Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4219
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per motivazione apparente

    La Corte ritiene che l'ordinanza impugnata abbia sanato il deficit motivazionale relativo al fumus commissi delicti, ricostruendo i rapporti tra gli indagati e i soggetti coinvolti, delineando il fumus per le singole fattispecie e argomentando sulla sussistenza delle finalità probatorie e sulla proporzionalità della misura. La difesa sostiene che le annotazioni di polizia giudiziaria successive alla sentenza rescindente non possano sanare a posteriori le modalità di acquisizione dei dati, ma la Corte ritiene che la sproporzione non renda il provvedimento illegittimo, ma richieda una regolarizzazione della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4219
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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