CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34757 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 3/12/2019 nei confronti di : CH TI ID nato in [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Alessandro IM ha chiesto l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34757 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/06/2023 impugna la sentenza del Tribunale di Mantova emessa il 26/11/2019 con la quale CH IT è stato condannato per il delitto di ricettazione, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p. Deduce il ricorrente che, avuto riguardo all'oggetto della contestata ricettazione : una patente di guida, e tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, avrebbe errato nel ritenere sussistente l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il giudice nel ritenere sussistente l'ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 c.p., ha totalmente omesso di motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni per detta circostanza limitandosi ad affermare " l'ipotesi rientra nella fattispecie di cui al co. 2 c.p. trattandosi di fatto di particolare tenuità", La decisione del Tribunale si presta a censura alla stregua delle considerazioni di seguito indicate. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale: Cass. 32832/2007 Rv. 237696; Cass. 33510/2010 Rv. 248119. Il giudice, quindi, al fine di stabilire se ricorra o no l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., co.2, deve valutare tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto: quelle attinenti alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Inoltre, l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo, nè decisivo (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914; Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Rv. 249226; Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013), ne consegue che non costituisce motivazione corretta sul piano logico e giuridico quella con cui, si riconosca l'attenuante in parola, omettendo la valutazione globale della vicenda.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso il 20 giugno 2023 Sentenza a motivazione semplificata
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Alessandro IM ha chiesto l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34757 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/06/2023 impugna la sentenza del Tribunale di Mantova emessa il 26/11/2019 con la quale CH IT è stato condannato per il delitto di ricettazione, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p. Deduce il ricorrente che, avuto riguardo all'oggetto della contestata ricettazione : una patente di guida, e tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, avrebbe errato nel ritenere sussistente l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il giudice nel ritenere sussistente l'ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 c.p., ha totalmente omesso di motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni per detta circostanza limitandosi ad affermare " l'ipotesi rientra nella fattispecie di cui al co. 2 c.p. trattandosi di fatto di particolare tenuità", La decisione del Tribunale si presta a censura alla stregua delle considerazioni di seguito indicate. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale: Cass. 32832/2007 Rv. 237696; Cass. 33510/2010 Rv. 248119. Il giudice, quindi, al fine di stabilire se ricorra o no l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., co.2, deve valutare tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto: quelle attinenti alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Inoltre, l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo, nè decisivo (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914; Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Rv. 249226; Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013), ne consegue che non costituisce motivazione corretta sul piano logico e giuridico quella con cui, si riconosca l'attenuante in parola, omettendo la valutazione globale della vicenda.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso il 20 giugno 2023 Sentenza a motivazione semplificata