Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore, riguardo a ciascuno degli Atti di cui all'articolo precedente, tre mesi dopo lo scambio delle relative ratifiche.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge entrera' in vigore, riguardo a ciascuno degli Atti di cui all'articolo precedente, tre mesi dopo lo scambio delle relative ratifiche.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.