CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 840/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA BENEDETTO MARCELLO 48 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
NO AN MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SPINATO FRANCESCO ( ) Via Benedetto C.F._2
Marcello 48 20124 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 CP_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. PECO GIULIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: altre ipotesi sulle seguenti conclusioni.
Per per quanto sopra esposto si chiede all'Ill.ma Corte Parte_1
d'Appello adita di voler accertare e dichiarare decadute, ex art. 14 della Legge n.
689/1981, le pretese sanzionatorie dell'Ordinanza-ingiunzione n. OI-001924878 e, per l'effetto, annullare/caducare/dichiarare inesistente l'importo di €.12.892,56.
In ogni caso, condannare la controparte, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore, a rimborsare all'appellante le somme corrisposte per il precedente giudizio a titolo di condanna alle spese, che il contribuente ha corrisposto.
Sempre in ogni caso, condannare la controparte, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore, al pagamento delle spese di condanna del primo e del presente grado, da distrarre allo che, fin da ora, si dichiara antistatario. Controparte_2
Per : A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte CP_1
e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell in primo CP_1
grado, in particolare:
a. confermare l'ordinanza opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1
risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale;
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO pagina 2 di 7 Con la sentenza n. 472 del 12.2.2025 il Tribunale di Milano dr.ssa Francesca Capelli ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione notificata in data 20.9.2024 e relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'atto di accertamento della violazione di omesso versamento delle trattenute contributive in capo all'amministratore della società notificato in data 11.11.2019.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione affermando da un lato che risulta documentalmente la notifica dell'atto di accertamento della violazione di omesso versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti dal 12/2017 al
11/2018, di cui la parte opponente aveva negato la notifica, rigettando l'eccezione di prescrizione del debito contributivo.
Sul punto prescrizione il primo giudice conclude rilevando che la notificazione dell'OI avvenuta in data 20.9.2024 non era affatto prescritta, stante la interruzione della prescrizione operata dalla notifica dell'atto di accertamento del debito contributivo in data 11.11.2019 e poi in data 20.9.2024, a cui si applica altresì la sospensione dettata dal termine di tre mesi per il pagamento agevolata e dalla sospensione COVID19 dal
23.2.2020 al 31.5.2020.
La sentenza rigetta altresì l'eccezione di decadenza dell'OI per la violazione dell'art. 14
L. 689/1981, in quanto tale provvedimento sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale di 90 giorni come previsto dalla norma medesima.
Il primo giudice motiva la decisione affermando che al caso in esame non si applica la normativa generale di cui alla L. 689/1981 ed in specie l'art. 14, ma si applica l'art. 2 comma 1 bis L. 11.11.1983 n. 638 che prevede una speciale modalità di estinzione agevolata dell'illecito ove si provveda al pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevalendo in tal modo la norma speciale in materia sulla norma generale sugli illeciti amministrativi.
pagina 3 di 7 Rileva in aggiunta che la L. 638/1983 prevede espressamente che la notifica della violazione dell'omesso versamento dei contributi vada eseguita entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello dell'annualità in violazione.
Ha appellato la sentenza il ricorrente con la formulazione di due motivi di impugnazione relativi alla sola questione del mancato accertamento della decadenza con riferimento all'art. 14 L. 689/81 con riferimento all'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 come modificato dall'art. 3 comma 6 D. lgs 8/2016 e dal DL 48/2024.
In sostanza l'appellante deduce che alla fattispecie in questione – depenalizzata dall'art. 3 comma 6 D. lgs 8/2016 (di modifica dell'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 – si prevede all'art. 6 che nel sistema di depenalizzazione del mancato versamento dei contributi si applica la normativa di cui alla L. 689/1981 sezioni I e II in quanto applicabili.
L'appellante sostiene che è proprio la stessa normativa a cui fa riferimento che CP_1
richiama l'applicazione dell'art. 14 L. 689/81 e, dunque, trova applicazione il termine di decadenza della notifica della sanzione di 90 giorni dall'accertamento del fatto illecito.
Con il secondo motivo rileva che il primo giudice ha applicato la modifica all'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 apportata alla detta norma dall'art. 23 DL 48/2024, secondo cui la violazione debba essere notificata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, in maniera temporalmente errata dato che la norma come modificata prevede ciò solo per i periodi dal 1.1.2023 e così contesta la sentenza in tale passo essendo tale termine non applicabile alle violazioni per i periodi anteriori alla modifica stessa.
Si è costituito in giudizio riportando nella memoria di appello il contenuto della CP_1
memoria di primo grado, rilevando da un lato che non si applica l'art. 14 L. 689/81 come deciso in sentenza e dall'altro richiamando una sentenza di questa Corte e di
Brescia ribadendo che il termine di decadenza non può essere quello di cui all'art.14 sia perché si applica la normativa speciale, peraltro avendo verificato il debito dagli CP_1
pagina 4 di 7 archivi in data 23.10.2019 a cui ha fatto seguito la tempestiva notifica in data 11.11.2019
e, dunque, nel termine di 90 giorni dal momento dell'accertamento.
Richiama la circostanza di aver dovuto trattare a seguito della depenalizzazione CP_1
ben 1.500.000 di posizioni, sicché i tempi di verifica non potevano obiettivamente essere quelli di 90 giorni dovendo altresì l'Istituto verificare se nell'annualità 2018 vi fossero state altre mancanze di versamenti al fine di chiudere l'accertamento per l'annualità in questione e che scadeva il 16.12.2018.
Le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
Le circostanze dell'accertamento e della notifica sono acclarate fra le parti, anche con riferimento alla notifica dell'atto di accertamento presupposto dell'emissione dell'OI avendo la parte appellante impugnato la sentenza solo sul passo del mancato accertamento della decadenza della notifica della sanzione amministrativa.
Per quanto attiene alla eccepita decadenza si deve rilevare che l'art. 2 comma 1 bis DL
463/1983 come modificato dal DL 8/2016 e poi dal Dl 48/2023 conv. in L. 85/2023 prevede da un lato che l'autorità amministrativa debba notificare la violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti e che nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento può procedersi a sanare l'omesso versamento dei contributi, ai fini di escludere l'applicazione della sanzione amministrativa.
Nel caso in esame il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 14 L. 689/81, applicando l'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 che prevede l'esclusione della sanzione se il versamento delle ritenute avviene entro tre mesi dalla contestazione.
L'art. 23 comma 2 DL 48/2023 conv. in L. 85/2023 che ha modificato il Dl 463/1983 ai fini della notifica degli estremi delle violazioni entro il 31.12 del secondo anno successivo all'annualità in contestazione, riguarda i periodi di accertamento della violazione amministrativa dal 1.1.2023 e non i periodi anteriori e, dunque, non si applica alla fattispecie con riferimento alla deroga indicata. pagina 5 di 7 La notifica dell'OI per le sanzioni amministrative avvenuta in data 20.9.2024 risulta certamente tardiva rispetto alla stessa notifica dell'accertamento avvenuta l'11.11.2019, anche a voler seguire la tesi difensiva di della difficoltà di accertamento delle CP_1
violazioni.
Anche a volersi ritenere l'applicazione dell'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 come modificata e depenalizzata in parte dall'art. 3 comma 6 D.LGS 8/2016, decorsi i tre mesi dilatori di pagamento dall'accertamento notificato, avrebbe ben potuto procedere a CP_1
notificare l'OI nei successivi 90 giorni come previsto dall'art. 14 L. 689/1981 certamente applicabile anche alla luce del disposto dell'art. 23 comma 2 DL 48/2023 conv. in L. 85/2023 che dispone la deroga a tale norma solo per le violazioni a decorrere dal 1.1.2023.
Tanto più che nel caso in esame la norma di depenalizzazione era già ampiamente in vigore e, dunque, avrebbe potuto da subito applicare le sanzioni e, comunque, non CP_1
essendo tollerabile da un punto di vista sistematico e di diritto provvedersi da a CP_1
notificare l'OI a distanza di quasi cinque anni dalla notifica dell'atto di accertamento del debito.
“In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' ” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7641 del CP_1
22/03/2025).
pagina 6 di 7 La circostanza dedotta da che l'atto di accertamento sia stato originato da una CP_1
verifica degli archivi nell'ottobre 2019, nulla giustifica circa la mancata tempestiva applicazione della sanzione amministrativa da parte di , visto che da un lato è CP_1
esclusa la prescrizione del diritto sul debito contributivo omesso, ma sorge da altro verso la decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' in caso di ingiustificato ritardo CP_1
nell'applicazione della sanzione al di fuori di ogni ragionevole termine ed in violazione del termine di 90 giorni pur richiamata dalla normativa speciale ed anzi richiamato espressamente dall'art. 23 comma 2 DL 48/2023, che esclude solo dal 1.1.2023
l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/81.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del
DM 147/2022 nell'importo di € 2.700,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il grado di appello, così ritenuti congrui al valore ed all'attività prestata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in riforma della sentenza n. 472/2025 del Tribunale di Milano dichiara la nullità della ordinanza ingiunzione OI-001924878 notificata il 20.9.2024, dichiarando che nulla
è dovuto dall'appellante a titolo di sanzione amministrativa;
- condanna a rimborsare all'appellante le somme versate in esecuzione della CP_1
sentenza di primo grado;
- condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 4.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, da distrarre allo Studio Legale
Associato ZS dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 840/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA BENEDETTO MARCELLO 48 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
NO AN MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SPINATO FRANCESCO ( ) Via Benedetto C.F._2
Marcello 48 20124 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 CP_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. PECO GIULIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: altre ipotesi sulle seguenti conclusioni.
Per per quanto sopra esposto si chiede all'Ill.ma Corte Parte_1
d'Appello adita di voler accertare e dichiarare decadute, ex art. 14 della Legge n.
689/1981, le pretese sanzionatorie dell'Ordinanza-ingiunzione n. OI-001924878 e, per l'effetto, annullare/caducare/dichiarare inesistente l'importo di €.12.892,56.
In ogni caso, condannare la controparte, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore, a rimborsare all'appellante le somme corrisposte per il precedente giudizio a titolo di condanna alle spese, che il contribuente ha corrisposto.
Sempre in ogni caso, condannare la controparte, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore, al pagamento delle spese di condanna del primo e del presente grado, da distrarre allo che, fin da ora, si dichiara antistatario. Controparte_2
Per : A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte CP_1
e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell in primo CP_1
grado, in particolare:
a. confermare l'ordinanza opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1
risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale;
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO pagina 2 di 7 Con la sentenza n. 472 del 12.2.2025 il Tribunale di Milano dr.ssa Francesca Capelli ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione notificata in data 20.9.2024 e relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'atto di accertamento della violazione di omesso versamento delle trattenute contributive in capo all'amministratore della società notificato in data 11.11.2019.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione affermando da un lato che risulta documentalmente la notifica dell'atto di accertamento della violazione di omesso versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti dal 12/2017 al
11/2018, di cui la parte opponente aveva negato la notifica, rigettando l'eccezione di prescrizione del debito contributivo.
Sul punto prescrizione il primo giudice conclude rilevando che la notificazione dell'OI avvenuta in data 20.9.2024 non era affatto prescritta, stante la interruzione della prescrizione operata dalla notifica dell'atto di accertamento del debito contributivo in data 11.11.2019 e poi in data 20.9.2024, a cui si applica altresì la sospensione dettata dal termine di tre mesi per il pagamento agevolata e dalla sospensione COVID19 dal
23.2.2020 al 31.5.2020.
La sentenza rigetta altresì l'eccezione di decadenza dell'OI per la violazione dell'art. 14
L. 689/1981, in quanto tale provvedimento sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale di 90 giorni come previsto dalla norma medesima.
Il primo giudice motiva la decisione affermando che al caso in esame non si applica la normativa generale di cui alla L. 689/1981 ed in specie l'art. 14, ma si applica l'art. 2 comma 1 bis L. 11.11.1983 n. 638 che prevede una speciale modalità di estinzione agevolata dell'illecito ove si provveda al pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevalendo in tal modo la norma speciale in materia sulla norma generale sugli illeciti amministrativi.
pagina 3 di 7 Rileva in aggiunta che la L. 638/1983 prevede espressamente che la notifica della violazione dell'omesso versamento dei contributi vada eseguita entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello dell'annualità in violazione.
Ha appellato la sentenza il ricorrente con la formulazione di due motivi di impugnazione relativi alla sola questione del mancato accertamento della decadenza con riferimento all'art. 14 L. 689/81 con riferimento all'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 come modificato dall'art. 3 comma 6 D. lgs 8/2016 e dal DL 48/2024.
In sostanza l'appellante deduce che alla fattispecie in questione – depenalizzata dall'art. 3 comma 6 D. lgs 8/2016 (di modifica dell'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 – si prevede all'art. 6 che nel sistema di depenalizzazione del mancato versamento dei contributi si applica la normativa di cui alla L. 689/1981 sezioni I e II in quanto applicabili.
L'appellante sostiene che è proprio la stessa normativa a cui fa riferimento che CP_1
richiama l'applicazione dell'art. 14 L. 689/81 e, dunque, trova applicazione il termine di decadenza della notifica della sanzione di 90 giorni dall'accertamento del fatto illecito.
Con il secondo motivo rileva che il primo giudice ha applicato la modifica all'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 apportata alla detta norma dall'art. 23 DL 48/2024, secondo cui la violazione debba essere notificata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, in maniera temporalmente errata dato che la norma come modificata prevede ciò solo per i periodi dal 1.1.2023 e così contesta la sentenza in tale passo essendo tale termine non applicabile alle violazioni per i periodi anteriori alla modifica stessa.
Si è costituito in giudizio riportando nella memoria di appello il contenuto della CP_1
memoria di primo grado, rilevando da un lato che non si applica l'art. 14 L. 689/81 come deciso in sentenza e dall'altro richiamando una sentenza di questa Corte e di
Brescia ribadendo che il termine di decadenza non può essere quello di cui all'art.14 sia perché si applica la normativa speciale, peraltro avendo verificato il debito dagli CP_1
pagina 4 di 7 archivi in data 23.10.2019 a cui ha fatto seguito la tempestiva notifica in data 11.11.2019
e, dunque, nel termine di 90 giorni dal momento dell'accertamento.
Richiama la circostanza di aver dovuto trattare a seguito della depenalizzazione CP_1
ben 1.500.000 di posizioni, sicché i tempi di verifica non potevano obiettivamente essere quelli di 90 giorni dovendo altresì l'Istituto verificare se nell'annualità 2018 vi fossero state altre mancanze di versamenti al fine di chiudere l'accertamento per l'annualità in questione e che scadeva il 16.12.2018.
Le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
Le circostanze dell'accertamento e della notifica sono acclarate fra le parti, anche con riferimento alla notifica dell'atto di accertamento presupposto dell'emissione dell'OI avendo la parte appellante impugnato la sentenza solo sul passo del mancato accertamento della decadenza della notifica della sanzione amministrativa.
Per quanto attiene alla eccepita decadenza si deve rilevare che l'art. 2 comma 1 bis DL
463/1983 come modificato dal DL 8/2016 e poi dal Dl 48/2023 conv. in L. 85/2023 prevede da un lato che l'autorità amministrativa debba notificare la violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti e che nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento può procedersi a sanare l'omesso versamento dei contributi, ai fini di escludere l'applicazione della sanzione amministrativa.
Nel caso in esame il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 14 L. 689/81, applicando l'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 che prevede l'esclusione della sanzione se il versamento delle ritenute avviene entro tre mesi dalla contestazione.
L'art. 23 comma 2 DL 48/2023 conv. in L. 85/2023 che ha modificato il Dl 463/1983 ai fini della notifica degli estremi delle violazioni entro il 31.12 del secondo anno successivo all'annualità in contestazione, riguarda i periodi di accertamento della violazione amministrativa dal 1.1.2023 e non i periodi anteriori e, dunque, non si applica alla fattispecie con riferimento alla deroga indicata. pagina 5 di 7 La notifica dell'OI per le sanzioni amministrative avvenuta in data 20.9.2024 risulta certamente tardiva rispetto alla stessa notifica dell'accertamento avvenuta l'11.11.2019, anche a voler seguire la tesi difensiva di della difficoltà di accertamento delle CP_1
violazioni.
Anche a volersi ritenere l'applicazione dell'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 come modificata e depenalizzata in parte dall'art. 3 comma 6 D.LGS 8/2016, decorsi i tre mesi dilatori di pagamento dall'accertamento notificato, avrebbe ben potuto procedere a CP_1
notificare l'OI nei successivi 90 giorni come previsto dall'art. 14 L. 689/1981 certamente applicabile anche alla luce del disposto dell'art. 23 comma 2 DL 48/2023 conv. in L. 85/2023 che dispone la deroga a tale norma solo per le violazioni a decorrere dal 1.1.2023.
Tanto più che nel caso in esame la norma di depenalizzazione era già ampiamente in vigore e, dunque, avrebbe potuto da subito applicare le sanzioni e, comunque, non CP_1
essendo tollerabile da un punto di vista sistematico e di diritto provvedersi da a CP_1
notificare l'OI a distanza di quasi cinque anni dalla notifica dell'atto di accertamento del debito.
“In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' ” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7641 del CP_1
22/03/2025).
pagina 6 di 7 La circostanza dedotta da che l'atto di accertamento sia stato originato da una CP_1
verifica degli archivi nell'ottobre 2019, nulla giustifica circa la mancata tempestiva applicazione della sanzione amministrativa da parte di , visto che da un lato è CP_1
esclusa la prescrizione del diritto sul debito contributivo omesso, ma sorge da altro verso la decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' in caso di ingiustificato ritardo CP_1
nell'applicazione della sanzione al di fuori di ogni ragionevole termine ed in violazione del termine di 90 giorni pur richiamata dalla normativa speciale ed anzi richiamato espressamente dall'art. 23 comma 2 DL 48/2023, che esclude solo dal 1.1.2023
l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/81.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del
DM 147/2022 nell'importo di € 2.700,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il grado di appello, così ritenuti congrui al valore ed all'attività prestata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in riforma della sentenza n. 472/2025 del Tribunale di Milano dichiara la nullità della ordinanza ingiunzione OI-001924878 notificata il 20.9.2024, dichiarando che nulla
è dovuto dall'appellante a titolo di sanzione amministrativa;
- condanna a rimborsare all'appellante le somme versate in esecuzione della CP_1
sentenza di primo grado;
- condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 4.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, da distrarre allo Studio Legale
Associato ZS dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7