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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 39417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39417 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HU HE nato in [...] il [...]; 2- OU AN nata in [...] il [...]; avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di Firenze;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza per l’imputata OU in relazione ai capi f), g), i) e o), e con riguardo al trattamento sanzionatorio;
per l’imputato Hu solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il relativo giudizio, con rigetto nel resto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39417 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RA FR Data Udienza: 20/11/2025 2 udite le richieste dell’avv. A. Denaro, anche in sostituzione dell’avv. A. Rocca, nell’interesse degli imputati, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/04/2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, emessa in esito a giudizio abbreviato, HE Hu e AN OU venivano dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi a), e), f), g), h), i) ed o) lo Hu e a) e b) la OU e, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche, condannati il primo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e la seconda ad anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa, oltre che entrambi al pagamento delle spese processuali. HE Hu veniva invece mandato assolto dal reato ascritto al capo b) per non avere commesso il fatto, la OU dai reati a lei ascritti ai capi e), f), g), h), i) ed o) per non avere commesso il fatto ed entrambi gli imputati altresì dai reati di cui ai capi c) e d), l), m) ed n) della rubrica perché il fatto non sussiste. Entrambi gli imputati venivano poi dichiarati interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata, rispettivamente, di anni uno lo Hu e di mesi sei la OU, dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, rispettivamente, per la durata di anni due ed anni uno ed in perpetuo dall’ufficio di componente della commissione tributaria;
per entrambi veniva altresì dichiarata la incapacità a contrarre con pubblica amministrazione per la durata, rispettivamente, di anni due ed anni uno, a norma dell’art. 12 d.lgs. 74/2000. Lo HE Hu veniva infine dichiarato anche interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ex art. 28 cod. pen. Veniva quindi disposta la confisca di quanto in sequestro a norma dell’art. 648-quater cod. pen. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano distinti atti di appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze, il difensore nell’interesse della parte civile PR S.p.a., i difensori nell’interesse degli imputati HE Hu e AN OU. La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 27/03/2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 05/04/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato HE Hu in ordine ai reati di cui ai capi e) ed h) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 8.000 di multa e revocando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;
dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti della imputata OU in relazione al reato ascritto sub capo b), perché estinto per prescrizione e, in 3 accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, dichiarava la OU colpevole dei reati ascritti ai capi f), g), i) ed o) e per l’effetto, ritenuta la continuazione col più grave reato di cui al capo a), valutate le già concesse attenuanti generiche, operata la riduzione del rito, la condannava alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 5.733 di multa. Dichiarava altresì gli imputati civilmente responsabili in ordine ai fatti ascritti al capo o) e li condannava, in solido, al risarcimento dei danni in favore della parte civile PR S.p.a., da liquidarsi in separata sede. Veniva infine ordinata la confisca e la distruzione della merce in sequestro recante i marchi contraffatti. La appellata sentenza veniva quindi confermata nel resto e gli imputati condannati in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della costituita parte civile. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze propongono ricorsi congiunti i difensori di fiducia, avv. Alberto Rocca e avv. Antonino Denaro, nell’interesse degli imputati, articolando vari motivi. 3.1. Con primo motivo, relativo al capo o), si censura la motivazione della sentenza siccome illogica ed inidonea a ribaltare la pronuncia di assoluzione della OU in ordine a detto reato. Al riguardo, rileva la ricorrente come la assoluzione fosse stata motivata dal primo giudice rilevandosi come nessun elemento collegasse l’imputata alla società dello Hu, non fosse determinante il fatto che alcune borse erano state trovate presso l’abitazione ove entrambi gli imputati, coniugi, vivevano e fosse stata esclusa ogni ingerenza della OU nella gestione della ditta. Tale conclusione era suffragata dalle dichiarazioni, scagionanti la moglie, rese dallo Hu durante la perquisizione. A parere della ricorrente, la motivazione della Corte territoriale non sarebbe quindi rispondente ai canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in termini di motivazione rafforzata, in ipotesi di ribaltamento di sentenza assolutoria. Censura poi come singolare ed eccentrico il ragionamento dei giudici di appello, che bollano come erronea la valutazione delle prove e del ruolo della OU operata dal primo giudice (pag. 14 sentenza impugnata) e come apparente la motivazione (pag. 19 sentenza citata), laddove trae argomento dall’inserimento, per mero errore materiale del Tribunale, del nome della OU nelle disposizioni relative alla condanna civile. La motivazione sarebbe dunque meramente assertiva, oltre che illogica nella misura in cui trae fondamento della colpevolezza dal riconoscimento di responsabilità penale in relazione ad altro reato (capo a). 3.2. Con secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen. ed ai capi della sentenza con cui la OU è stata condannata per i reati sub capi f), g) ed i). Al riguardo, deduce la ricorrente come, con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000, di cui ai capi f) e g), la sentenza di primo grado abbia ritenuto, con valutazione assorbente ai fini della pronuncia di assoluzione, come nessun elemento avesse dato riscontro 4 all’ipotesi accusatoria dell’imputata come amministratrice di fatto della società AV e come fosse anzi affermata la estraneità della imputata alle vicende societarie della AV (pag. 19 sentenza di primo grado). La Corte territoriale, eludendo un rigoroso confronto argomentativo con la sentenza di primo grado e l’esame degli elementi considerati dal primo giudice, si sarebbe quindi limitata ad opporre un unico labile argomento, ovvero l’avere la OU, prima del marito, amministrato una delle società che a loro di fatto faceva capo, la King of Lion, con modalità perfettamente analoghe. Ulteriore argomento era tratto dai giudici d’appello, ancora una volta, dalla condanna per il reato di cui al capo a), con operazione, a parere della ricorrente, non solo elusiva delle ragioni poste a governo della sentenza assolutoria, ma semplicemente sostitutiva e in violazione di logica, poiché priva del riferimento ad elementi fattuali che riguardino i reati di cui si discute. Con medesime argomentazioni si censura la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui, in relazione al capo i), omette di fare riferimento ad elementi fattuali e fonda invece il ragionamento sul concorso della OU in altri e diversi reati commessi dallo Hu. 3.3. Con diverso motivo si censura la sentenza nella parte in cui i giudici di appello non hanno operato un confronto con le critiche specifiche portate nell’appello in relazione al capo o) per cui Hu riportava condanna in primo grado. Al riguardo, lamenta il ricorrente Hu come la prova della contraffazione dei marchi sia stata tratta dalle verifiche effettuate dai consulenti su foto digitali dei beni, come sia illogico il ragionamento probatorio fondato su di esse e come logica fallace sia altresì quella seguita dal primo giudice, che ha tratto conferma della bontà del giudizio tecnico dal fatto che in taluni casi alcuni prodotti esaminati con stesse modalità fossero stati ritenuti autentici. Di contro, rileva il ricorrente Hu come le espressioni utilizzate per esprimere il giudizio tecnico siano stereotipate, generiche e superficiali, senza alcuna indicazione specifica in relazione al caso concreto (vds. pagg. 19 - 21 ricorso). 3.4. Con diverso motivo il ricorrente Hu deduce vizio logico e violazione di legge, censurando la motivazione della sentenza della Corte di appello nella parte in cui, in relazione al capo a) per cui Hu ha riportato condanna in primo grado, reitera quanto già enunciato dal primo giudice circa l’esistenza di delega in capo all’imputato ad operare su conto corrente della società, senza confrontarsi con la specifica censura portata in appello, secondo cui non vi era prova che tale delega fosse mai stata esercitata (pag. 29 appello proposto dall’imputato), Hu ebbe a sostituire OU per un limitatissimo tempo e circa “il valore indiziante ed il significato degli indizi ricavabili dalle S.I.T. di AR” (pag. 23 ricorso). 3.5. Con ulteriore motivo, relativo al capo a) e ad entrambi gli imputati, si fa richiamo a quanto dedotto in appello (da pag. 8 a pag. 21: vds. pagg. 24-25 ricorso), circa la sussistenza dei reati presupposti, e si censura la motivazione della sentenza dei giudici di appello in punto di affermazione di penale responsabilità (“logicamente stridente o comunque una confessata impotenza logica è data dalle parole che supportano tale approdo”; ed ancora “anziché una certezza si rinviene una discutibile ipotesi così formulata”: vds. pag. 25 ricorso). 5 Si lamenta inoltre “l’azzeramento-travisamento dell’altro dato istruttorio che viene operato espungendo quanto riferito a S.I.T. dal venditore” e sostituito con “un’affermazione ad effetto non valida a colmare le lacune e che non supera la ricostruzione della difesa” che invece spiegava, in coerenza con le risultanze probatorie, il senso dell’affare, ovvero dell’accordo con cui al venditore era assegnato, quale lucro, il cospicuo canone di locazione in cambio delle giacenza (mai accertate nella loro consistenza) e dell’avviamento (fortemente indebolito ma mai quantificato) (pagg. 25-26 ricorso). Viene poi ritenuto non soddisfare alcun parametro di logicità il metodo di calcolo del valore della quota, in contrasto con la massima di esperienza secondo cui le quote e le azioni che danno il controllo su una società di capitali hanno un prezzo passibile di enormi differenze con quelli praticati per le restanti quote. Censura ancora il ricorrente come apodittiche le affermazioni con cui la Corte territoriale ha inteso confutare la tesi difensiva circa la ricostruzione del valore delle quote, poiché affidate a “parole estrapolate e decontestualizzate”, senza tener conto della trasformazione dell’azienda, passata dall’essere un negozio di vicinato a fulcro di smercio imponente con le vendite via web. 3.6. Con diverso motivo si deduce, in relazione al capo della sentenza relativo alla condotta sub a2), travisamento della prova con riferimento alle s.i.t. rese da NA AR, da cui la Corte di appello avrebbe tratto il dato che venivano emesse fatture di vendita senza che alcuna vendita avvenisse (pag. 53 della sentenza impugnata), di contro emergendo, da dette dichiarazioni, che si trattava di “vendite fatte [dalla OU] ai suoi clienti al di fuori del negozio”. 3.7. Con ultimo motivo si censura la sentenza per violazione di legge in punto di determinazione della pena per entrambi gli imputati, rilevando come il primo giudice abbia ritenuto la continuazione interna al capo a) - per i fatti da a1) ad a8) – ed il giudice di appello, pur escludendo per entrambi gli imputati, dal novero dei fatti addebitati al capo a), quelli di cui alle lettere a3), a5) e a7), non abbia tuttavia operato alcuna riduzione di pena conseguente alla assoluzione per i fatti ivi indicati ed abbia omesso altresì la menzione della assoluzione nel dispositivo (omissione di cui, pertanto, i ricorrenti odierni chiedono la correzione). Insistono pertanto per la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame e rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, nei termini che seguono e che verranno illustrati, distinguendo le censure che attingono la sentenza nella parte in cui ha riformato la pronuncia assolutoria da quelle che si appuntano su una doppia conforme motivazione. 1.1. In premessa deve anzitutto rilevarsi che, in caso di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, il giudice dell’appello è tenuto a confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli 6 argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri ed altri, Rv. 233083 – 01; Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, P.G. in proc. LE e altri, Rv. 241169 – 01). Il contenuto dell’obbligo di motivazione rafforzata viene, d’altro canto, a modellarsi sul contenuto e lo spessore della motivazione della sentenza di assoluzione, nel senso che ne sarà richiesto l’adempimento in maniera meno stringente e rigorosa, laddove il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S. Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino e altri, Rv. 269595 – 01). 1.2. Ciò premesso, Il primo motivo di ricorso risulta generico e comunque manifestamente infondato. Invero, il primo giudice è giunto alla pronuncia assolutoria della OU argomentando, da un lato, circa l’assenza di elementi che colleghino l’imputata alla società ND AI, attraverso cui veniva messa in commercio la merce contraffatta e presso la cui sede veniva rinvenuta la maggior parte dei beni indicati in imputazione e, dall’altro, sulla base di una serie di elementi di fatto, da cui poteva trarsi la conclusione che anche le borse rinvenute presso l’abitazione dei coniugi Hu-OU fossero ivi detenute dal solo Hu. Tra questi elementi il primo giudice evidenzia, oltre alle dichiarazioni rese in sede di perquisizione dallo stesso Hu, che riconduceva a sé la detenzione della merce contraffatta, anche il contenuto delle intercettazioni, che delineano «che era proprio lo Hu a gestire e dirigere in autonomia tale società», società il cui capitale sociale era anche stato conferito mediante assegni tratti sul conto corrente della società MA, la cui riferibilità a sé era stata del pari ammessa dallo stesso Hu nel corso del suo interrogatorio (vds. pag. 30-31 e 32 della sentenza di primo grado). Di contro, la Corte territoriale, nel ritenere non condivisibile la pronuncia assolutoria nei confronti della OU, rileva che il rinvenimento della maggior parte delle borse contraffatte a marchio PR nella abitazione dei coniugi, in stanza accessibile ad entrambi, è «elemento che autorizza agevolmente il collegamento dei prodotti anche alla OU» (vds. pag. 19 sentenza impugnata); trae poi conferma di tale conclusione anche dalla contraddittorietà della motivazione del primo giudice laddove, pur ritenendo di assolvere la OU dal reato, l’ha poi ritenuta civilmente responsabile nei confronti della parte civile PR S.p.a. Inoltre, trae inferenza logica del concorso della OU nel reato di cui al capo o) dall’essere stata l’imputata già «concorrente con il marito nelle attività imprenditoriali illecite e nelle condotte delittuose, che venivano perpetrate dai due alternativamente, con modalità analoghe e in rapporti di stretta cointeressenza» (vds. pag. 19 sentenza cit.), mentre le dichiarazioni dello Hu in sede di perquisizione sono ritenute dai giudici di appello vaghe, rimaste prive di riscontri e meramente 7 tendenti a ridimensionare l’ambito della responsabilità e sono valutate pertanto come inattendibili. Confrontandosi ancora con la motivazione del primo giudice, la Corte territoriale rileva, quanto ai comprovati contatti dello Hu con soggetti dediti alla realizzazione di prodotti contraffatti, come tale circostanza non valga ad escludere la concorrente responsabilità della OU, tenuto conto dello stretto legame intercorrente tra le attività gestite dalla donna, che interessavano anche i familiari di lei, o delle disposizioni impartite dallo Hu ad un dipendente di aiutare la moglie nella cessione delle quote della società RS (vds. pag. 20 della sentenza impugnata), indicative della cogestione e interessenza dei due imputati nella gestione delle attività imprenditoriali. Vieppiù, rilevano i giudici di appello, lo stesso giudice di primo grado ha accertato come la ND AI facesse parte «della galassia gestita dai due coniugi» poiché costituita con danaro prelevato dai conti della società MA e ulteriore inferenza logica circa la concorrente responsabilità della OU viene tratta dalla Corte territoriale dalle risultanze in tema di reati fiscali. La Corte di appello ha dato quindi evidenza della ulteriore intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado laddove, pur assolvendola dai reati di cui al capo o), ha invece ritenuto la OU responsabile del delitto di autoriciclaggio contestato sub a), tra i cui reati presupposti figurano anche quelli che ineriscono alla attività della ND AI. La Corte territoriale si è dunque confrontata compiutamente con le argomentazioni del primo giudice, ed ha dimostrato l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. I giudici di appello hanno poi anche messo in luce i profili di intrinseca contraddittorietà dell’apparato motivazionale della sentenza di primo grado, per come emersi dalla complessiva lettura del ragionamento probatorio che ha portato a ritenere la penale responsabilità della imputata con riferimento a tutte le condotte di autoriciclaggio contestate (di cui l’ errore esposto nella prima sentenza, con riguardo alla responsabilità civile della OU, risulta semmai l’effetto del difetto di congruenza e logicità e che come tale è ragguardato dai giudici di appello, che esplicano invece in modo autonomo, logico e coerente la ragioni delle diverse conclusioni). Risultano pertanto osservati i criteri per ritenere la riforma sostenuta da motivazione rafforzata, oltre che compiuta, coerente e logica, rispetto alla quale la censura portata in ricorso si pone come generica. 1.3. Il secondo motivo di ricorso risulta generico ed aspecifico. Il motivo è relativo ai capi della sentenza impugnata con cui viene affermata la penale responsabilità della OU con riferimento ai capi f), g) ed i) e con esso di deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento particolare all’art. 110 cod. pen. 8 Si deve al riguardo osservare come il giudice di prime cure abbia assolto la OU dai reati di cui ai capi f) e g) ritenendo, con valore assorbente, che non abbia trovato alcun riscontro, nel materiale probatorio, l’ipotesi accusatoria secondo cui l’imputata avrebbe rivestito la qualità di amministratrice di fatto della società AV, alcun elemento in tal senso traendosi né dalla attività di intercettazione né dagli accertamenti bancari eseguito dalla Guardia di Finanza (vds. pagg. 19 e ss. della sentenza di primo grado); analoga argomentazione veniva replicata con riferimento al capo i) ed alla società Import- Export Forever (vds. pagg. 23 e ss. sentenza cit.). Di contro, i giudici di appello, nel ritenere non condivisibile l’assoluzione della OU dai reati di cui ai capi f) e g) ed i), basata sull’assunto che amministratore di fatto della ditta AV e della Import-Export Forever fosse solo il marito HE Hu, dopo avere illustrato la pertinente giurisprudenza in punto di responsabilità dell’amministratore di fatto in materia, ne hanno fatta corretta applicazione, rilevando che la OU, al pari del marito, aveva potere di firma sul conto corrente della società e che si occupava della gestione della società, per come riferito anche dalla dipendente NA AR (vds. pag. 28 sentenza impugnata); inoltre, la «OU, già prima del marito, amministrava una delle società che di fatto a loro faceva capo, la Kings of Lion, con modalità perfettamente analoghe a quelle con le quali sono state poi amministrate tutte le altre società riferibili alla galassia facente capo ai coniugi Hu-OU»; la affermazione di penale responsabilità di entrambi i coniugi in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo a) - pure ritenuta dal primo giudice con riferimento ai proventi derivanti anche dalle condotte illecite di cui si discute - evidenziava ulteriormente che «comune era la gestione dei proventi illeciti» e che ulteriore indicatore della gestione unitaria era costituito dalla successione delle entità societarie, con trasferimento delle attività e piena continuità nella commissione dei medesimi illeciti (vds. pagg. 27 e ss. sentenza impugnata). La Corte territoriale ha illustrato altresì gli elementi probatori circa l’acquisto delle quote della RS S.r.l. da parte della OU e del fratello e l’assetto societario così determinato, facente capo alla imputata OU, che gestiva la società in accordo con il marito, per come risultante anche dalle intercettazioni riportate (vds. pagg. 28-30 sentenza impugnata;
vds. anche pag. 31 laddove la motivazione dà conto di come i coniugi esaminino la possibilità di vendere la società RS stabilendo modalità tali da impedire allo Stato di rivalersi, per i debiti tributari, sul provento della vendita). Puntualmente, poi, e con motivazione esente da vizi, e come tale insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha illustrato gli elementi da cui ha inferito il dolo dei reati (vds. ancora pag. 31 sentenza cit.). La Corte di appello si è dunque confrontata, in maniera puntuale e logica, con la motivazione del primo giudice, articolando la propria motivazione in prospettiva di critica della stessa ed evidenziando gli elementi, di ordine fattuale e logico, che conferiscono maggiore forza persuasiva al proprio ragionamento probatorio, adempiendo quindi all’onere della motivazione rafforzata, pur a fronte di una pronuncia di assoluzione che esponeva una motivazione alquanto generica e laconica. 9 1.4. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, che attingono la doppia motivazione conforme dei giudici del merito, deve anzitutto essere qui ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027, che hanno chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica »; cfr. anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, n. 224079 del 20/11/2003). 1.4.1. Ciò premesso, gli ulteriori motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, di cui si dirà, risultano in parte generici ed aspecifici, siccome anche formulati in maniera perplessa, e in parte non consentiti in quanto meramente reiterativi e tendenti a proporre una mera rilettura del fatto e del materiale probatorio. 1.4.2. In particolare, quanto al motivo con cui si censura non esservi stato confronto con le critiche specifiche portate in appello in relazione al capo o), per cui Hu riportava condanna in primo grado, si deve osservare come al riguardo il ricorrente si limiti a reiterare il motivo di appello senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza e ad opporre meramente 10 una diversa lettura del materiale probatorio, non venendo di contro enucleata, anche nelle censure poste agli accertamenti disposti sui beni, alcuna violazione di legge. Di contro, i giudici di appello hanno esplicitato la valutazione del materiale probatorio con motivazione compiuta, logica e coerente, dando atto delle deduzioni difensive e motivatamente disattendendole con specifici riferimenti agli elementi considerati (vds. pag. 17 e ss. sentenza di appello). Peraltro, si appuntano le censure sulle valutazioni espresse dagli esperti su riproduzioni fotografiche e neppure si pone un confronto critico con la circostanza che in alcuni casi (per i prodotti Ferragamo, Chanel ed Hermes) la valutazione è stata operata direttamente sui beni posti in visione agli esperti (ancora pag. 17 sentenza di appello). 1.4.3. Quanto al motivo (riportato nel ‘ritenuto in fatto’ al punto 3.4.) con cui il ricorrente Hu deduce vizio logico e violazione di legge, censurando la motivazione della sentenza della Corte di appello nella parte in cui, in relazione al capo a), reitera quanto già enunciato dal primo giudice circa l’esistenza di delega in capo all’Hu ad operare sui conto corrente della società senza confrontarsi con la specifica censura portata in appello - secondo cui non vi era prova che tale delega fosse mai stata esercitata, Hu ebbe a sostituire OU per un limitatissimo tempo e circa “il valore indiziante ed il significato degli indizi ricavabili dalle S.I.T. di AR” (pag 23 ricorso) -, si osserva come il motivo sia aspecifico, generico e meramente reiterativo e neppure offra la ‘prova resistenza’ in riferimento all’elemento che si ritiene travisato. A ben vedere, poi, il motivo si pone in maniera eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che dà rilievo alle informazioni rese dalla dipendente NA AR non già in punto di effettivo esercizio della delega ad operare sul conto, bensì nella parte in cui afferma che era lo Hu ad occuparsi della gestione della società, intrattenendo i rapporti con lo studio del commercialista e talora occupandosi anche del pagamento dei fornitori (vds. pag. 49 sentenza impugnata laddove i giudici di appello richiamano anche le intercettazioni telefoniche da cui emerge non già una attività di supplenza in occasione della assenza della OU, ma una vera e propria attività di gestione in capo allo Hu, appellato come ‘proprietario’ e ‘capo’ da interlocutori e dipendenti: così nelle telefonate nn. 14 del 16 giugno 2017 e 246 del 17 giugno 2017). Si tratta, dunque, di motivazione compiuta, logica e congrua, aderente al dato probatorio, e conforme nei due gradi dei giudizi di merito, rispetto alla quale il ricorso mira a sollecitare una mera rilettura, non ammissibile in sede di legittimità. 1.4.4. Quanto al motivo illustrato sub punto 3.5. del ‘ritenuto in fatto’, si tratta di motivo generico e meramente reiterativo (anche formulato mediante generico rinvio ad una serie di pagine dell’atto di appello), e diretto a sollecitare una diversa rilettura del materiale probatorio. Di contro, il ragionamento probatorio operato dalla Corte di appello fonda sugli esiti degli accertamenti della Guardia, nonché su inferenze di ordine logico che non espongono la motivazione a vizi di manifesta illogicità e rispetto a cui il ricorrente oppone una diversa ricostruzione a suo parere maggiormente rispondente a logica. 11 Anche in tal caso, poi, il ricorrente non offre prova di resistenza ed omette di confrontarsi con la motivazione, che fonda le conclusioni circa il reale valore delle quote (maggiore rispetto al nominale) anche sul contenuto di quelle intercettazioni telefoniche in cui gli stessi imputati attribuiscono al 40% dell’azienda un valore di 1.600.000 euro (tel. n. 823 RIT 1500/217) e si accordano affinché il solo importo nominale delle quote figuri come versato in banca (tel. nn. 3919 e 3926 dell’11 luglio 2017; vds. pagg. 50 e 51 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte territoriale non ha mancato neppure di prendere in esame la deduzione del minor valore attribuito alla quota residuale del 3,42%, disattendendola con motivazione congrua, compiuta e logica (vds. ancora pag. 51 sentenza citata). Infine, anche con riferimento al fatto che il danaro impiegato risultasse provento di precedenti reati, la motivazione risulta compiuta ed aderente alle risultanze, comprensive degli esiti delle indagini svolte sui redditi da fonte lecita degli imputati (vds. pag. 52 sentenza cit.), mentre le dichiarazioni della dipendente AR sono utilizzate nel ragionamento probatorio a conferma delle conclusioni (pag. 53). Va detto che in ricorso pare anche dedursi un travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese da NA AR. In via preliminare, deve al riguardo osservarsi che, nel caso di ‘doppia conforme’, è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ed altri, Rv. 272324 – 01, che in parte motiva ha precisato che, in caso di cd. doppia conforme, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello, salvo che non sia stato il giudice di appello a valorizzare per la prima volta dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado;
Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438 – 01; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 – 01). Inoltre, il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede e consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Ciò premesso, nella specie, la censura con cui si deduce travisamento della prova risulta motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, siccome con esso solo apparentemente si deduce un vizio deducibile in sede di legittimità. Invero, quanto alla verifica della previa devoluzione della questione al giudice di appello, si deve rilevare come in atto di appello non sia stata dedotta una specifica censura di travisamento probatorio, quanto semmai proposta una mera diversa lettura del significato delle dichiarazioni della persona sentita a s.i.t. (vedasi pagg. 41 e 42 dell’atto di appello). 12 Inoltre, anche dalla lettura del verbale di dichiarazioni (cui questa Corte ha accesso in ragione della natura del vizio dedotto) risulta che NA AR dichiarava di non sapere da dove provenisse il danaro contante che confluiva nella società per pagare i fornitori, che era stata UL (la OU) a dirle, «in modo evasivo […] che si trattava di vendite fatte dai suoi clienti cinesi al di fuori del negozio» e «di imputare a quelle cifre un determinato numero di fatture della RS Srl, diventando di fatto queste ultime delle fatture di vendita» (così in verbale di s.i.t. di NA AR). Non sussiste dunque alcun errore percettivo in cui sono incorsi i giudici del merito, che di contro hanno valutato le dichiarazioni rese dalla dipendente da esse sviluppando il ragionamento inferenziale, esente da vizi logici, per cui la emissione di fatture di vendita serviva a giustificare il flusso di danaro contante, senza che alcuna vendita fosse avvenuta (vds. pag. 53 sentenza impugnata;
vds anche pagg. 42 e 43 sentenza di primo grado, in cui il giudice arricchisce lo sviluppo logico argomentativo con il riferimento all’esplicito contenuto delle intercettazioni). 1.5. Risulta invece fondato il motivo in punto di trattamento sanzionatorio con riferimento al capo a). Invero, il primo giudice, nel determinare la pena per il più grave dei reati ritenuti in continuazione, individuato in quello di cui al capo a) della rubrica, ha inteso le singole condotte descritte al detto capo come integranti altrettanti reati di autoriciclaggio, dando rilievo alla «continuazione interna» (pag. 45 della sentenza di primo grado). La Corte di appello, nel ritenere non esservi elementi sufficienti per affermare la penale responsabilità con riferimento alle condotte individuate sub capi a3), a5) e a7), ha ciononostante mantenuta ferma, per entrambi gli imputati, la pena base di anni tre e mesi 3 ed euro 9.000 di multa per la OU e di anni 4 ed euro 15.000 per lo Hu, per come determinata dal primo giudice (vds. pag. 53 della sentenza impugnata). 1.5.1. Orbene, costituisce principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione, sicché vi è violazione di tale divieto nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciando assoluzione per uno di essi (Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom Sam Eric., Rv. 282628 – 02; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 50083 del 29/09/2017, d’Ascanio, Rv. 271626 – 01). Ciò premesso, la sentenza impugnata, in presenza di appelli dei soli imputati sul capo a), non ha fatto buon governo del principio di diritto enunciato e deve pertanto essere annullata in parte qua. 1.5.2. La pronuncia comporta anche l’annullamento con riferimento al trattamento sanzionatorio dei reati satelliti atteso che, trattandosi di reato continuato, l'annullamento del 13 capo relativo al reato più grave «si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, in quanto il rapporto processuale rimane aperto in punto di pena anche in relazione a tali reati, sicché, ove per essi sia maturato il termine di prescrizione dopo la sentenza di appello, ne deve essere dichiarata l'estinzione, nonostante i motivi di ricorso siano inammissibili» (Sez. 6, n. 9153 del 30/01/2025, R., Rv. 287962 – 01; Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 – 04, che ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione;
conforme Sez. 3, n. 7937 del 01/06/2016, dep. 2017, B., Rv. 269030 – 01). Per le superiori considerazioni, e per la sorte processuale comune dei reati avvinti dalla continuazione che non consente di ritenere definitivi i relativi capi, il giudice del rinvio dovrà procedere alla rideterminazione della pena, assicurando il rispetto del divieto di reformatio in peius, previa individuazione della violazione più grave e degli aumenti per le ulteriori poste in continuazione, previa verifica, per i capi a) e f), anche dell’eventuale perfezionamento della prescrizione alla data dell’odierna decisione (non essendo possibile, sulla base delle imputazioni e degli atti disponibili, la verifica della data di consumazione come contestata), e per gli ulteriori capi della sola maturazione della prescrizione successivamente alla data della presente sentenza. In particolare, si rileva che non risulta maturata la prescrizione dei reati di cui ai capi g) ed i) della rubrica, per i quali il momento consumativo va individuato nel 30 dicembre 2015, ed il termine massimo necessario a prescrivere, con l’aumento previsto dall’art 17 d.lgs 74/2000, risulta pari a 10 anni, a cui va aggiunta la sospensione del termine di prescrizione per giorni sessanta. Invero, in tema di reati tributari, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e dunque utile ad individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5 (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635 – 01; Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 – 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229). Né la prescrizione risulta maturata per i reati di cui al capo o), per i quali il più breve termine (individuato in anni sette e mesi sei per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.) non risulta ancora compiuto, tenuto conto, oltre che della sospensione del termine sopra indicata, di quella prevista dalla l. 103/2017, applicabile in ragione del tempus commissi delicti. 14
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e al trattamento sanzionatorio dei reati satellite con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello Firenze. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR RA ANGELO CAPUTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza per l’imputata OU in relazione ai capi f), g), i) e o), e con riguardo al trattamento sanzionatorio;
per l’imputato Hu solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il relativo giudizio, con rigetto nel resto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39417 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RA FR Data Udienza: 20/11/2025 2 udite le richieste dell’avv. A. Denaro, anche in sostituzione dell’avv. A. Rocca, nell’interesse degli imputati, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/04/2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, emessa in esito a giudizio abbreviato, HE Hu e AN OU venivano dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi a), e), f), g), h), i) ed o) lo Hu e a) e b) la OU e, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche, condannati il primo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e la seconda ad anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa, oltre che entrambi al pagamento delle spese processuali. HE Hu veniva invece mandato assolto dal reato ascritto al capo b) per non avere commesso il fatto, la OU dai reati a lei ascritti ai capi e), f), g), h), i) ed o) per non avere commesso il fatto ed entrambi gli imputati altresì dai reati di cui ai capi c) e d), l), m) ed n) della rubrica perché il fatto non sussiste. Entrambi gli imputati venivano poi dichiarati interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata, rispettivamente, di anni uno lo Hu e di mesi sei la OU, dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, rispettivamente, per la durata di anni due ed anni uno ed in perpetuo dall’ufficio di componente della commissione tributaria;
per entrambi veniva altresì dichiarata la incapacità a contrarre con pubblica amministrazione per la durata, rispettivamente, di anni due ed anni uno, a norma dell’art. 12 d.lgs. 74/2000. Lo HE Hu veniva infine dichiarato anche interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ex art. 28 cod. pen. Veniva quindi disposta la confisca di quanto in sequestro a norma dell’art. 648-quater cod. pen. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano distinti atti di appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze, il difensore nell’interesse della parte civile PR S.p.a., i difensori nell’interesse degli imputati HE Hu e AN OU. La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 27/03/2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 05/04/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato HE Hu in ordine ai reati di cui ai capi e) ed h) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 8.000 di multa e revocando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;
dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti della imputata OU in relazione al reato ascritto sub capo b), perché estinto per prescrizione e, in 3 accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, dichiarava la OU colpevole dei reati ascritti ai capi f), g), i) ed o) e per l’effetto, ritenuta la continuazione col più grave reato di cui al capo a), valutate le già concesse attenuanti generiche, operata la riduzione del rito, la condannava alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 5.733 di multa. Dichiarava altresì gli imputati civilmente responsabili in ordine ai fatti ascritti al capo o) e li condannava, in solido, al risarcimento dei danni in favore della parte civile PR S.p.a., da liquidarsi in separata sede. Veniva infine ordinata la confisca e la distruzione della merce in sequestro recante i marchi contraffatti. La appellata sentenza veniva quindi confermata nel resto e gli imputati condannati in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della costituita parte civile. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze propongono ricorsi congiunti i difensori di fiducia, avv. Alberto Rocca e avv. Antonino Denaro, nell’interesse degli imputati, articolando vari motivi. 3.1. Con primo motivo, relativo al capo o), si censura la motivazione della sentenza siccome illogica ed inidonea a ribaltare la pronuncia di assoluzione della OU in ordine a detto reato. Al riguardo, rileva la ricorrente come la assoluzione fosse stata motivata dal primo giudice rilevandosi come nessun elemento collegasse l’imputata alla società dello Hu, non fosse determinante il fatto che alcune borse erano state trovate presso l’abitazione ove entrambi gli imputati, coniugi, vivevano e fosse stata esclusa ogni ingerenza della OU nella gestione della ditta. Tale conclusione era suffragata dalle dichiarazioni, scagionanti la moglie, rese dallo Hu durante la perquisizione. A parere della ricorrente, la motivazione della Corte territoriale non sarebbe quindi rispondente ai canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in termini di motivazione rafforzata, in ipotesi di ribaltamento di sentenza assolutoria. Censura poi come singolare ed eccentrico il ragionamento dei giudici di appello, che bollano come erronea la valutazione delle prove e del ruolo della OU operata dal primo giudice (pag. 14 sentenza impugnata) e come apparente la motivazione (pag. 19 sentenza citata), laddove trae argomento dall’inserimento, per mero errore materiale del Tribunale, del nome della OU nelle disposizioni relative alla condanna civile. La motivazione sarebbe dunque meramente assertiva, oltre che illogica nella misura in cui trae fondamento della colpevolezza dal riconoscimento di responsabilità penale in relazione ad altro reato (capo a). 3.2. Con secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen. ed ai capi della sentenza con cui la OU è stata condannata per i reati sub capi f), g) ed i). Al riguardo, deduce la ricorrente come, con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000, di cui ai capi f) e g), la sentenza di primo grado abbia ritenuto, con valutazione assorbente ai fini della pronuncia di assoluzione, come nessun elemento avesse dato riscontro 4 all’ipotesi accusatoria dell’imputata come amministratrice di fatto della società AV e come fosse anzi affermata la estraneità della imputata alle vicende societarie della AV (pag. 19 sentenza di primo grado). La Corte territoriale, eludendo un rigoroso confronto argomentativo con la sentenza di primo grado e l’esame degli elementi considerati dal primo giudice, si sarebbe quindi limitata ad opporre un unico labile argomento, ovvero l’avere la OU, prima del marito, amministrato una delle società che a loro di fatto faceva capo, la King of Lion, con modalità perfettamente analoghe. Ulteriore argomento era tratto dai giudici d’appello, ancora una volta, dalla condanna per il reato di cui al capo a), con operazione, a parere della ricorrente, non solo elusiva delle ragioni poste a governo della sentenza assolutoria, ma semplicemente sostitutiva e in violazione di logica, poiché priva del riferimento ad elementi fattuali che riguardino i reati di cui si discute. Con medesime argomentazioni si censura la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui, in relazione al capo i), omette di fare riferimento ad elementi fattuali e fonda invece il ragionamento sul concorso della OU in altri e diversi reati commessi dallo Hu. 3.3. Con diverso motivo si censura la sentenza nella parte in cui i giudici di appello non hanno operato un confronto con le critiche specifiche portate nell’appello in relazione al capo o) per cui Hu riportava condanna in primo grado. Al riguardo, lamenta il ricorrente Hu come la prova della contraffazione dei marchi sia stata tratta dalle verifiche effettuate dai consulenti su foto digitali dei beni, come sia illogico il ragionamento probatorio fondato su di esse e come logica fallace sia altresì quella seguita dal primo giudice, che ha tratto conferma della bontà del giudizio tecnico dal fatto che in taluni casi alcuni prodotti esaminati con stesse modalità fossero stati ritenuti autentici. Di contro, rileva il ricorrente Hu come le espressioni utilizzate per esprimere il giudizio tecnico siano stereotipate, generiche e superficiali, senza alcuna indicazione specifica in relazione al caso concreto (vds. pagg. 19 - 21 ricorso). 3.4. Con diverso motivo il ricorrente Hu deduce vizio logico e violazione di legge, censurando la motivazione della sentenza della Corte di appello nella parte in cui, in relazione al capo a) per cui Hu ha riportato condanna in primo grado, reitera quanto già enunciato dal primo giudice circa l’esistenza di delega in capo all’imputato ad operare su conto corrente della società, senza confrontarsi con la specifica censura portata in appello, secondo cui non vi era prova che tale delega fosse mai stata esercitata (pag. 29 appello proposto dall’imputato), Hu ebbe a sostituire OU per un limitatissimo tempo e circa “il valore indiziante ed il significato degli indizi ricavabili dalle S.I.T. di AR” (pag. 23 ricorso). 3.5. Con ulteriore motivo, relativo al capo a) e ad entrambi gli imputati, si fa richiamo a quanto dedotto in appello (da pag. 8 a pag. 21: vds. pagg. 24-25 ricorso), circa la sussistenza dei reati presupposti, e si censura la motivazione della sentenza dei giudici di appello in punto di affermazione di penale responsabilità (“logicamente stridente o comunque una confessata impotenza logica è data dalle parole che supportano tale approdo”; ed ancora “anziché una certezza si rinviene una discutibile ipotesi così formulata”: vds. pag. 25 ricorso). 5 Si lamenta inoltre “l’azzeramento-travisamento dell’altro dato istruttorio che viene operato espungendo quanto riferito a S.I.T. dal venditore” e sostituito con “un’affermazione ad effetto non valida a colmare le lacune e che non supera la ricostruzione della difesa” che invece spiegava, in coerenza con le risultanze probatorie, il senso dell’affare, ovvero dell’accordo con cui al venditore era assegnato, quale lucro, il cospicuo canone di locazione in cambio delle giacenza (mai accertate nella loro consistenza) e dell’avviamento (fortemente indebolito ma mai quantificato) (pagg. 25-26 ricorso). Viene poi ritenuto non soddisfare alcun parametro di logicità il metodo di calcolo del valore della quota, in contrasto con la massima di esperienza secondo cui le quote e le azioni che danno il controllo su una società di capitali hanno un prezzo passibile di enormi differenze con quelli praticati per le restanti quote. Censura ancora il ricorrente come apodittiche le affermazioni con cui la Corte territoriale ha inteso confutare la tesi difensiva circa la ricostruzione del valore delle quote, poiché affidate a “parole estrapolate e decontestualizzate”, senza tener conto della trasformazione dell’azienda, passata dall’essere un negozio di vicinato a fulcro di smercio imponente con le vendite via web. 3.6. Con diverso motivo si deduce, in relazione al capo della sentenza relativo alla condotta sub a2), travisamento della prova con riferimento alle s.i.t. rese da NA AR, da cui la Corte di appello avrebbe tratto il dato che venivano emesse fatture di vendita senza che alcuna vendita avvenisse (pag. 53 della sentenza impugnata), di contro emergendo, da dette dichiarazioni, che si trattava di “vendite fatte [dalla OU] ai suoi clienti al di fuori del negozio”. 3.7. Con ultimo motivo si censura la sentenza per violazione di legge in punto di determinazione della pena per entrambi gli imputati, rilevando come il primo giudice abbia ritenuto la continuazione interna al capo a) - per i fatti da a1) ad a8) – ed il giudice di appello, pur escludendo per entrambi gli imputati, dal novero dei fatti addebitati al capo a), quelli di cui alle lettere a3), a5) e a7), non abbia tuttavia operato alcuna riduzione di pena conseguente alla assoluzione per i fatti ivi indicati ed abbia omesso altresì la menzione della assoluzione nel dispositivo (omissione di cui, pertanto, i ricorrenti odierni chiedono la correzione). Insistono pertanto per la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame e rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, nei termini che seguono e che verranno illustrati, distinguendo le censure che attingono la sentenza nella parte in cui ha riformato la pronuncia assolutoria da quelle che si appuntano su una doppia conforme motivazione. 1.1. In premessa deve anzitutto rilevarsi che, in caso di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, il giudice dell’appello è tenuto a confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli 6 argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri ed altri, Rv. 233083 – 01; Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, P.G. in proc. LE e altri, Rv. 241169 – 01). Il contenuto dell’obbligo di motivazione rafforzata viene, d’altro canto, a modellarsi sul contenuto e lo spessore della motivazione della sentenza di assoluzione, nel senso che ne sarà richiesto l’adempimento in maniera meno stringente e rigorosa, laddove il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S. Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino e altri, Rv. 269595 – 01). 1.2. Ciò premesso, Il primo motivo di ricorso risulta generico e comunque manifestamente infondato. Invero, il primo giudice è giunto alla pronuncia assolutoria della OU argomentando, da un lato, circa l’assenza di elementi che colleghino l’imputata alla società ND AI, attraverso cui veniva messa in commercio la merce contraffatta e presso la cui sede veniva rinvenuta la maggior parte dei beni indicati in imputazione e, dall’altro, sulla base di una serie di elementi di fatto, da cui poteva trarsi la conclusione che anche le borse rinvenute presso l’abitazione dei coniugi Hu-OU fossero ivi detenute dal solo Hu. Tra questi elementi il primo giudice evidenzia, oltre alle dichiarazioni rese in sede di perquisizione dallo stesso Hu, che riconduceva a sé la detenzione della merce contraffatta, anche il contenuto delle intercettazioni, che delineano «che era proprio lo Hu a gestire e dirigere in autonomia tale società», società il cui capitale sociale era anche stato conferito mediante assegni tratti sul conto corrente della società MA, la cui riferibilità a sé era stata del pari ammessa dallo stesso Hu nel corso del suo interrogatorio (vds. pag. 30-31 e 32 della sentenza di primo grado). Di contro, la Corte territoriale, nel ritenere non condivisibile la pronuncia assolutoria nei confronti della OU, rileva che il rinvenimento della maggior parte delle borse contraffatte a marchio PR nella abitazione dei coniugi, in stanza accessibile ad entrambi, è «elemento che autorizza agevolmente il collegamento dei prodotti anche alla OU» (vds. pag. 19 sentenza impugnata); trae poi conferma di tale conclusione anche dalla contraddittorietà della motivazione del primo giudice laddove, pur ritenendo di assolvere la OU dal reato, l’ha poi ritenuta civilmente responsabile nei confronti della parte civile PR S.p.a. Inoltre, trae inferenza logica del concorso della OU nel reato di cui al capo o) dall’essere stata l’imputata già «concorrente con il marito nelle attività imprenditoriali illecite e nelle condotte delittuose, che venivano perpetrate dai due alternativamente, con modalità analoghe e in rapporti di stretta cointeressenza» (vds. pag. 19 sentenza cit.), mentre le dichiarazioni dello Hu in sede di perquisizione sono ritenute dai giudici di appello vaghe, rimaste prive di riscontri e meramente 7 tendenti a ridimensionare l’ambito della responsabilità e sono valutate pertanto come inattendibili. Confrontandosi ancora con la motivazione del primo giudice, la Corte territoriale rileva, quanto ai comprovati contatti dello Hu con soggetti dediti alla realizzazione di prodotti contraffatti, come tale circostanza non valga ad escludere la concorrente responsabilità della OU, tenuto conto dello stretto legame intercorrente tra le attività gestite dalla donna, che interessavano anche i familiari di lei, o delle disposizioni impartite dallo Hu ad un dipendente di aiutare la moglie nella cessione delle quote della società RS (vds. pag. 20 della sentenza impugnata), indicative della cogestione e interessenza dei due imputati nella gestione delle attività imprenditoriali. Vieppiù, rilevano i giudici di appello, lo stesso giudice di primo grado ha accertato come la ND AI facesse parte «della galassia gestita dai due coniugi» poiché costituita con danaro prelevato dai conti della società MA e ulteriore inferenza logica circa la concorrente responsabilità della OU viene tratta dalla Corte territoriale dalle risultanze in tema di reati fiscali. La Corte di appello ha dato quindi evidenza della ulteriore intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado laddove, pur assolvendola dai reati di cui al capo o), ha invece ritenuto la OU responsabile del delitto di autoriciclaggio contestato sub a), tra i cui reati presupposti figurano anche quelli che ineriscono alla attività della ND AI. La Corte territoriale si è dunque confrontata compiutamente con le argomentazioni del primo giudice, ed ha dimostrato l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. I giudici di appello hanno poi anche messo in luce i profili di intrinseca contraddittorietà dell’apparato motivazionale della sentenza di primo grado, per come emersi dalla complessiva lettura del ragionamento probatorio che ha portato a ritenere la penale responsabilità della imputata con riferimento a tutte le condotte di autoriciclaggio contestate (di cui l’ errore esposto nella prima sentenza, con riguardo alla responsabilità civile della OU, risulta semmai l’effetto del difetto di congruenza e logicità e che come tale è ragguardato dai giudici di appello, che esplicano invece in modo autonomo, logico e coerente la ragioni delle diverse conclusioni). Risultano pertanto osservati i criteri per ritenere la riforma sostenuta da motivazione rafforzata, oltre che compiuta, coerente e logica, rispetto alla quale la censura portata in ricorso si pone come generica. 1.3. Il secondo motivo di ricorso risulta generico ed aspecifico. Il motivo è relativo ai capi della sentenza impugnata con cui viene affermata la penale responsabilità della OU con riferimento ai capi f), g) ed i) e con esso di deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento particolare all’art. 110 cod. pen. 8 Si deve al riguardo osservare come il giudice di prime cure abbia assolto la OU dai reati di cui ai capi f) e g) ritenendo, con valore assorbente, che non abbia trovato alcun riscontro, nel materiale probatorio, l’ipotesi accusatoria secondo cui l’imputata avrebbe rivestito la qualità di amministratrice di fatto della società AV, alcun elemento in tal senso traendosi né dalla attività di intercettazione né dagli accertamenti bancari eseguito dalla Guardia di Finanza (vds. pagg. 19 e ss. della sentenza di primo grado); analoga argomentazione veniva replicata con riferimento al capo i) ed alla società Import- Export Forever (vds. pagg. 23 e ss. sentenza cit.). Di contro, i giudici di appello, nel ritenere non condivisibile l’assoluzione della OU dai reati di cui ai capi f) e g) ed i), basata sull’assunto che amministratore di fatto della ditta AV e della Import-Export Forever fosse solo il marito HE Hu, dopo avere illustrato la pertinente giurisprudenza in punto di responsabilità dell’amministratore di fatto in materia, ne hanno fatta corretta applicazione, rilevando che la OU, al pari del marito, aveva potere di firma sul conto corrente della società e che si occupava della gestione della società, per come riferito anche dalla dipendente NA AR (vds. pag. 28 sentenza impugnata); inoltre, la «OU, già prima del marito, amministrava una delle società che di fatto a loro faceva capo, la Kings of Lion, con modalità perfettamente analoghe a quelle con le quali sono state poi amministrate tutte le altre società riferibili alla galassia facente capo ai coniugi Hu-OU»; la affermazione di penale responsabilità di entrambi i coniugi in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo a) - pure ritenuta dal primo giudice con riferimento ai proventi derivanti anche dalle condotte illecite di cui si discute - evidenziava ulteriormente che «comune era la gestione dei proventi illeciti» e che ulteriore indicatore della gestione unitaria era costituito dalla successione delle entità societarie, con trasferimento delle attività e piena continuità nella commissione dei medesimi illeciti (vds. pagg. 27 e ss. sentenza impugnata). La Corte territoriale ha illustrato altresì gli elementi probatori circa l’acquisto delle quote della RS S.r.l. da parte della OU e del fratello e l’assetto societario così determinato, facente capo alla imputata OU, che gestiva la società in accordo con il marito, per come risultante anche dalle intercettazioni riportate (vds. pagg. 28-30 sentenza impugnata;
vds. anche pag. 31 laddove la motivazione dà conto di come i coniugi esaminino la possibilità di vendere la società RS stabilendo modalità tali da impedire allo Stato di rivalersi, per i debiti tributari, sul provento della vendita). Puntualmente, poi, e con motivazione esente da vizi, e come tale insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha illustrato gli elementi da cui ha inferito il dolo dei reati (vds. ancora pag. 31 sentenza cit.). La Corte di appello si è dunque confrontata, in maniera puntuale e logica, con la motivazione del primo giudice, articolando la propria motivazione in prospettiva di critica della stessa ed evidenziando gli elementi, di ordine fattuale e logico, che conferiscono maggiore forza persuasiva al proprio ragionamento probatorio, adempiendo quindi all’onere della motivazione rafforzata, pur a fronte di una pronuncia di assoluzione che esponeva una motivazione alquanto generica e laconica. 9 1.4. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, che attingono la doppia motivazione conforme dei giudici del merito, deve anzitutto essere qui ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027, che hanno chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica »; cfr. anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, n. 224079 del 20/11/2003). 1.4.1. Ciò premesso, gli ulteriori motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, di cui si dirà, risultano in parte generici ed aspecifici, siccome anche formulati in maniera perplessa, e in parte non consentiti in quanto meramente reiterativi e tendenti a proporre una mera rilettura del fatto e del materiale probatorio. 1.4.2. In particolare, quanto al motivo con cui si censura non esservi stato confronto con le critiche specifiche portate in appello in relazione al capo o), per cui Hu riportava condanna in primo grado, si deve osservare come al riguardo il ricorrente si limiti a reiterare il motivo di appello senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza e ad opporre meramente 10 una diversa lettura del materiale probatorio, non venendo di contro enucleata, anche nelle censure poste agli accertamenti disposti sui beni, alcuna violazione di legge. Di contro, i giudici di appello hanno esplicitato la valutazione del materiale probatorio con motivazione compiuta, logica e coerente, dando atto delle deduzioni difensive e motivatamente disattendendole con specifici riferimenti agli elementi considerati (vds. pag. 17 e ss. sentenza di appello). Peraltro, si appuntano le censure sulle valutazioni espresse dagli esperti su riproduzioni fotografiche e neppure si pone un confronto critico con la circostanza che in alcuni casi (per i prodotti Ferragamo, Chanel ed Hermes) la valutazione è stata operata direttamente sui beni posti in visione agli esperti (ancora pag. 17 sentenza di appello). 1.4.3. Quanto al motivo (riportato nel ‘ritenuto in fatto’ al punto 3.4.) con cui il ricorrente Hu deduce vizio logico e violazione di legge, censurando la motivazione della sentenza della Corte di appello nella parte in cui, in relazione al capo a), reitera quanto già enunciato dal primo giudice circa l’esistenza di delega in capo all’Hu ad operare sui conto corrente della società senza confrontarsi con la specifica censura portata in appello - secondo cui non vi era prova che tale delega fosse mai stata esercitata, Hu ebbe a sostituire OU per un limitatissimo tempo e circa “il valore indiziante ed il significato degli indizi ricavabili dalle S.I.T. di AR” (pag 23 ricorso) -, si osserva come il motivo sia aspecifico, generico e meramente reiterativo e neppure offra la ‘prova resistenza’ in riferimento all’elemento che si ritiene travisato. A ben vedere, poi, il motivo si pone in maniera eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che dà rilievo alle informazioni rese dalla dipendente NA AR non già in punto di effettivo esercizio della delega ad operare sul conto, bensì nella parte in cui afferma che era lo Hu ad occuparsi della gestione della società, intrattenendo i rapporti con lo studio del commercialista e talora occupandosi anche del pagamento dei fornitori (vds. pag. 49 sentenza impugnata laddove i giudici di appello richiamano anche le intercettazioni telefoniche da cui emerge non già una attività di supplenza in occasione della assenza della OU, ma una vera e propria attività di gestione in capo allo Hu, appellato come ‘proprietario’ e ‘capo’ da interlocutori e dipendenti: così nelle telefonate nn. 14 del 16 giugno 2017 e 246 del 17 giugno 2017). Si tratta, dunque, di motivazione compiuta, logica e congrua, aderente al dato probatorio, e conforme nei due gradi dei giudizi di merito, rispetto alla quale il ricorso mira a sollecitare una mera rilettura, non ammissibile in sede di legittimità. 1.4.4. Quanto al motivo illustrato sub punto 3.5. del ‘ritenuto in fatto’, si tratta di motivo generico e meramente reiterativo (anche formulato mediante generico rinvio ad una serie di pagine dell’atto di appello), e diretto a sollecitare una diversa rilettura del materiale probatorio. Di contro, il ragionamento probatorio operato dalla Corte di appello fonda sugli esiti degli accertamenti della Guardia, nonché su inferenze di ordine logico che non espongono la motivazione a vizi di manifesta illogicità e rispetto a cui il ricorrente oppone una diversa ricostruzione a suo parere maggiormente rispondente a logica. 11 Anche in tal caso, poi, il ricorrente non offre prova di resistenza ed omette di confrontarsi con la motivazione, che fonda le conclusioni circa il reale valore delle quote (maggiore rispetto al nominale) anche sul contenuto di quelle intercettazioni telefoniche in cui gli stessi imputati attribuiscono al 40% dell’azienda un valore di 1.600.000 euro (tel. n. 823 RIT 1500/217) e si accordano affinché il solo importo nominale delle quote figuri come versato in banca (tel. nn. 3919 e 3926 dell’11 luglio 2017; vds. pagg. 50 e 51 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte territoriale non ha mancato neppure di prendere in esame la deduzione del minor valore attribuito alla quota residuale del 3,42%, disattendendola con motivazione congrua, compiuta e logica (vds. ancora pag. 51 sentenza citata). Infine, anche con riferimento al fatto che il danaro impiegato risultasse provento di precedenti reati, la motivazione risulta compiuta ed aderente alle risultanze, comprensive degli esiti delle indagini svolte sui redditi da fonte lecita degli imputati (vds. pag. 52 sentenza cit.), mentre le dichiarazioni della dipendente AR sono utilizzate nel ragionamento probatorio a conferma delle conclusioni (pag. 53). Va detto che in ricorso pare anche dedursi un travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese da NA AR. In via preliminare, deve al riguardo osservarsi che, nel caso di ‘doppia conforme’, è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ed altri, Rv. 272324 – 01, che in parte motiva ha precisato che, in caso di cd. doppia conforme, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello, salvo che non sia stato il giudice di appello a valorizzare per la prima volta dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado;
Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438 – 01; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 – 01). Inoltre, il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede e consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Ciò premesso, nella specie, la censura con cui si deduce travisamento della prova risulta motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, siccome con esso solo apparentemente si deduce un vizio deducibile in sede di legittimità. Invero, quanto alla verifica della previa devoluzione della questione al giudice di appello, si deve rilevare come in atto di appello non sia stata dedotta una specifica censura di travisamento probatorio, quanto semmai proposta una mera diversa lettura del significato delle dichiarazioni della persona sentita a s.i.t. (vedasi pagg. 41 e 42 dell’atto di appello). 12 Inoltre, anche dalla lettura del verbale di dichiarazioni (cui questa Corte ha accesso in ragione della natura del vizio dedotto) risulta che NA AR dichiarava di non sapere da dove provenisse il danaro contante che confluiva nella società per pagare i fornitori, che era stata UL (la OU) a dirle, «in modo evasivo […] che si trattava di vendite fatte dai suoi clienti cinesi al di fuori del negozio» e «di imputare a quelle cifre un determinato numero di fatture della RS Srl, diventando di fatto queste ultime delle fatture di vendita» (così in verbale di s.i.t. di NA AR). Non sussiste dunque alcun errore percettivo in cui sono incorsi i giudici del merito, che di contro hanno valutato le dichiarazioni rese dalla dipendente da esse sviluppando il ragionamento inferenziale, esente da vizi logici, per cui la emissione di fatture di vendita serviva a giustificare il flusso di danaro contante, senza che alcuna vendita fosse avvenuta (vds. pag. 53 sentenza impugnata;
vds anche pagg. 42 e 43 sentenza di primo grado, in cui il giudice arricchisce lo sviluppo logico argomentativo con il riferimento all’esplicito contenuto delle intercettazioni). 1.5. Risulta invece fondato il motivo in punto di trattamento sanzionatorio con riferimento al capo a). Invero, il primo giudice, nel determinare la pena per il più grave dei reati ritenuti in continuazione, individuato in quello di cui al capo a) della rubrica, ha inteso le singole condotte descritte al detto capo come integranti altrettanti reati di autoriciclaggio, dando rilievo alla «continuazione interna» (pag. 45 della sentenza di primo grado). La Corte di appello, nel ritenere non esservi elementi sufficienti per affermare la penale responsabilità con riferimento alle condotte individuate sub capi a3), a5) e a7), ha ciononostante mantenuta ferma, per entrambi gli imputati, la pena base di anni tre e mesi 3 ed euro 9.000 di multa per la OU e di anni 4 ed euro 15.000 per lo Hu, per come determinata dal primo giudice (vds. pag. 53 della sentenza impugnata). 1.5.1. Orbene, costituisce principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione, sicché vi è violazione di tale divieto nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciando assoluzione per uno di essi (Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom Sam Eric., Rv. 282628 – 02; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 50083 del 29/09/2017, d’Ascanio, Rv. 271626 – 01). Ciò premesso, la sentenza impugnata, in presenza di appelli dei soli imputati sul capo a), non ha fatto buon governo del principio di diritto enunciato e deve pertanto essere annullata in parte qua. 1.5.2. La pronuncia comporta anche l’annullamento con riferimento al trattamento sanzionatorio dei reati satelliti atteso che, trattandosi di reato continuato, l'annullamento del 13 capo relativo al reato più grave «si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, in quanto il rapporto processuale rimane aperto in punto di pena anche in relazione a tali reati, sicché, ove per essi sia maturato il termine di prescrizione dopo la sentenza di appello, ne deve essere dichiarata l'estinzione, nonostante i motivi di ricorso siano inammissibili» (Sez. 6, n. 9153 del 30/01/2025, R., Rv. 287962 – 01; Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 – 04, che ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione;
conforme Sez. 3, n. 7937 del 01/06/2016, dep. 2017, B., Rv. 269030 – 01). Per le superiori considerazioni, e per la sorte processuale comune dei reati avvinti dalla continuazione che non consente di ritenere definitivi i relativi capi, il giudice del rinvio dovrà procedere alla rideterminazione della pena, assicurando il rispetto del divieto di reformatio in peius, previa individuazione della violazione più grave e degli aumenti per le ulteriori poste in continuazione, previa verifica, per i capi a) e f), anche dell’eventuale perfezionamento della prescrizione alla data dell’odierna decisione (non essendo possibile, sulla base delle imputazioni e degli atti disponibili, la verifica della data di consumazione come contestata), e per gli ulteriori capi della sola maturazione della prescrizione successivamente alla data della presente sentenza. In particolare, si rileva che non risulta maturata la prescrizione dei reati di cui ai capi g) ed i) della rubrica, per i quali il momento consumativo va individuato nel 30 dicembre 2015, ed il termine massimo necessario a prescrivere, con l’aumento previsto dall’art 17 d.lgs 74/2000, risulta pari a 10 anni, a cui va aggiunta la sospensione del termine di prescrizione per giorni sessanta. Invero, in tema di reati tributari, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e dunque utile ad individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5 (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635 – 01; Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 – 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229). Né la prescrizione risulta maturata per i reati di cui al capo o), per i quali il più breve termine (individuato in anni sette e mesi sei per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.) non risulta ancora compiuto, tenuto conto, oltre che della sospensione del termine sopra indicata, di quella prevista dalla l. 103/2017, applicabile in ragione del tempus commissi delicti. 14
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e al trattamento sanzionatorio dei reati satellite con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello Firenze. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR RA ANGELO CAPUTO