Art. 2.
L'importo dei singoli compensi e le modalita' di corresponsione degli stessi sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alla qualita' e all'entita' delle prestazioni rese dagli interessati.
L'importo dei singoli compensi e le modalita' di corresponsione degli stessi sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alla qualita' e all'entita' delle prestazioni rese dagli interessati.