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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4344/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4344/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 26 settembre 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Veronica Carolli ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti signori e hanno concordemente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
71/2022 di data 13 gennaio 2022 domandando l'accoglimento delle seguenti
1 condizioni: “- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i genitori dichiarano che la figlia maggiorenne è Persona_1 economicamente autosufficiente e che risiederà presso l'abitazione del papà;
- la figlia minore viene affidata congiuntamente con abitazione Persona_2 prevalente a casa del papà presso l'immobile sito in Lavis (TN), Parte_2 via Alcide Degasperi n. 38;
- la signora reperirà una nuova abitazione facendosi carico dei Parte_1 relativi costi;
- la signora verserà a titolo di mantenimento ordinario della Parte_1 figlia minore l'importo mensile di euro 100,00 mediante bonifico Persona_2 bancario sul conto corrente intestato al signor;
Parte_2
- le spese straordinarie, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense dd. 29.11.2017, verranno versate al momento della richiesta da parte dell'ente o della struttura di turno, e comunque, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, da rimborsare da parte dell'altro, per la quota di spettanza, entro 5 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Le spese straordinarie di importo superiore, per singola spesa, ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
- il signor avrà diritto a percepire gli assegni famigliari e/o Parte_2 assegno unico e ed eventuale assegno provinciale al 100%;
- i genitori concordano che entrambe le figlie stabiliranno, in accordo direttamente con la mamma, modalità e tempi di visita, sia durante la settimana, che nei week end e così durante le festività e vacanze scolastiche;
- laddove il signor decidesse di vendere privatamente a terzi Parte_2
l'appartamento di sua proprietà sito in Lavis (TN), via Alcide Degasperi n. 38 in
C.C. Lavis, P.T. 3777, p.ed. 706, pp. mm. 11 e 13 il ricavato della vendita, detratte le spese di mutuo residuo e spese connesse alla compravendita, verrà suddiviso a metà tra e . Pertanto il signor Parte_2 Parte_1 Parte_3
2
[...] si impegna, entro 3 giorni dal ricevimento del prezzo di vendita a versare alla signora la quota spettante;
Parte_1
- le parti si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e dichiarano di prestare sin d'ora il consenso per l'espatrio della minore all'estero;
- spese compensate tra le parti”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 71/2022 era stato disposto l'affidamento congiunto delle figlie con collocazione presso la madre, il diritto di visita paterno da esercitarsi come da calendario in atti, un contributo al mantenimento delle figlie a carico del sig.
complessivamente pari ad € 400,00 mensili, la suddivisione delle spese Pt_2 straordinarie al 50% tra i genitori e la percezione degli assegni familiari da parte della sig. . Pt_1
I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, la figlia (nata a [...] il [...], minorenne) ha manifestato Persona_2
l'interesse a trasferirsi presso l'abitazione paterna sita in via Degasperi n. 38 a Lavis
(TN) e che la figlia (nata a [...] il [...]) non vive Persona_1 più con la madre dal novembre 2022 e da allora il sig. , su accordo Pt_2 congiunto, non versa più la quota di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti hanno dato atto, inoltre, che il sig. dal momento del divorzio non Pt_2 ha più versato le rate del mutuo per l'acquisto della casa, né ha mai contribuito alle spese straordinarie delle figlie sostenute dalla sig.ra , la quale rinuncia in questa Pt_1 sede alla richiesta di rimborso di dette spese straordinarie.
Le parti hanno dedotto che la sig.ra lavora alle dipendenze di Pt_1 Controparte_1
a tempo indeterminato mentre il sig. lavora alle dipendenze di
[...] Pt_2 [...]
a tempo indeterminato ed è proprietario dell'immobile coniugale Controparte_2 in C.C. Lavis, P.T. 3777, p.ed. 706, pp.mm. 11 e 13.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni
3 concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, osserva il Collegi, da un lato, le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, sono mutate le situazioni abitative delle figlie e nonché le condizioni Persona_1 Persona_2 relative al contributo al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie a carico del sig. ; dall'altro lato, che le condizioni concordate dalle parti non si Pt_2 pongono in contrasto con l'interesse delle figlie, essendo, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 71/2022 di data 13 gennaio 2022, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4344/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 26 settembre 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Veronica Carolli ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti signori e hanno concordemente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
71/2022 di data 13 gennaio 2022 domandando l'accoglimento delle seguenti
1 condizioni: “- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i genitori dichiarano che la figlia maggiorenne è Persona_1 economicamente autosufficiente e che risiederà presso l'abitazione del papà;
- la figlia minore viene affidata congiuntamente con abitazione Persona_2 prevalente a casa del papà presso l'immobile sito in Lavis (TN), Parte_2 via Alcide Degasperi n. 38;
- la signora reperirà una nuova abitazione facendosi carico dei Parte_1 relativi costi;
- la signora verserà a titolo di mantenimento ordinario della Parte_1 figlia minore l'importo mensile di euro 100,00 mediante bonifico Persona_2 bancario sul conto corrente intestato al signor;
Parte_2
- le spese straordinarie, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense dd. 29.11.2017, verranno versate al momento della richiesta da parte dell'ente o della struttura di turno, e comunque, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, da rimborsare da parte dell'altro, per la quota di spettanza, entro 5 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Le spese straordinarie di importo superiore, per singola spesa, ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
- il signor avrà diritto a percepire gli assegni famigliari e/o Parte_2 assegno unico e ed eventuale assegno provinciale al 100%;
- i genitori concordano che entrambe le figlie stabiliranno, in accordo direttamente con la mamma, modalità e tempi di visita, sia durante la settimana, che nei week end e così durante le festività e vacanze scolastiche;
- laddove il signor decidesse di vendere privatamente a terzi Parte_2
l'appartamento di sua proprietà sito in Lavis (TN), via Alcide Degasperi n. 38 in
C.C. Lavis, P.T. 3777, p.ed. 706, pp. mm. 11 e 13 il ricavato della vendita, detratte le spese di mutuo residuo e spese connesse alla compravendita, verrà suddiviso a metà tra e . Pertanto il signor Parte_2 Parte_1 Parte_3
2
[...] si impegna, entro 3 giorni dal ricevimento del prezzo di vendita a versare alla signora la quota spettante;
Parte_1
- le parti si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e dichiarano di prestare sin d'ora il consenso per l'espatrio della minore all'estero;
- spese compensate tra le parti”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 71/2022 era stato disposto l'affidamento congiunto delle figlie con collocazione presso la madre, il diritto di visita paterno da esercitarsi come da calendario in atti, un contributo al mantenimento delle figlie a carico del sig.
complessivamente pari ad € 400,00 mensili, la suddivisione delle spese Pt_2 straordinarie al 50% tra i genitori e la percezione degli assegni familiari da parte della sig. . Pt_1
I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, la figlia (nata a [...] il [...], minorenne) ha manifestato Persona_2
l'interesse a trasferirsi presso l'abitazione paterna sita in via Degasperi n. 38 a Lavis
(TN) e che la figlia (nata a [...] il [...]) non vive Persona_1 più con la madre dal novembre 2022 e da allora il sig. , su accordo Pt_2 congiunto, non versa più la quota di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti hanno dato atto, inoltre, che il sig. dal momento del divorzio non Pt_2 ha più versato le rate del mutuo per l'acquisto della casa, né ha mai contribuito alle spese straordinarie delle figlie sostenute dalla sig.ra , la quale rinuncia in questa Pt_1 sede alla richiesta di rimborso di dette spese straordinarie.
Le parti hanno dedotto che la sig.ra lavora alle dipendenze di Pt_1 Controparte_1
a tempo indeterminato mentre il sig. lavora alle dipendenze di
[...] Pt_2 [...]
a tempo indeterminato ed è proprietario dell'immobile coniugale Controparte_2 in C.C. Lavis, P.T. 3777, p.ed. 706, pp.mm. 11 e 13.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni
3 concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, osserva il Collegi, da un lato, le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, sono mutate le situazioni abitative delle figlie e nonché le condizioni Persona_1 Persona_2 relative al contributo al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie a carico del sig. ; dall'altro lato, che le condizioni concordate dalle parti non si Pt_2 pongono in contrasto con l'interesse delle figlie, essendo, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 71/2022 di data 13 gennaio 2022, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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