Art. 26
E' dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di passeggero considerato emigrante a norma dell'art. 17, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Tale tassa, che e' attribuita al Fondo per l'emigrazione, potra' essere variata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.
((E' stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.
La tassa di cui al comma precedente e' accertata dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero del primo porto nazionale di approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'ispettore predetto con il concorso del commissario governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.
Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'art. 185 del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, l'ispettore di frontiera puo' prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterra' opportuni per il controllo di sua competenza.
La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata, alla Sezione di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'ispettore.
Nei casi di ritardo decorrono, a carico dei vettori, dei capitani di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione, gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera)) -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 11)) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:
[...]
11° Tassa di cui al 2° comma dell'art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 , ed al R. decreto 30 settembre 1926, n. 1801 , per i viaggi di ritorno degli emigranti di qualsiasi nazionalita' che sbarcano in porti del Regno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.