Decreto cautelare 25 febbraio 2026
Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 19/03/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2026, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli e Lorenzo Diotallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Parella, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Torino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, del Responsabile del Servizio Amministrativo – Affari Generali – Vigilanza del Comune di Parella, recante « sospensione ai sensi dell’art. 11 bis della Legge 21/1992 relativo all’attività di noleggio con conducente svolta dalla ditta -OMISSIS- sita in -OMISSIS- »;
- per quanto occorrer possa, della nota del Responsabile del Dipartimento Corpo di Polizia Locale – Gestione e Organizzazione del Corpo – Reparto Sicurezza Stradale Integrata – Comparto Autotrasporto della Città di Torino, acquisita al protocollo del Comune di Parella n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: « Segnalazione relativa all’autorizzazione NCC n. 1 »;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. NN CE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Reso a verbale l’avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Premesso che, con ricorso notificato in data 24/02/2026, la società ricorrente è insorta avverso la determinazione, meglio individuata in epigrafe, a mezzo del quale il Comune di Parrella l’ha sospesa dal servizio di noleggio con conducente per due mesi, a norma dell’art. 11- bis lett. b) legge n. 15/01/1992 n. 21;
Rilevato che il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta ex art. 56 c.p.a. dalla società ricorrente e ha conseguentemente sospeso gli effetti esecutivi della determinazione gravata (decreto del 25/02/2026 n. 99);
Considerato che l’Amministrazione comunale resistente, pur non costituita, ha spontaneamente prodotto in giudizio il decreto dirigenziale del -OMISSIS-, con cui è stato disposto il “ritiro” – recte , l’annullamento in autotutela – della determinazione impugnata in questo giudizio (nota di deposito del 12/03/2026);
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché l’annullamento del provvedimento impugnato ha integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383), come d’altronde riconosciuto dalla stessa ricorrente in atti (memoria del 13/03/2026);
Osservato che la definizione del giudizio ex art. 34, co. 5 c.p.a. rende ipso facto improcedibile l’istanza di accesso al fascicolo di causa proposta dalla Associazione Tutela Taxi, giacché quest’ultima non potrebbe proporre autonome difese in questo giudizio e non ha dunque interesse ad accedere agli atti di causa;
Considerato d’altronde che l’eventuale interesse alla conoscenza delle determinazioni amministrative sopramenzionate può essere soddisfatto mediante il ricorso all’istituto dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. legge n. 241/1990 (e ai rimedi ordinari ivi previsti);
Ritenuto infine che, a fronte dell’obiettiva peculiarità della vicenda controversa e della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, nulla debba disporsi in punto di spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- dichiara improcedibile l’istanza di accesso al fascicolo telematico proposta in data 09/03/2026 dalla Associazione Tutela Taxi;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla società ricorrente.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alla Associazione Tutela Taxi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NN CE RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CE RI | AE PE |
IL SEGRETARIO