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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 19/02/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1209/2021 depositato il 17/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 3 - Sede Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 615/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 03/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7716 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri atti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio delle Dogane di Brindisi iniziava una verifica fiscale presso la Ricorrente_1 spa che operava presso il Petrolchimico di Brindisi in conclusione della quale veniva prodotto verbale A/5671 del 16/05/2018 per il recupero degli importi dovuti a titolo di accisa su miscela gassosa di fuel gas. Nello specifico i verificatori accertavano che la centrale termoelettrica di proprietà della Società_1, sita all'interno del Petrolchimico, era alimentata in parte con il c.d. fuel gas e che parte della energia elettrica prodotta veniva ceduta all'esterno e finiva immessa nella rete nazionale. Per fuel gas era intesa la miscela idrocarburica gassosa ottenuta dalle lavorazioni effettuate all'interno della raffineria, che la Ricorrente_1 S.p.A. cedeva alla co-insediata Società_1 S.p.A. nel periodo intercorrente tra settembre 2017 e aprile 2018. Veniva accertato, pertanto, che la Ricorrente_1 S.p.A. non aveva mai provveduto a dichiarare la immissione in consumo di tali prodotti energetici, ne aveva effettuato i versamenti dell'accisa dovuta per l'impiego di produzione di energia elettrica, che ex art. 21 comma 9 del Testo unico del 26/10/1995 n. 504 –(T.U.A) che sottopone ad accisa ”i prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica”. Sulla base di quanto accertato,
i verificatori rilevavano le quantità di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica ceduta alla rete esterna, Con il successivo avviso di pagamento A/7716 emesso dalla Agenzia delle Dogane e
Monopoli del 7/06/2019 veniva richiesto alla Ricorrente_1 spa di provvedere al pagamento di € 32.449,65 a titolo di accise ed interessi. L'Agenzia calcolava l'accisa sulla base dei prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica, ovvero il fuel gas ai sensi dell'art. 21 comma 9 del TUA. Avverso l'avviso di pagamento proponeva ricorso la Ricorrente_1 spa contestando principalmente la mancata applicazione dell'aliquota zero al fuel gas prodotto prevista dall'art. 11 comma 3 bis del DL 323/1996.
Si costituiva l'Ufficio delle Dogane contrastando tutte le censure mosse della Ricorrente_1 spa e chiedendo la conferma della legittimità dell'avviso di pagamento opposto. Con la sentenza n. 615/2020 la Commissione
Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava il ricorso della contribuente confermando l'atto impugnato. Avverso la sentenza dei primi giudici si gravava di appello la Ricorrente_1 spa per difetto di motivazione dell'avviso di pagamento e per l'erronea applicazione dell'art 21, comma 9, TUA, in quanto il fuel gas non rientrerebbe fra i prodotti energetici tassativamente indicati dalla norma. Si costituiva in appello l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Ricorrente_1 Spa è infondato e va rigettato. La sentenza di primo grado è confermata. Il primo motivo di gravame di mancata motivazione dell'avviso di accertamento (nel caso in oggetto trattasi di avviso di pagamento) è infondato e va rigettato in quanto dalla sua lettura sono desumibili le ragioni della pretesa fiscale e ciò al fine di garantire al contribuente una puntuale contestazione dell'an e del quantum, con la conseguente delimitazione del thema decidendum. L'avviso opposto segue una serie di atti amministrativi tra cui la Nota Prot. n. 19042 RU del 08.08.16 della Direzione Interregionale per la Puglia, il
Molise e la Basilicata-Area Legale di Bari, che rappresentano soltanto una comunicazione di carattere meramente interno che non ha relazione alcuna rispetto alle motivazioni che sottendono all'emissione del verbale e del conseguente avviso di pagamento prot. n. 7713 del 07/06/2019. È infondato il secondo motivo di gravame inerente l'applicazione al fuel gas dell'aliquota prevista per il gas naturale in relazione alla produzione di energia elettrica ceduta all'esterno. Le norme richiamate nell'avviso di pagamento sono i commi 1 e 9 dell'art 21 Dlgs 504/95. Secondo l'Agenzia il fuel gas rientra nei "prodotti energetici", contemplati dall'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 504/95 (disposizione richiamata dall'art. 21, c. 9, TUA), e individuati con riferimento ai codici di nomenclatura combinata contenuti nel Regolamento CE n.2031/2001. Il Collegio fa rilevare che l'Agenzia già nell'avviso di pagamento ha qualificato espressamente il fuel gas come miscela idrocarburica gassosa, mentre gli ulteriori elementi tecnici sono stati allegati dall'amministrazione in sede di controdeduzioni in relazione alle contestazioni della contribuente che miravano ad escludere per tale miscela la natura di prodotto energetico, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 TUA. Inoltre è indubbio che il prodotto in questione sia stato qualificato e sottoposto ad accisa in base alla sua natura e destinazione che
è quella di produrre energia. In definitiva, dunque, deve ritenersi che le allegazioni sulla natura tecnica della miscela non siano state adeguatamente contestate dall'odierno appellante quanto alla sussunzione nelle categorie indicate dall'Agenzia (voci 27.05 e 27.11) e ne consegue la riconducibilità del fuel gas nel perimetro normativo dell'art. 21 comma 1 TUA. Anche il motivo di appello relativo alla applicazione dell'art. 11 comma
3 bis del DL 323/96 convertito in L. 425/96 non merita accoglimento. Secondo tale disposizione “Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero". La norma riguarda le miscele di cui all' art 21 comma 5 TUA, ovvero i combustibili impiegati per il riscaldamento e non quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Dal tenore della norma infatti emerge che la locuzione “combustibile per il riscaldamento” si riferisce al caso in cui il riscaldamento sia il fine primario ed ultimo della combustione e non anche uno degli effetti generati dalla stessa. Anche l'ultimo motivo attinente alla lesione del principio di affidamento ex art 10 della L. 212/2000 è infondato. Osserva il
Collegio che la contribuente argomenta la questione in forza di pregressi consolidati orientamenti giurisprudenziali e di diverse prassi seguite dagli uffici dell'Agenzia in altri territori. In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma
1, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità
e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente;
b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. Ritiene la Corte che l'esistenza di prassi diverse in diversi uffici territoriali non sia circostanza idonea a generare una situazione di affidamento tutelabile nel contribuente, né tantomeno può indurre a ciò l'esistenza di precedenti pronunce giurisprudenziali favorevoli, tenuto conto che l'Ufficio ha comunque esibito in udienza precedenti di merito di segno contrario. Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna Ricorrente_1 S.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre accassori di legge se dovuti in favore di Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 3 - Sede Brindisi.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Claudio Leuci
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1209/2021 depositato il 17/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 3 - Sede Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 615/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 03/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7716 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri atti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio delle Dogane di Brindisi iniziava una verifica fiscale presso la Ricorrente_1 spa che operava presso il Petrolchimico di Brindisi in conclusione della quale veniva prodotto verbale A/5671 del 16/05/2018 per il recupero degli importi dovuti a titolo di accisa su miscela gassosa di fuel gas. Nello specifico i verificatori accertavano che la centrale termoelettrica di proprietà della Società_1, sita all'interno del Petrolchimico, era alimentata in parte con il c.d. fuel gas e che parte della energia elettrica prodotta veniva ceduta all'esterno e finiva immessa nella rete nazionale. Per fuel gas era intesa la miscela idrocarburica gassosa ottenuta dalle lavorazioni effettuate all'interno della raffineria, che la Ricorrente_1 S.p.A. cedeva alla co-insediata Società_1 S.p.A. nel periodo intercorrente tra settembre 2017 e aprile 2018. Veniva accertato, pertanto, che la Ricorrente_1 S.p.A. non aveva mai provveduto a dichiarare la immissione in consumo di tali prodotti energetici, ne aveva effettuato i versamenti dell'accisa dovuta per l'impiego di produzione di energia elettrica, che ex art. 21 comma 9 del Testo unico del 26/10/1995 n. 504 –(T.U.A) che sottopone ad accisa ”i prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica”. Sulla base di quanto accertato,
i verificatori rilevavano le quantità di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica ceduta alla rete esterna, Con il successivo avviso di pagamento A/7716 emesso dalla Agenzia delle Dogane e
Monopoli del 7/06/2019 veniva richiesto alla Ricorrente_1 spa di provvedere al pagamento di € 32.449,65 a titolo di accise ed interessi. L'Agenzia calcolava l'accisa sulla base dei prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica, ovvero il fuel gas ai sensi dell'art. 21 comma 9 del TUA. Avverso l'avviso di pagamento proponeva ricorso la Ricorrente_1 spa contestando principalmente la mancata applicazione dell'aliquota zero al fuel gas prodotto prevista dall'art. 11 comma 3 bis del DL 323/1996.
Si costituiva l'Ufficio delle Dogane contrastando tutte le censure mosse della Ricorrente_1 spa e chiedendo la conferma della legittimità dell'avviso di pagamento opposto. Con la sentenza n. 615/2020 la Commissione
Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava il ricorso della contribuente confermando l'atto impugnato. Avverso la sentenza dei primi giudici si gravava di appello la Ricorrente_1 spa per difetto di motivazione dell'avviso di pagamento e per l'erronea applicazione dell'art 21, comma 9, TUA, in quanto il fuel gas non rientrerebbe fra i prodotti energetici tassativamente indicati dalla norma. Si costituiva in appello l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Ricorrente_1 Spa è infondato e va rigettato. La sentenza di primo grado è confermata. Il primo motivo di gravame di mancata motivazione dell'avviso di accertamento (nel caso in oggetto trattasi di avviso di pagamento) è infondato e va rigettato in quanto dalla sua lettura sono desumibili le ragioni della pretesa fiscale e ciò al fine di garantire al contribuente una puntuale contestazione dell'an e del quantum, con la conseguente delimitazione del thema decidendum. L'avviso opposto segue una serie di atti amministrativi tra cui la Nota Prot. n. 19042 RU del 08.08.16 della Direzione Interregionale per la Puglia, il
Molise e la Basilicata-Area Legale di Bari, che rappresentano soltanto una comunicazione di carattere meramente interno che non ha relazione alcuna rispetto alle motivazioni che sottendono all'emissione del verbale e del conseguente avviso di pagamento prot. n. 7713 del 07/06/2019. È infondato il secondo motivo di gravame inerente l'applicazione al fuel gas dell'aliquota prevista per il gas naturale in relazione alla produzione di energia elettrica ceduta all'esterno. Le norme richiamate nell'avviso di pagamento sono i commi 1 e 9 dell'art 21 Dlgs 504/95. Secondo l'Agenzia il fuel gas rientra nei "prodotti energetici", contemplati dall'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 504/95 (disposizione richiamata dall'art. 21, c. 9, TUA), e individuati con riferimento ai codici di nomenclatura combinata contenuti nel Regolamento CE n.2031/2001. Il Collegio fa rilevare che l'Agenzia già nell'avviso di pagamento ha qualificato espressamente il fuel gas come miscela idrocarburica gassosa, mentre gli ulteriori elementi tecnici sono stati allegati dall'amministrazione in sede di controdeduzioni in relazione alle contestazioni della contribuente che miravano ad escludere per tale miscela la natura di prodotto energetico, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 TUA. Inoltre è indubbio che il prodotto in questione sia stato qualificato e sottoposto ad accisa in base alla sua natura e destinazione che
è quella di produrre energia. In definitiva, dunque, deve ritenersi che le allegazioni sulla natura tecnica della miscela non siano state adeguatamente contestate dall'odierno appellante quanto alla sussunzione nelle categorie indicate dall'Agenzia (voci 27.05 e 27.11) e ne consegue la riconducibilità del fuel gas nel perimetro normativo dell'art. 21 comma 1 TUA. Anche il motivo di appello relativo alla applicazione dell'art. 11 comma
3 bis del DL 323/96 convertito in L. 425/96 non merita accoglimento. Secondo tale disposizione “Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero". La norma riguarda le miscele di cui all' art 21 comma 5 TUA, ovvero i combustibili impiegati per il riscaldamento e non quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Dal tenore della norma infatti emerge che la locuzione “combustibile per il riscaldamento” si riferisce al caso in cui il riscaldamento sia il fine primario ed ultimo della combustione e non anche uno degli effetti generati dalla stessa. Anche l'ultimo motivo attinente alla lesione del principio di affidamento ex art 10 della L. 212/2000 è infondato. Osserva il
Collegio che la contribuente argomenta la questione in forza di pregressi consolidati orientamenti giurisprudenziali e di diverse prassi seguite dagli uffici dell'Agenzia in altri territori. In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma
1, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità
e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente;
b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. Ritiene la Corte che l'esistenza di prassi diverse in diversi uffici territoriali non sia circostanza idonea a generare una situazione di affidamento tutelabile nel contribuente, né tantomeno può indurre a ciò l'esistenza di precedenti pronunce giurisprudenziali favorevoli, tenuto conto che l'Ufficio ha comunque esibito in udienza precedenti di merito di segno contrario. Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna Ricorrente_1 S.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre accassori di legge se dovuti in favore di Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 3 - Sede Brindisi.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Claudio Leuci