CASS
Sentenza 16 marzo 2022
Sentenza 16 marzo 2022
Massime • 1
La misura cautelare degli arresti domiciliari può trovare esecuzione nello Stato membro dell'Unione europea di residenza dell'interessato, perchè rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, trattandosi di misura che rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, lett. c), del citato d.lgs., posto che impone l'obbligo di rimanere in un luogo determinato,
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliari: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2022, n. 8864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8864 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
Testo completo
SENTEN2:A sul ricorso proposto da: CE IF, nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Trieste. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8864 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 03/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/6/2021 il Tribunale del riesame di Trieste, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP in sede di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in atto nei confronti di IF EV con gli arresti domiciliari. Va premesso che l'indagato chiedeva che gli invocati arresti domiciliari fossero eseguiti in Slovenia, Stato ove il EV risiede con la moglie, ai sensi della Decisione Quadro 2009/829/GAI attuata cori D. Lgs. n. 36 del 2016. Il Tribunale del riesame ha motivato il diniego, rilevando che la misura di cui all'art. 284 cod. proc, pen. non rientra nel novero delle misure contemplate dall'art. 4 D. Lgs. 36 del 2016, poiché nel nostro ordinamento gli arresti domi- ciliari corrispondono ad una misura detentiva (assimilata alla custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen.), mentre la Decisione Quadro riguarda "misure alternative alla detenzione cautelare". 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Giovanna Augusta de' Manzano, deducendo a motivo unico di impugnazione l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla Decisione Quadro 2009/829/GAI - riguardante il reciproco riconoscimento tra Stati Membri della UE delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" - attuata con D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36. 2.1. Il ricorrente sollecita un approccio meno formalistico nell'interpreta- zione della Decisione Quadro - infatti, quest'ultima non ha individuato le misure alle quali fa riferimento in base al loro nomen iuris, bensì fornendo una sintetica descrizione delle stesse - osservando sul punto che la distinzione fra misure custodiali e non custodiali è propria soltanto dell'ordinamento italiano e non del diritto penale "europeo". Inoltre, all'art. 8.1,c), la Decisione descrive una misura che, dal punto di vista sostanziale, coincide con quella dell'art. 284 cod. proc. pen. e, proprio per questo motivo, il ricorrente ritiene che gli arresti domiciliari rientrino a pieno titolo fra le misure contemplate dalla decisione. 2.2. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede: - in via pregiudiziale: che questa Corte disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con procedimento d'urgenza ex art 267.IV TFUE, al fine di ottenere la corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 8.1.c) della Decisione Quadro 2009/829/GAI; - nel merito: l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Trieste, affinché disponga la misura degli arresti domiciliari in Slovenia nei confronti di IF EV. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che la ratio motivazionale esclusiva che ha determinato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare da parte del GIP è stata la ritenuta inadeguatezza della cautela domiciliare in altro Stato ai fini di special-prevenzione. A seguito dell'appello proposto dal EV, il Tribunale è stato investito della questione attinente alla possibilità di disporre gli arresti domiciliari in altro Stato membro della UE, alla stregua della Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare". 1.1. Tale possibilità è stata negata in quanto, nel nostro ordinamento, gli arresti domiciliari sono equiparati alla custodia cautelare, ai sensi dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen., sicché sono stati ritenuti estranei alle misure alternative alla detenzione cautelare. L'interpretazione in tali termini è stata suffragata da una pronuncia di questa Corte - Sez. 3, n. 26010 del 29/04/2021, Syski, Rv. 281937 - la quale ha individuato nell'elencazione contenuta nell'art. 4 del D. Lgs. n. 36 del 2016 (disposizioni per conformare il diritto interno alla citata Decisione Quadro) soltanto misure di carattere non detentivo, e in particolare nella misura descritta alla lett. c): "obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite", la corrispondenza all'obbligo di dimora, previsto dall'art. 283 cod. proc. pen., senza possibilità di includervi gli arresti domiciliari. 1.2. Una successiva sentenza - Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Garcia Encarnacion, Rv. 281950 - ha invece affermato che «La misura cautelare degli arresti domiciliari può trovare esecuzione nello Stato membro dell'Unione europea di residenza dell'interessato perché rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, trattandosi di misura che, imponendo l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, lett. c) del predetto decreto legislativo». 1.3. Questo Collegio ritiene preferibile l'interpretazione resa da quest'ultima pronuncia, coerentemente supportata sotto il profilo sistematico, oltre che fedele alla legge di conformazione del diritto interno alla Direttiva europea, laddove osserva che l'obbligo descritto dall'art. 4, lett. c), delinea una situazione sovrapponibile a quella prevista dall'art. 284 cod. proc. pen., con cui si impone il 3 divieto di allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ma si regola anche (al comma 3) la possibilità di conformare gli obblighi alle indispensabili esigenze di vita, autorizzando l'allontanamento in particolari orari e con particolari modalità. 1.4. Anche sotto il profilo della salvaguardia dei principi fondanti dello spazio comune europeo in materia di giustizia, la soluzione indicata risulta la più adeguata. Invero, come già osservato nella sentenza della Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, interpretando l'espressione "detenzione cautelare" alla luce degli obiettivi perseguiti dalla Decisione Quadro 2009/829/GAI, essa deve intendersi ivi usata con linguaggio volutamente generico, in quanto adattabile alle legislazioni interne di ciascuno Stato membro, non essendo competenza dell'Unione distinguere fra custodia carceraria e altro tipo di misura limitativa della libertà personale che ne importi la compressione fisica. Piuttosto, rileva l'obiettivo cardine della Decisione Quadro, chiarito al Considerando 5) del Preambolo, che è quello di «adottare misure idonee affinché una persona sottoposta a procedimento penale non residente nello Stato del processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta al procedimento penale ivi residente». E una forma di discriminazione, basata proprio sullo Stato di residenza, si verificherebbe qualora - ritenendosi misura adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari del caso la cautela domiciliare - essa non fosse applicata al cittadino di uno Stato membro per la sola ragione che costui non dispone di un domicilio in Italia, mentre ne ha uno valido in altro Stato membro dell'Unione europea. Deve peraltro rilevarsi che la cautela domestica - in termini sostanziali - costituisce, nell'ordinamento interno, una misura alternativa alla detenzione in carcere, tant'è vero che l'art. 284 cod. proc. pen. si esprime letteralmente nel senso che "l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare": ciò giustifica l'identità di effetti di tale vincolo quanto ai termini di durata della misura cautelare previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., e quanto al computo del presofferto ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., ma si tratta di una mera assimilazione negli effetti giuridici alla custodia inframuraria, rispetto alla quale gli arresti domiciliari costituiscono comunque una alternativa. 2. Ne consegue che va disattesa la sollecitazione a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea onde chiarire il significato e l'estensione della disposizione di cui all'art.
8.1.c) della Decisione Quadro 2009/829/GAI, mancando le condizioni di tale rinvio per non essere pregiudicata la corretta e uniforme interpretazione del diritto dell'Unione in presenza di un significato sufficientemente chiaro della disposizione alla luce dello scopo espresso, A7-5 4 in una Decisione Quadro e del rapporto di tale genere di atto con la legislazione degli Stati membri. Del resto, il Trattato prevede espressamente che le decisioni-quadro non hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno, proprio perché funzionali a consentire a ciascuno Stato membro di modulare la propria legge attuativa sulle peculiarità del proprio ordinamento interno, per cui la Corte di Giustizia non potrebbe che limitarsi a statuire che il giudice nazionale deve interpretare la norma interna in conformità al diritto dell'Unione, senza poter procedere direttamente ad una interpretazione vincolante). 3. Come si è detto, dalla lettura dell'ordinanza qui impugnata risulta che il GIP aveva rigettato l'istanza del EV di sostituzione della misura cautelare in atto ritenendo "inadeguata ai fini special preventivi una cautela domiciliare in altro Stato". Il Tribunale, investito dell'appello cautelare dell'indagato, a sua volta, ha ritenuto preliminare e assorbente, al fine del rigetto dell'impugnazione, la preclusione discendente dalla ritenuta impossibilità di sostituire la custodia in carcere con quella domiciliare in luogo situato in altro Stato dell'Unione per effetto della non inclusione - alla stregua dell'interpretazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 36 del 2016 qui censurata - degli arresti domiciliari nella nozione di "misure alternative alla detenzione cautelare" recepita dalla norma di attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI, esimendosi così dal valutare nel merito la concreta idoneità della misura gradata a tutelare le esigenze cautelari nel caso di specie. Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà pertanto valutare, preliminarmente, il punto devoluto riguardante l'adeguatezza della custodia domiciliare, nel luogo indicato dal ricorrente, a soddisfare le permanenti esigenze di cautela, tenendo conto anche della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere discendente, ex art. 12 comma 4-bisD.Lgs. n. 286 del 1998, dal titolo del reato ascritto al EV (art. 12 comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998), e, qualora tale giudizio abbia esito positivo, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enucleato, in forza del quale il giudice nazionale non può negare una misura alternativa alla detenzione carceraria - ivi compresa quella degli arresti domiciliari - sul mero presupposto dell'assenza di un indirizzo di esecuzione sul territorio nazionale, perché la disponibilità di un domicilio presso altro Stato dell'Unione, in cui l'interessato sia radicato;
equivale alla disponibilità di un domicilio in Italia. 4. Alla stregua di quanto precede, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame dell'istanza di - 5 sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi in altro Stato membro dell'Unione europea.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste competente ai sensi dell'art. 310 comma 1 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 3 febbraio 2022
letta la requisitoria del Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Trieste. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8864 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 03/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/6/2021 il Tribunale del riesame di Trieste, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP in sede di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in atto nei confronti di IF EV con gli arresti domiciliari. Va premesso che l'indagato chiedeva che gli invocati arresti domiciliari fossero eseguiti in Slovenia, Stato ove il EV risiede con la moglie, ai sensi della Decisione Quadro 2009/829/GAI attuata cori D. Lgs. n. 36 del 2016. Il Tribunale del riesame ha motivato il diniego, rilevando che la misura di cui all'art. 284 cod. proc, pen. non rientra nel novero delle misure contemplate dall'art. 4 D. Lgs. 36 del 2016, poiché nel nostro ordinamento gli arresti domi- ciliari corrispondono ad una misura detentiva (assimilata alla custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen.), mentre la Decisione Quadro riguarda "misure alternative alla detenzione cautelare". 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Giovanna Augusta de' Manzano, deducendo a motivo unico di impugnazione l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla Decisione Quadro 2009/829/GAI - riguardante il reciproco riconoscimento tra Stati Membri della UE delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" - attuata con D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36. 2.1. Il ricorrente sollecita un approccio meno formalistico nell'interpreta- zione della Decisione Quadro - infatti, quest'ultima non ha individuato le misure alle quali fa riferimento in base al loro nomen iuris, bensì fornendo una sintetica descrizione delle stesse - osservando sul punto che la distinzione fra misure custodiali e non custodiali è propria soltanto dell'ordinamento italiano e non del diritto penale "europeo". Inoltre, all'art. 8.1,c), la Decisione descrive una misura che, dal punto di vista sostanziale, coincide con quella dell'art. 284 cod. proc. pen. e, proprio per questo motivo, il ricorrente ritiene che gli arresti domiciliari rientrino a pieno titolo fra le misure contemplate dalla decisione. 2.2. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede: - in via pregiudiziale: che questa Corte disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con procedimento d'urgenza ex art 267.IV TFUE, al fine di ottenere la corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 8.1.c) della Decisione Quadro 2009/829/GAI; - nel merito: l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Trieste, affinché disponga la misura degli arresti domiciliari in Slovenia nei confronti di IF EV. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che la ratio motivazionale esclusiva che ha determinato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare da parte del GIP è stata la ritenuta inadeguatezza della cautela domiciliare in altro Stato ai fini di special-prevenzione. A seguito dell'appello proposto dal EV, il Tribunale è stato investito della questione attinente alla possibilità di disporre gli arresti domiciliari in altro Stato membro della UE, alla stregua della Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare". 1.1. Tale possibilità è stata negata in quanto, nel nostro ordinamento, gli arresti domiciliari sono equiparati alla custodia cautelare, ai sensi dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen., sicché sono stati ritenuti estranei alle misure alternative alla detenzione cautelare. L'interpretazione in tali termini è stata suffragata da una pronuncia di questa Corte - Sez. 3, n. 26010 del 29/04/2021, Syski, Rv. 281937 - la quale ha individuato nell'elencazione contenuta nell'art. 4 del D. Lgs. n. 36 del 2016 (disposizioni per conformare il diritto interno alla citata Decisione Quadro) soltanto misure di carattere non detentivo, e in particolare nella misura descritta alla lett. c): "obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite", la corrispondenza all'obbligo di dimora, previsto dall'art. 283 cod. proc. pen., senza possibilità di includervi gli arresti domiciliari. 1.2. Una successiva sentenza - Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Garcia Encarnacion, Rv. 281950 - ha invece affermato che «La misura cautelare degli arresti domiciliari può trovare esecuzione nello Stato membro dell'Unione europea di residenza dell'interessato perché rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, trattandosi di misura che, imponendo l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, lett. c) del predetto decreto legislativo». 1.3. Questo Collegio ritiene preferibile l'interpretazione resa da quest'ultima pronuncia, coerentemente supportata sotto il profilo sistematico, oltre che fedele alla legge di conformazione del diritto interno alla Direttiva europea, laddove osserva che l'obbligo descritto dall'art. 4, lett. c), delinea una situazione sovrapponibile a quella prevista dall'art. 284 cod. proc. pen., con cui si impone il 3 divieto di allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ma si regola anche (al comma 3) la possibilità di conformare gli obblighi alle indispensabili esigenze di vita, autorizzando l'allontanamento in particolari orari e con particolari modalità. 1.4. Anche sotto il profilo della salvaguardia dei principi fondanti dello spazio comune europeo in materia di giustizia, la soluzione indicata risulta la più adeguata. Invero, come già osservato nella sentenza della Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, interpretando l'espressione "detenzione cautelare" alla luce degli obiettivi perseguiti dalla Decisione Quadro 2009/829/GAI, essa deve intendersi ivi usata con linguaggio volutamente generico, in quanto adattabile alle legislazioni interne di ciascuno Stato membro, non essendo competenza dell'Unione distinguere fra custodia carceraria e altro tipo di misura limitativa della libertà personale che ne importi la compressione fisica. Piuttosto, rileva l'obiettivo cardine della Decisione Quadro, chiarito al Considerando 5) del Preambolo, che è quello di «adottare misure idonee affinché una persona sottoposta a procedimento penale non residente nello Stato del processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta al procedimento penale ivi residente». E una forma di discriminazione, basata proprio sullo Stato di residenza, si verificherebbe qualora - ritenendosi misura adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari del caso la cautela domiciliare - essa non fosse applicata al cittadino di uno Stato membro per la sola ragione che costui non dispone di un domicilio in Italia, mentre ne ha uno valido in altro Stato membro dell'Unione europea. Deve peraltro rilevarsi che la cautela domestica - in termini sostanziali - costituisce, nell'ordinamento interno, una misura alternativa alla detenzione in carcere, tant'è vero che l'art. 284 cod. proc. pen. si esprime letteralmente nel senso che "l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare": ciò giustifica l'identità di effetti di tale vincolo quanto ai termini di durata della misura cautelare previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., e quanto al computo del presofferto ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., ma si tratta di una mera assimilazione negli effetti giuridici alla custodia inframuraria, rispetto alla quale gli arresti domiciliari costituiscono comunque una alternativa. 2. Ne consegue che va disattesa la sollecitazione a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea onde chiarire il significato e l'estensione della disposizione di cui all'art.
8.1.c) della Decisione Quadro 2009/829/GAI, mancando le condizioni di tale rinvio per non essere pregiudicata la corretta e uniforme interpretazione del diritto dell'Unione in presenza di un significato sufficientemente chiaro della disposizione alla luce dello scopo espresso, A7-5 4 in una Decisione Quadro e del rapporto di tale genere di atto con la legislazione degli Stati membri. Del resto, il Trattato prevede espressamente che le decisioni-quadro non hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno, proprio perché funzionali a consentire a ciascuno Stato membro di modulare la propria legge attuativa sulle peculiarità del proprio ordinamento interno, per cui la Corte di Giustizia non potrebbe che limitarsi a statuire che il giudice nazionale deve interpretare la norma interna in conformità al diritto dell'Unione, senza poter procedere direttamente ad una interpretazione vincolante). 3. Come si è detto, dalla lettura dell'ordinanza qui impugnata risulta che il GIP aveva rigettato l'istanza del EV di sostituzione della misura cautelare in atto ritenendo "inadeguata ai fini special preventivi una cautela domiciliare in altro Stato". Il Tribunale, investito dell'appello cautelare dell'indagato, a sua volta, ha ritenuto preliminare e assorbente, al fine del rigetto dell'impugnazione, la preclusione discendente dalla ritenuta impossibilità di sostituire la custodia in carcere con quella domiciliare in luogo situato in altro Stato dell'Unione per effetto della non inclusione - alla stregua dell'interpretazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 36 del 2016 qui censurata - degli arresti domiciliari nella nozione di "misure alternative alla detenzione cautelare" recepita dalla norma di attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI, esimendosi così dal valutare nel merito la concreta idoneità della misura gradata a tutelare le esigenze cautelari nel caso di specie. Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà pertanto valutare, preliminarmente, il punto devoluto riguardante l'adeguatezza della custodia domiciliare, nel luogo indicato dal ricorrente, a soddisfare le permanenti esigenze di cautela, tenendo conto anche della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere discendente, ex art. 12 comma 4-bisD.Lgs. n. 286 del 1998, dal titolo del reato ascritto al EV (art. 12 comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998), e, qualora tale giudizio abbia esito positivo, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enucleato, in forza del quale il giudice nazionale non può negare una misura alternativa alla detenzione carceraria - ivi compresa quella degli arresti domiciliari - sul mero presupposto dell'assenza di un indirizzo di esecuzione sul territorio nazionale, perché la disponibilità di un domicilio presso altro Stato dell'Unione, in cui l'interessato sia radicato;
equivale alla disponibilità di un domicilio in Italia. 4. Alla stregua di quanto precede, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame dell'istanza di - 5 sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi in altro Stato membro dell'Unione europea.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste competente ai sensi dell'art. 310 comma 1 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 3 febbraio 2022