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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZ AR, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 829/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_ricorrente2 -
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente3 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Miniato - Via Vittime Del Duomo, 8 56028 San Miniato PI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 27/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3078 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3077 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3624 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_21. , e propongono appello avverso la sentenza nr. 149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa, Sezione 2, del
23/05/2024, depositata in data 27/05/2024.
1.1. Espongono di aver impugnato 3 avvisi di accertamento IMU per l'anno 2018, con cui il Comune di San Miniato contestava la non correttezza dei versamenti effettuati per l'anno di imposta in oggetto relativamente agli immobili elencati. Eccepivano a) carenza di motivazione;
b) omissione allegazione delibera Giunta;
c) valore accertato con indicazione di prezzo unitario indimostrato.
1.2. Resisteva il Comune di San Miniato.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso. Evidenziava che gli atti impositivi de quibus riportano tutti gli elementi, di fatto ed in diritto, utili per estrinsecare le ragioni della ripresa a tassazione e garantire al contribuente il diritto di difesa;
all'uopo, risultando ivi indicato: il cespite oggetto di ripresa a tassazione, la sua natura edificabile, il valore attribuito in ragione della richiamata delibera di Giunta
28.04.2016, n.54 e, quindi, la determinazione della maggiore imposta ritenuta dovuta in relazione ai parziali versamenti eseguiti. Rilevava che la delibera della Giunta non doveva essere allegata, stante la sua generale conoscibilità.
L'onere di dimostrare che il valore attribuito dalla Giunta non era corrispondente a quello venale grava sul contribuente e non era stato assolto.
1.4. Con l'appello, si eccepisce la tardività della costituzione del Comune in primo grado, e dunque l'illegittimità della sentenza laddove ha integrato la motivazione del Comune;
la mancata valutazione del fatto che in sede di mediazione l'Ufficio non abbia formulato una propria proposta;
ribadisce i motivi di doglianza relativi al difetto di motivazione dell'atto impositivo e di mancata allegazione della delibera della giunta, nonché relativi alla non corretta valutazione del valore venale del bene.
1.5. Il Comune non si è costituito.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato.
2.1. A parte la novità della questione, la mancata formulazione di proposta conciliativa da parte dell'Ufficio in sede di mediazione non comporta alcuna nullità o conseguenza processuale.
2.2. La tardiva costituzione del Comune in primo grado non ha comportato alcun vizio della sentenza, che motiva sulla correttezza degli avvisi di accertamento a prescindere dalle deduzioni e dalla documentazione del Comune.
2.3. L'atto impositivo è sufficientemente motivato, in quanto contiene chiare indicazioni in merito alle particelle oggetto di imposizione, al valore del bene, alla delibera sulla base della quale il valore è stato determinato, all'aliquota applicata e dunque tutti gli elementi necessari e sufficienti per poter dare al contribuente la possibilità di conoscere le ragioni alla base dell'accertamento e di prendere posizione su di esse, come in effetti ha fatto.
2.4. Sulla mancata allegazione della delibera e sull'onere della prova, Cass. 4590/2025 ha ribadito che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio”.
Tale decisione ribadisce che non sussiste alcun onere di allegazione della delibera di Giunta
(conosciuta o conoscibile dal contribuente) e che l'onere della prova che il valore del bene non corrisponde a quello indicato dalla delibera grava sul contribuente.
La mancata presentazione della dichiarazione IMU, aree edificabili, determina l'accettazione da parte del contribuente delle quotazioni determinate da parte del comune con apposita deliberazione. In più, le censure rivolte da parte ricorrente avverso la valutazione delle aree effettuata dal comune sono del tutto generiche e non supportate da alcun atto tecnico estimativo.
3. Non v'è da provvedere sulle spese di lite, non avendo il Comune svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Nulla per le spese. Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZ AR, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 829/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_ricorrente2 -
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente3 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Miniato - Via Vittime Del Duomo, 8 56028 San Miniato PI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 27/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3078 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3077 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3624 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_21. , e propongono appello avverso la sentenza nr. 149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa, Sezione 2, del
23/05/2024, depositata in data 27/05/2024.
1.1. Espongono di aver impugnato 3 avvisi di accertamento IMU per l'anno 2018, con cui il Comune di San Miniato contestava la non correttezza dei versamenti effettuati per l'anno di imposta in oggetto relativamente agli immobili elencati. Eccepivano a) carenza di motivazione;
b) omissione allegazione delibera Giunta;
c) valore accertato con indicazione di prezzo unitario indimostrato.
1.2. Resisteva il Comune di San Miniato.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso. Evidenziava che gli atti impositivi de quibus riportano tutti gli elementi, di fatto ed in diritto, utili per estrinsecare le ragioni della ripresa a tassazione e garantire al contribuente il diritto di difesa;
all'uopo, risultando ivi indicato: il cespite oggetto di ripresa a tassazione, la sua natura edificabile, il valore attribuito in ragione della richiamata delibera di Giunta
28.04.2016, n.54 e, quindi, la determinazione della maggiore imposta ritenuta dovuta in relazione ai parziali versamenti eseguiti. Rilevava che la delibera della Giunta non doveva essere allegata, stante la sua generale conoscibilità.
L'onere di dimostrare che il valore attribuito dalla Giunta non era corrispondente a quello venale grava sul contribuente e non era stato assolto.
1.4. Con l'appello, si eccepisce la tardività della costituzione del Comune in primo grado, e dunque l'illegittimità della sentenza laddove ha integrato la motivazione del Comune;
la mancata valutazione del fatto che in sede di mediazione l'Ufficio non abbia formulato una propria proposta;
ribadisce i motivi di doglianza relativi al difetto di motivazione dell'atto impositivo e di mancata allegazione della delibera della giunta, nonché relativi alla non corretta valutazione del valore venale del bene.
1.5. Il Comune non si è costituito.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato.
2.1. A parte la novità della questione, la mancata formulazione di proposta conciliativa da parte dell'Ufficio in sede di mediazione non comporta alcuna nullità o conseguenza processuale.
2.2. La tardiva costituzione del Comune in primo grado non ha comportato alcun vizio della sentenza, che motiva sulla correttezza degli avvisi di accertamento a prescindere dalle deduzioni e dalla documentazione del Comune.
2.3. L'atto impositivo è sufficientemente motivato, in quanto contiene chiare indicazioni in merito alle particelle oggetto di imposizione, al valore del bene, alla delibera sulla base della quale il valore è stato determinato, all'aliquota applicata e dunque tutti gli elementi necessari e sufficienti per poter dare al contribuente la possibilità di conoscere le ragioni alla base dell'accertamento e di prendere posizione su di esse, come in effetti ha fatto.
2.4. Sulla mancata allegazione della delibera e sull'onere della prova, Cass. 4590/2025 ha ribadito che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio”.
Tale decisione ribadisce che non sussiste alcun onere di allegazione della delibera di Giunta
(conosciuta o conoscibile dal contribuente) e che l'onere della prova che il valore del bene non corrisponde a quello indicato dalla delibera grava sul contribuente.
La mancata presentazione della dichiarazione IMU, aree edificabili, determina l'accettazione da parte del contribuente delle quotazioni determinate da parte del comune con apposita deliberazione. In più, le censure rivolte da parte ricorrente avverso la valutazione delle aree effettuata dal comune sono del tutto generiche e non supportate da alcun atto tecnico estimativo.
3. Non v'è da provvedere sulle spese di lite, non avendo il Comune svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Nulla per le spese. Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro