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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I100239.2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I100239.2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I100239.2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti danno atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere. Il Dott. Difensore_1 insiste per la condanna al pagamento delle spese di lite;
il Dott. Nominativo_1 insiste per la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Taranto –Ufficio Controlli- notificava in data Ricorrente_130/05/2025 alla Srl, corrente in Massafra, avviso di accertamento n. TVP03I00239/2025. Con detto atto l'Ufficio ha ripreso a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA l'incoerenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui la società era unica titolare e i dati reddituali e dichiarativi ad essa riferibili, nonché una plusvalenza non contabilizzata, anno di imposta 2019. Avverso detto accertamento ha proposto ricorso (depositato telematicamente in data 08/09/2025) avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto la medesima Ricorrente_1 deducendone l'illegittimità per:
1- inesistenza dell'incoerenza;
2- errata quantificazione della plusvalenza. Ha allegato documentazione e ha chiesto, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso con condanna ai compensi e alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando il 16 ottobre 2025 controdeduzioni con le quali ha replicato alle avverse doglianze, concludendo, previa dichiarazione di irricevibilità dei
2 documenti prodotti dalla ricorrente ex art. 32, comma 4, del DPR 600/1973, per il rigetto dell'impugnativa e il ristoro degli oneri processuali. Il 13 gennaio 2026, la medesima parte pubblica ha depositato comunicazione del provvedimento di autotutela parziale relativa all'avviso impugnato. Con provvedimento del 5 novembre 2025, questa Corte ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato. Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, considerato quanto disposto con il provvedimento di autotutela parziale in ordine alla rideterminazione della pretesa erariale (comunicato alla Ricorrente_1 Srl con Pec del 10/12/2025) e preso atto dei Mod. F24 attestanti l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dall'Ufficio, dichiara cessata la materia del contendere ex art. 46 del DLgs. 546/1992, con estinzione di questo processo. Spese compensabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio RG 1168/2025 per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
SC ET LO Campagna IM RT
3
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I100239.2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I100239.2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I100239.2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti danno atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere. Il Dott. Difensore_1 insiste per la condanna al pagamento delle spese di lite;
il Dott. Nominativo_1 insiste per la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Taranto –Ufficio Controlli- notificava in data Ricorrente_130/05/2025 alla Srl, corrente in Massafra, avviso di accertamento n. TVP03I00239/2025. Con detto atto l'Ufficio ha ripreso a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA l'incoerenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui la società era unica titolare e i dati reddituali e dichiarativi ad essa riferibili, nonché una plusvalenza non contabilizzata, anno di imposta 2019. Avverso detto accertamento ha proposto ricorso (depositato telematicamente in data 08/09/2025) avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto la medesima Ricorrente_1 deducendone l'illegittimità per:
1- inesistenza dell'incoerenza;
2- errata quantificazione della plusvalenza. Ha allegato documentazione e ha chiesto, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso con condanna ai compensi e alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando il 16 ottobre 2025 controdeduzioni con le quali ha replicato alle avverse doglianze, concludendo, previa dichiarazione di irricevibilità dei
2 documenti prodotti dalla ricorrente ex art. 32, comma 4, del DPR 600/1973, per il rigetto dell'impugnativa e il ristoro degli oneri processuali. Il 13 gennaio 2026, la medesima parte pubblica ha depositato comunicazione del provvedimento di autotutela parziale relativa all'avviso impugnato. Con provvedimento del 5 novembre 2025, questa Corte ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato. Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, considerato quanto disposto con il provvedimento di autotutela parziale in ordine alla rideterminazione della pretesa erariale (comunicato alla Ricorrente_1 Srl con Pec del 10/12/2025) e preso atto dei Mod. F24 attestanti l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dall'Ufficio, dichiara cessata la materia del contendere ex art. 46 del DLgs. 546/1992, con estinzione di questo processo. Spese compensabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio RG 1168/2025 per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
SC ET LO Campagna IM RT
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