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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2196/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
UL Musu.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2
con sede in Roma alla via Grezar 14, rapp.to e difeso dall'avv. Francesca
Grieco.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento n°10020249013375646000 notificata dall' in data 15.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito CP_3
n°40020160002200427/000, asseritamente notificato dall' in data CP_1
11.05.2016 per contributi IVS anno 2015.
L'avviso di addebito anzidetto è prescritto ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995
(cfr Cass. S.U. 2339/2016) per il decorso del termine quinquennale.
Non v'è prova della notifica medio tempore di atti interruttivi della prescrizione.
Né consente di evitare la prescrizione, nel caso di specie, il periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale del periodo pandemico da Covid-19. Difatti ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, che sono tuttavia insufficienti nel caso di specie.
Il ricorso è accolto.
Le spese sono compensate in ragione della sola prescrizione del debito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n° 100 2024 90133756 46 000, notificata dall' in data 15.10.2024, CP_3
limitatamente all'avviso di addebito n° 400 2016 00022004 27 000; compensa le spese
Nocera Inferiore, 6.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
UL Musu.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2
con sede in Roma alla via Grezar 14, rapp.to e difeso dall'avv. Francesca
Grieco.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento n°10020249013375646000 notificata dall' in data 15.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito CP_3
n°40020160002200427/000, asseritamente notificato dall' in data CP_1
11.05.2016 per contributi IVS anno 2015.
L'avviso di addebito anzidetto è prescritto ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995
(cfr Cass. S.U. 2339/2016) per il decorso del termine quinquennale.
Non v'è prova della notifica medio tempore di atti interruttivi della prescrizione.
Né consente di evitare la prescrizione, nel caso di specie, il periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale del periodo pandemico da Covid-19. Difatti ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, che sono tuttavia insufficienti nel caso di specie.
Il ricorso è accolto.
Le spese sono compensate in ragione della sola prescrizione del debito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n° 100 2024 90133756 46 000, notificata dall' in data 15.10.2024, CP_3
limitatamente all'avviso di addebito n° 400 2016 00022004 27 000; compensa le spese
Nocera Inferiore, 6.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)