Decreto cautelare 7 ottobre 2025
Decreto cautelare 10 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 4 novembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 29/04/2026, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07778/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11608 del 2025, proposto da
MA Food S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
MA AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della determina dirigenziale del XII° Municipio di MA AP - U.O. Amministrativa - E.Q. Coordinamento attività produttive - Ufficio Commercio numero protocollo CQ/96824/2025 del 21 agosto 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il consigliere HI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. – Con ricorso notificato e depositato il 6 ottobre 2025, la società in epigrafe, che gestisce un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Circonvallazione Gianicolense, MA, ha impugnato la determinazione in epigrafe, con la quale MA AP le ha intimato il divieto di prosecuzione di tale attività.
2. – La ricorrente espone di avere intrapreso l’attività medesima a seguito della presentazione della SCIA prot. CQ/63555 del 30 maggio 2025, la quale era stata assoggettata a controllo da parte dell’Amministrazione, che aveva richiesto alcuni chiarimenti in relazione al mancato utilizzo del sistema di smaltimento dei fumi mediante canna fumaria, in favore di quello legato all’utilizzazione di carboni attivi.
3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 64bis del regolamento di igiene del Comune di MA, ora MA AP introdotto dalla DAC n. 12 del 2019 che , anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.5870 del 2018, ha stabilito l’ ammissibilità della installazione di impianto di smaltimento dei fumi “ a carboni attivi” in luogo della installazione di canne fumarie – Effetti ridondanti ed illegittimi dell’ applicazione della norma – Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia.
La contestazione del Comune relativa all’utilizzo del sistema di smaltimento a carboni attivi nell’ esercizio commerciale sarebbe stata, in tesi, risolta in radice mediante la presentazione della SCIA presentata in data 30 maggio 2025, succeduta ad altra precedente per la quale la società già aveva dovuto instaurare un giudizio davanti a questo TAR, e che già conterrebbe “tutte informazioni , le precisazioni e le certificazioni necessarie a convalidare l’ utilizzo, per lo smaltimento dei fumi provenienti dalle lavorazioni in cucina, dell’ impianto di carboni attivi”.
Infatti, a dire della ricorrente, la SCIA presentata il 30 maggio 2025 sarebbe stata prodotta “nel pieno riscontro della sussistenza di tutti gli elementi per il mantenimento dei carboni attivi che sono stati ampiamente adeguati alla disciplina tecnica corrente (e che, infatti, non vengono contestati dal punto di vista tecnico) non vi sono apprezzabili ragioni per ritenere che tale modalità di smaltimento dei fumi non sia realizzata”.
2) Nullità dell’ atto adottato per assenza di riferimenti regolamentari e normativi in genere.
3. – MA AP si è costituita in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso nel merito nonché, nella memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a., anche la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, dovuta alla presentazione da parte della società, in data 17 ottobre 2025, di ulteriore SCIA di nuova apertura dell’esercizio di somministrazione, in forza della quale essa oggi esercita la relativa attività.
4. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 22 aprile 2026.
5. – Il Collegio ritiene opportuno premettere che -come evidenziato dalle difese conclusionali di MA AP- con la sentenza del Consiglio di Stato pubblicato il 27 giugno 2025 n. 5606/2025, sono state confermate in appello sia la sentenza di questa Sezione 12 giugno 2024 n. 11916, che ha dichiarato improcedibile e comunque infondato il ricorso dalla stessa proposto avverso la nota del municipio di MA XII, prot. 55542 del 18 maggio 2023, recante ordine di ripristino dell’area antistante l’esercizio di somministrazione e diffida dal persistere nell’occupazione abusiva; che la sentenza di questa Sezione 4 luglio 2024 n. 13582, che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso la determinazione con la quale MA AP le aveva intimato l’immediato “divieto di prosecuzione della attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il locale sito in Circonvallazione Gianicolense n.76-76/a ed il diniego della istanza di occupazione del suolo pubblico a servizio della stessa con ripristino dello stato dei luoghi”.
Tale divieto (precedente a quello oggetto della determinazione impugnata) era stato comminato -come evidenziato dal giudice d’appello, “sulla base dei seguenti tre rilievi: -la ricorrente “non ha mai fornito motivazioni atte a giustificare e comprovare l’esistenza di vincoli dell'immobile che, nel caso concreto, impediscono lo scarico a tetto dei fumi”; - essa “ha confermato di svolgere attività di friggitoria e non ha mai dichiarato di procedere alla cottura dei cibi attraverso apparecchiature elettriche”; - essa “ha prodotto una relazione sui carboni attivi risalente alla data del 08/10/2020, redatta a nome di un precedente esercente, nel medesimo locale. Infatti il sistema di filtrazione ed abbattimento dei fumi alternativo ai camini e alle canne fumarie deve essere progettato in funzione delle specifiche caratteristiche delle emissioni da espellere al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, degli ambienti dedicati agli avventori e dell’area esterna al locale”.
6. - A fronte di tale rigetto, che ha avuto l’effetto di affermare definitivamente la legittimità dei tre rilievi sollevati dal Comune rispetto alla SCIA presentata il 22 novembre 2022, con la conseguente conferma della comminata cessazione dell’attività di somministrazione, la ricorrente ha ritenuto di proseguire l’esercizio della medesima attività mediante la presentazione di altra e successiva SCIA, che era peraltro avvenuta già poco prima del deposito della detta sentenza d’appello, ovvero il 30 maggio 2025.
Il provvedimento impugnato nel presente giudizio, emesso in data 21 agosto 2025, scaturisce dall’esame di tale (seconda) dichiarazione.
Esso, in estrema sintesi, è motivato sulla scorta dei rilievi che seguono:
“Secondo lo schema 2 allegato alla deliberazione C. C. 35\2010 i criteri di qualità numeri 7 (insonorizzazione) e 14 (pagamento elettronico) vanno comprovati attraverso una relazione formata da un tecnico in acustica ambientale e da una convenzione bancaria; La documentazione prodotta in allegato alla SCIA prot. CQ 63555 del 30/05/2025 non può considerarsi idonea a comprovare il possesso dei requisiti strutturali, il rispetto dei criteri di qualità 7 e 14 e il raggiungimento del punteggio minimo -165 punti- previsto dal Regolamento delle Somministrazioni per i locali ricadenti in zona A con superficie totale lorda inferiore a 250,00 mq, in quanto la planimetri sui requisiti strutturali non è leggibile, la relazione sull’insonorizzazione e la convenzione bancaria precedono la SCIA rispettivamente di circa dieci e undici mesi”.
Ciò comporta la sostanziale estraneità dei motivi di ricorso (che tendono a valorizzare l’osservanza della società, in sede di SCIA del 30 maggio 2025, delle regole in materia di smaltimento degli effluenti) rispetto alla motivazione per cui detta SCIA è stata ritenuta improduttiva di effetti da MA AP.
Per tale ragione la ricorrente non aveva interesse a proporre le dette censure, che, pertanto, devono considerarsi inammissibili.
7. – Il ricorso, tuttavia -ed è rilievo che il Collegio ritiene dirimente sul resto- risulta non assistito dall’interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento con esso impugnato a causa della sopravvenuta (terza) SCIA di apertura di esercizio di somministrazione presentata da MA Food, avvenuta, come detto, in data 17 ottobre 2025, ossia dopo la proposizione del gravame adesso in esame.
Quest’ultimo risulta pertanto -oltre che inammissibile ab origine quanto alle censure relative al sistema di smaltimento dei fumi- altresì improcedibile nella sua interezza.
8. – Le spese possono essere compensate anche in ragione delle sopravvenienze di fatto e diritto di cui si è detto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
HI IN, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| HI IN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO