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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1155/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3501/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via Barnaba Abenante 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078044-23-0053057 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Corigliano-Rossano e alla società Soget Spa, concessionaria per la riscossione di detto Ente, al sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), nata a [...] il Data nascita_1 e residente in [...] Indirizzo_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito al Indirizzo_2 Corigliano Calabro, impugnava l'avviso di accertamento dell'imposta IMU anno 2018 n. 1 – 078044-23-0053057 notificato l'11/1/2024
Allegava la ricorrente la prescrizione/ decadenza della pretesa e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva la società SO.G.E.T. S.p.A. (Società di Gestione Entrate e Tributi), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Nominativo_1, con sede legale in Pescara (PE) alla Indirizzo_3, P. IVA 01807790686, iscritta al n. 152 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 53 del D- Lgs 15/12/97 n. 446, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, nel cui Studio, sito in Cosenza alla Indirizzo_4 , eleggeva anche domicilio, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
nel caso in esame, trattandosi di avviso di accertamento, trova applicazione l'art.1, comma 161 della legge 296/2006, il quale dispone: “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” ; l'art 67 del dl 18/2020 ha poi disposto: “ Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. “; ha chiarito al riguardo la Suprema Corte: “ L'art. 67 del d.l. n. 18/2020 va interpretato nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” ( così Provvedimento del Primo Presidente n. 1630 depositato il 23 gennaio 2025) ; alla luce della normativa e della giurisprudenza appena citate, nel caso in esame il termine di decadenza delle pretese (relative all'anno 2018) sarebbe, perciò, spirato il 23 marzo 2024, dunque dopo la notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 11.01. 2024; trovando applicazione l'istituto della decadenza, non può applicarsi per lo stesso atto quello della prescrizione ( così art 2967 cc e Cass 15620/2013); termine di prescrizione, comunque, anch'esso soggetto alla sospensione di cui all'art 67 del Dl 18/2020, citato.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la novità delle questioni affrontate, in particolare l'applicabilità dell'art. 67 del Dl 18/2020
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 23 febbraio 2026
Il Presidente Rel/Est
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3501/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via Barnaba Abenante 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078044-23-0053057 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Corigliano-Rossano e alla società Soget Spa, concessionaria per la riscossione di detto Ente, al sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), nata a [...] il Data nascita_1 e residente in [...] Indirizzo_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito al Indirizzo_2 Corigliano Calabro, impugnava l'avviso di accertamento dell'imposta IMU anno 2018 n. 1 – 078044-23-0053057 notificato l'11/1/2024
Allegava la ricorrente la prescrizione/ decadenza della pretesa e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva la società SO.G.E.T. S.p.A. (Società di Gestione Entrate e Tributi), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Nominativo_1, con sede legale in Pescara (PE) alla Indirizzo_3, P. IVA 01807790686, iscritta al n. 152 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 53 del D- Lgs 15/12/97 n. 446, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, nel cui Studio, sito in Cosenza alla Indirizzo_4 , eleggeva anche domicilio, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
nel caso in esame, trattandosi di avviso di accertamento, trova applicazione l'art.1, comma 161 della legge 296/2006, il quale dispone: “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” ; l'art 67 del dl 18/2020 ha poi disposto: “ Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. “; ha chiarito al riguardo la Suprema Corte: “ L'art. 67 del d.l. n. 18/2020 va interpretato nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” ( così Provvedimento del Primo Presidente n. 1630 depositato il 23 gennaio 2025) ; alla luce della normativa e della giurisprudenza appena citate, nel caso in esame il termine di decadenza delle pretese (relative all'anno 2018) sarebbe, perciò, spirato il 23 marzo 2024, dunque dopo la notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 11.01. 2024; trovando applicazione l'istituto della decadenza, non può applicarsi per lo stesso atto quello della prescrizione ( così art 2967 cc e Cass 15620/2013); termine di prescrizione, comunque, anch'esso soggetto alla sospensione di cui all'art 67 del Dl 18/2020, citato.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la novità delle questioni affrontate, in particolare l'applicabilità dell'art. 67 del Dl 18/2020
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 23 febbraio 2026
Il Presidente Rel/Est
Dott. Angelo Antonio Genise