Art. 16. (Trattamento di previdenza)
Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidita' e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento.
Le modalita' ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.
Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidita' e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento.
Le modalita' ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.