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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 39812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39812 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI JE nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto ETTORE PEDICINI, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale locale aveva condannato EN UZ in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 e 624 bis cod. pen. perché in concorso con UZ AO e altre tre persone rimaste non identificate, introducendosi all’interno di una abitazione si impossessavano di oltre 14.000 euro. 2. La Corte territoriale, richiamato il contenuto dell’atto di gravame, con il quale la difesa aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata, e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rideterminazione del trattamento sanzionatorio oltre la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell’art. 56 l. n. 689/1981, introdotta con motivi nuovi, Penale Sent. Sez. 4 Num. 39812 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/11/2025 2 ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice e rigettato la richiesta di pena sostitutiva. 3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse della UZ affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione all’art. 99, co. 2, n. 1, cod. pen. e agli artt. 157 e 161 cod. pen. Il Giudice di primo grado aveva escluso la recidiva contestata osservando che per quanto sussistente, l’aumento non doveva essere applicato poiché il reato per il quale si era proceduto non era indicativo di una particolare pericolosità sociale dell’imputata. La Corte di appello, all’udienza del 17 dicembre 2024, in tesi difensiva, ha omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione quanto al giudizio espresso nei confronti dell’imputata. Illogicamente è stata attribuita alla ricorrente l’utenza n. 331416343, dalla quale era partita la telefonata pervenuta sul telefono di AO UZ subito dopo essere stata fermata dai Carabinieri, per il fatto stesso che il numero risultava memorizzato sotto la voce “EN”. Né era dirimente la circostanza che in una occasione non meglio individuata la ricorrente avrebbe fornito quale proprio recapito proprio il suddetto numero di telefono. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 58 l. n. 689/1981 quanto al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte territoriale non ha tenuto conto né della risalenza nel tempo del precedente annoverato né delle condizioni personali e familiari dell’imputata che appartiene alla comunità dei nomadi italiani, con un basso livello di scolarizzazione, che vive in condizioni disagiate. 4. Il P.G., in persona del sostituto Ettore Pedicini, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il Tribunale di Bologna, in esito al giudizio ordinario, affermata la responsabilità della ricorrente in relazione al reato di furto in abitazione, «esclusa l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen. ed escluso l’aumento per 3 la recidiva», l’ha condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa. La Corte territoriale, a pag. 2 della sentenza impugnata, ha rilevato che il primo giudice, pur ritenendo la contestata recidiva, non ha apportato alcun aumento di pena e ciò «al fine di adeguare la pena alla concreta portata del fatto e per la non particolare pericolosità sociale dell’imputata». Con il primo motivo la difesa lamenta, per la prima volta, la contraddittorietà della motivazione posta dal primo giudice a sostegno della mancata esclusione della recidiva contestata. Come detto, nel dispositivo della sentenza di primo grado, si legge «escluso l’aumento per la recidiva». Nella motivazione il decidente ha rilevato che «la recidiva è sussistente, come si evince dai precedenti penali a carico dell’imputata ma il relativo aumento di pena non va applicato attesa la necessità di adeguare la sanzione in concreto irrogata alla concreta portata del fatto ed atteso che la fattispecie oggetto della presente decisione non è indicativa di una particolare pericolosità sociale dell’imputato e di una insensibilità o ripulsa dell’imputato stesso ai valori tutelati dall’ordinamento penale». In tesi difensiva, la Corte territoriale, all’udienza del 17 dicembre 2024, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione atteso che se è vero che la recidiva specifica può incidere sul calcolo del tempo necessario a prescrivere, anche laddove il relativo aumento, come nel caso di specie, non sia stato apportato, è tuttavia necessario che il giudice ne valuti la sussistenza in concreto, ritenendo il fatto oggetto del sintomo di maggiore pericolosità sociale. L’argomento relativo alla valutazione espressa dal primo giudice in merito alla ritenuta recidiva è stato introdotto inammissibilmente in questa sede e con esso, tra l’altro, si propone una lettura della motivazione che collide con il dispositivo letto in udienza dal primo giudice, nel quale la recidiva non era stata esclusa. Invero, gli atti di appello, non contenevano uno specifico motivo di impugnazione con cui si lamentava il mancato rispetto dei principi di diritto fissati in tema di recidiva e in specie della necessità di individuare concreti indici di maggiore pericolosità. La mancanza di specifica censura con cui si investiva la Corte dei appello della questione che, dunque, non ha esplorato il tema rende il motivo inammissibile. In proposito deve richiamarsi il principio più volte espresso da questa Corte di legittimità in forza del quale non può dedursi, per la prima volta 4 con il ricorso per cassazione, la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Rv. 284768-01). E’ principio consolidato quello secondo cui deve evitarsi il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316-01). Allo stesso modo non può essere dedotta in ricorso la disapplicazione di tale aggravante quando, in fase d’appello, sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infra-quinquennale di essa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti (sez. 2, n. 32780 del 123/7/2021, Rv. 281813-01). 3. Il secondo motivo, oltre che versato in fatto, è generico e non si confronta con l’ampia motivazione posta dalle sentenze conformi che con motivazione per nulla illogica hanno posto l’accento sulla individuazione fotografica da parte di un testimone il quale si era addirittura «gettato sull’auto in fuga» potendo avere una visione distinta del volto e della corporatura delle persone che si trovavano a bordo. Quanto poi alle telefonate a brevissima distanza dal furto alla complice tratta in arresto da una utenza che quest’ultima, legata da rapporto di parentela con la ricorrente aveva memorizzato con il nome EN, è stato posto in rilievo che l’utenza in questione era stata indicata dalla stessa ricorrente come quella a lei in uso in occasione di una precedente denuncia. In ogni caso, il ricorso non si confronta con l’analisi dei tabulati che è stata valorizzata dai giudici di merito che hanno ritenuto «compatibile con la presenza del suo possessore sul luogo e al momento del furto e con il suo allontanamento sino al luogo di residenza dell'imputata». 4. Parimenti infondato il terzo motivo che manca di un confronto con gli argomenti spesi dalla Corte di appello a sostegno della decisione adottata. Invero, la motivazione posta a fondamento del rigetto della 5 richiesta di sostituzione della pena detentiva nella detenzione domiciliare, introdotta con i motivi nuovi, non risulta né illogica né incongrua avendo i giudici respinto la richiesta sulla scorta di una prognosi negativa formulata alla luce delle «plurime sanzioni sostitutive sin da minorenne, sia agli arresti domiciliari patiti da maggiorenne e all’espiazione di pene detentive, avendo, peraltro, commesso un altro furto nell’agosto 2016, appena pochi mesi dopo quello di cui si tratta, comportamento che si riflette negativamente sulla idoneità in ottica preventivo rieducativa della richiesta sanzione sostitutiva». A fronte della motivazione sopra riportata il ricorso ripropone argomenti già valutati che attengono alle condizioni personali, sociali e familiari della imputata, oltre che al suo modesto livello di scolarizzazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 novembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente MA RE NA RE NT
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto ETTORE PEDICINI, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale locale aveva condannato EN UZ in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 e 624 bis cod. pen. perché in concorso con UZ AO e altre tre persone rimaste non identificate, introducendosi all’interno di una abitazione si impossessavano di oltre 14.000 euro. 2. La Corte territoriale, richiamato il contenuto dell’atto di gravame, con il quale la difesa aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata, e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rideterminazione del trattamento sanzionatorio oltre la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell’art. 56 l. n. 689/1981, introdotta con motivi nuovi, Penale Sent. Sez. 4 Num. 39812 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/11/2025 2 ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice e rigettato la richiesta di pena sostitutiva. 3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse della UZ affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione all’art. 99, co. 2, n. 1, cod. pen. e agli artt. 157 e 161 cod. pen. Il Giudice di primo grado aveva escluso la recidiva contestata osservando che per quanto sussistente, l’aumento non doveva essere applicato poiché il reato per il quale si era proceduto non era indicativo di una particolare pericolosità sociale dell’imputata. La Corte di appello, all’udienza del 17 dicembre 2024, in tesi difensiva, ha omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione quanto al giudizio espresso nei confronti dell’imputata. Illogicamente è stata attribuita alla ricorrente l’utenza n. 331416343, dalla quale era partita la telefonata pervenuta sul telefono di AO UZ subito dopo essere stata fermata dai Carabinieri, per il fatto stesso che il numero risultava memorizzato sotto la voce “EN”. Né era dirimente la circostanza che in una occasione non meglio individuata la ricorrente avrebbe fornito quale proprio recapito proprio il suddetto numero di telefono. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 58 l. n. 689/1981 quanto al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte territoriale non ha tenuto conto né della risalenza nel tempo del precedente annoverato né delle condizioni personali e familiari dell’imputata che appartiene alla comunità dei nomadi italiani, con un basso livello di scolarizzazione, che vive in condizioni disagiate. 4. Il P.G., in persona del sostituto Ettore Pedicini, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il Tribunale di Bologna, in esito al giudizio ordinario, affermata la responsabilità della ricorrente in relazione al reato di furto in abitazione, «esclusa l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen. ed escluso l’aumento per 3 la recidiva», l’ha condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa. La Corte territoriale, a pag. 2 della sentenza impugnata, ha rilevato che il primo giudice, pur ritenendo la contestata recidiva, non ha apportato alcun aumento di pena e ciò «al fine di adeguare la pena alla concreta portata del fatto e per la non particolare pericolosità sociale dell’imputata». Con il primo motivo la difesa lamenta, per la prima volta, la contraddittorietà della motivazione posta dal primo giudice a sostegno della mancata esclusione della recidiva contestata. Come detto, nel dispositivo della sentenza di primo grado, si legge «escluso l’aumento per la recidiva». Nella motivazione il decidente ha rilevato che «la recidiva è sussistente, come si evince dai precedenti penali a carico dell’imputata ma il relativo aumento di pena non va applicato attesa la necessità di adeguare la sanzione in concreto irrogata alla concreta portata del fatto ed atteso che la fattispecie oggetto della presente decisione non è indicativa di una particolare pericolosità sociale dell’imputato e di una insensibilità o ripulsa dell’imputato stesso ai valori tutelati dall’ordinamento penale». In tesi difensiva, la Corte territoriale, all’udienza del 17 dicembre 2024, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione atteso che se è vero che la recidiva specifica può incidere sul calcolo del tempo necessario a prescrivere, anche laddove il relativo aumento, come nel caso di specie, non sia stato apportato, è tuttavia necessario che il giudice ne valuti la sussistenza in concreto, ritenendo il fatto oggetto del sintomo di maggiore pericolosità sociale. L’argomento relativo alla valutazione espressa dal primo giudice in merito alla ritenuta recidiva è stato introdotto inammissibilmente in questa sede e con esso, tra l’altro, si propone una lettura della motivazione che collide con il dispositivo letto in udienza dal primo giudice, nel quale la recidiva non era stata esclusa. Invero, gli atti di appello, non contenevano uno specifico motivo di impugnazione con cui si lamentava il mancato rispetto dei principi di diritto fissati in tema di recidiva e in specie della necessità di individuare concreti indici di maggiore pericolosità. La mancanza di specifica censura con cui si investiva la Corte dei appello della questione che, dunque, non ha esplorato il tema rende il motivo inammissibile. In proposito deve richiamarsi il principio più volte espresso da questa Corte di legittimità in forza del quale non può dedursi, per la prima volta 4 con il ricorso per cassazione, la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Rv. 284768-01). E’ principio consolidato quello secondo cui deve evitarsi il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316-01). Allo stesso modo non può essere dedotta in ricorso la disapplicazione di tale aggravante quando, in fase d’appello, sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infra-quinquennale di essa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti (sez. 2, n. 32780 del 123/7/2021, Rv. 281813-01). 3. Il secondo motivo, oltre che versato in fatto, è generico e non si confronta con l’ampia motivazione posta dalle sentenze conformi che con motivazione per nulla illogica hanno posto l’accento sulla individuazione fotografica da parte di un testimone il quale si era addirittura «gettato sull’auto in fuga» potendo avere una visione distinta del volto e della corporatura delle persone che si trovavano a bordo. Quanto poi alle telefonate a brevissima distanza dal furto alla complice tratta in arresto da una utenza che quest’ultima, legata da rapporto di parentela con la ricorrente aveva memorizzato con il nome EN, è stato posto in rilievo che l’utenza in questione era stata indicata dalla stessa ricorrente come quella a lei in uso in occasione di una precedente denuncia. In ogni caso, il ricorso non si confronta con l’analisi dei tabulati che è stata valorizzata dai giudici di merito che hanno ritenuto «compatibile con la presenza del suo possessore sul luogo e al momento del furto e con il suo allontanamento sino al luogo di residenza dell'imputata». 4. Parimenti infondato il terzo motivo che manca di un confronto con gli argomenti spesi dalla Corte di appello a sostegno della decisione adottata. Invero, la motivazione posta a fondamento del rigetto della 5 richiesta di sostituzione della pena detentiva nella detenzione domiciliare, introdotta con i motivi nuovi, non risulta né illogica né incongrua avendo i giudici respinto la richiesta sulla scorta di una prognosi negativa formulata alla luce delle «plurime sanzioni sostitutive sin da minorenne, sia agli arresti domiciliari patiti da maggiorenne e all’espiazione di pene detentive, avendo, peraltro, commesso un altro furto nell’agosto 2016, appena pochi mesi dopo quello di cui si tratta, comportamento che si riflette negativamente sulla idoneità in ottica preventivo rieducativa della richiesta sanzione sostitutiva». A fronte della motivazione sopra riportata il ricorso ripropone argomenti già valutati che attengono alle condizioni personali, sociali e familiari della imputata, oltre che al suo modesto livello di scolarizzazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 novembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente MA RE NA RE NT