Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
Integra il delitto previsto dall'art. 334, comma terzo, cod. pen, e non quello di furto, la condotta di chi, dopo aver subito il sequestro di sostanza stupefacente di cui abbia la piena ed effettiva, anche se illecita, disponibilità, approfittando di un momento di distrazione degli agenti operanti, si impadronisce nuovamente della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45503 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1251
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 459898/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YA LI EN AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 20.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 20.5.2013 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 21.5.2009, aveva condannato YA LI EN AN alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 e n. 7. 2. Avverso tale sentenza di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in quanto, ad avviso del ricorrente, la condotta dell'YA, il quale, condotto negli uffici della polizia per i relativi adempimenti, dopo essere stato arrestato per detenzione a fine di illecito commercio di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui erano stati rinvenuti in suo possesso e sottoposti a sequestro dagli agenti operanti 14,5 grammi lordi, approfittando di un momento di distrazione degli uomini delle forze dell'ordine, si era nuovamente impadronito dello stupefacente, nascondendolo sulla sua persona, dove gli agenti operanti lo avevano rinvenuto, all'esito di una nuova perquisizione personale, effettuata una volta accortisi della scomparsa della droga, deve essere ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 334 c.p.. 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
4. Non appare revocabile in dubbio, infatti, che nel caso in esame debba trovare applicazione la previsione dell'art. 334 c.p., comma 3, che configura come autonoma ipotesi di reato la condotta del proprietario che sottragga una cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale, non affidata alla sua custodia. Come è noto, infatti, da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte, con un consolidato orientamento, si è attestata sull'approdo interpretativo secondo cui ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo, si da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore (cfr. Cass., sez. 6^, 18.4.2012, n. 40597, rv. 254000; Cass., sez. 6^, 5.11.2013, n. 1658, rv. 258739; Cass., sez. 6^, 20.11.1980, n. 1226, rv. 147655).
Tale principio, non può non applicarsi al caso in cui il rapporto di signoria di fatto sulla res, che ne implica la libera disponibilità e la reale utilizzazione da parte del soggetto agente, costituisca di per sè un illecito, come, per l'appunto, la detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente, in quanto la natura ontologicamente illecita di tale rapporto non fa venir meno il dato oggettivo che lo stupefacente "appartiene" a chi lo detiene, il quale può liberamente disporne ed, al tempo stesso, ne giustifica il sequestro nell'ambito di un procedimento penale, in quanto corpo di reato soggetto a confisca obbligatoria.
Premesso, dunque, che la perdita di disposizione del bene sequestrato, che costituisce l'effetto tipico del sequestro penale, anche quando viene effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, si verifica nel momento in cui il soggetto, nei confronti del quale sia stata adottata detta misura cautelare, non possa più liberamente utilizzarlo in conseguenza della costituzione del vincolo di disponibilità sulla cosa, indipendentemente, dunque, dalla redazione e dal completamento del relativo verbale da parte degli agenti operanti, non può che concordarsi con la corte di appello nel ritenere che "la sostanza stupefacente era stata già sequestrata alle ore 20, tant'è vero che non era più nella disponibilità dell'YA che solo approfittando di un momento di distrazione degli agenti era riuscito a impossessarsene nuovamente occultandola su di sè", pur essendo intervenuta la materiale redazione del primo verbale di sequestro in un orario successivo (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).
Se ciò è vero, come è vero, se ne deve, allora, logicamente dedurre che nel momento in cui l'imputato, originario "proprietario" nei termini innanzi indicati della sostanza stupefacente che gli era stata sequestrata dalle forze dell'ordine, approfittando di un momento di distrazione degli agenti operanti, se ne è nuovamente impadronito, occultandola sulla sua persona, egli, nel sottrarla agli agenti di polizia che ne avevano la legittima disponibilità, abbia agito in qualità di proprietario di una cosa sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, indiscutibilmente sorto con l'arresto dello stesso YA, non affidata alla sua custodia. Deve, pertanto, condividersi la prospettazione difensiva secondo cui la condotta del ricorrente rientra nella previsione dell'art. 334 c.p.p., comma 3, ed in questi termini va riqualificata. Non è da ostacolo a tale soluzione la circostanza che la relativa questione di diritto non è stata prospettata in sede di appello, rientrando nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione, ex art. 609 c.p.p., comma 2, la corretta qualificazione giuridica del fatto (cfr.
Cass., sez. 2^, 22/05/2009, n. 39841, rv. 245236).
5. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata, previa diversa qualificazione del fatto di cui è stata ritenuta la sussistenza, ai sensi dell'art. 334 c.p., comma 3, va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio, che va adeguato alla nuova fattispecie, fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado in punto di affermazione di responsabilità dell'YA in ordine al fatto come diversamente qualificato.
Ciò in ossequio al principio della c.d. "formazione progressiva del giudicato", che opera nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3^, 18/01/2000, n. 2448, rv. 215419).
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 334 c.p., comma 3, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame del trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014