Articolo 28 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
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7 aprile 1989
Art. 28. 1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attivita' connesse sono determinati dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo e' trascritto nei registri immobiliari.
3. Tale vincolo puo' essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunita' competente e l'autorita' civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.
Note all' art. 28:
- La legge n. 865/1971 reca: "Programmi di coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilita', modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".
- La legge n. 10/1977 reca: "Norme per la edificabilita' dei suoli".
Entrata in vigore il 7 aprile 1989