Articolo 112 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 111Articolo 113
Versione
25 aprile 1981
Art. 112. (Trattamento pensionistico nella fase di transizione)

Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora piu' favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente