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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 10541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10541 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. NG NA, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies u.c. c.p.c. nella causa iscritta al n. 20641/2023
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, Parte_1 C.F._1
alla Via dei Mille n. 16 elegge domicilio, presso lo studio dell'Avv. Molfini
MA (c.f.: ; p.e.c.: C.F._2 [...]
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di pro- Email_1
cura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., Geom. elett.te dom.to in Napoli, alla piazza Controparte_2
G. Bovio n. 33, presso lo studio dell'Avv. Claudio Terracino (c.f.:
; p.e.c.: C.F._3 [...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di Email_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale
1
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 04 e 06.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023, , in Parte_1
qualità di proprietario di un'unita immobiliare sita in Via
[...]
, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare nulli CP_1
e/o comunque annullare i deliberati assunti, in difetto dei quorum deliberativi previsti per legge, dall'assemblea del Condominio di
Via S.Nicola in data 26.06.23, relativamente al punto CP_1
all'ordine del giorno “
1. Infiltrazioni interno 9 proprietà eredi
, come da raccomandata 20068352224-1 del Persona_1
21/9/2022 … provenienti dal tetto interno;
nomina di un tecnico con determinazione del suo onorario per individuare la causa del- le stesse e stabilire i lavori necessari per eliminare il problema.
Discussione in merito e delibera consequenziale (ogni condomino interessato alla verticale è invitato a dare il nominativo di un tec- nico)” e, per l'effetto, di condannare, l'ente di gestione, in persona dell'amministratrice p.t., al pagamento delle spese, diritti ed ono- rari del giudizio.
L'attrice, nello specifico, deduceva che la nomina del tecnico cui conferire incarico di individuazione delle cause dei fenomeni infil- trativi interessanti “l'interno 9 di proprietà ”, tal Arch. Pt_1 [...]
avutasi con delibera assunta dalla compagine condominia- CP_3
le nell'assemblea del 26.06.2023, in seconda convocazione, non rappresenta l'effettiva volontà assembleare, posto che “la somma dei millesimi della verticale degli immobili T3, 3 e T4 (che aveva
2
votato per era 417,513 e non 617,511”, come invece Per_2
trascritto nel verbale di assemblea.
Si costitutiva così in giudizio il Controparte_4
, il quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di interesse
[...]
ad agire della , posto che, non avendo l'assemblea prov- Pt_1
veduto al conferimento dell'incarico al tecnico nominato, il deli- berato oggetto di impugnazione non era stato attuato.
L'ente di gestione eccepiva altresì il difetto di competenza per va- lore del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Napoli ex art. 7 c.p.c. e, nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, in fatto ed in diritto.
Più nel dettaglio, ad avviso della difesa di parte convenuta la no- mina dell'arch. veniva correttamente deliberata dalla Per_2
maggioranza calcolata in applicazione della tabella adottata dal condominio a seguito di opportuna riformulazione effettuata in da- ta 02.07.2014 su richiesta della compagine condominiale.
2. In via preliminare, deve ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di interesse ad agire di parte attrice, solleva- ta dal convenuto, posto che a nulla rileva la dedotta CP_1
circostanza che l'assemblea non abbia provveduto a dare esecu- zione al deliberato oggetto di impugnazione mediante conferimen- to dell'incarico al tecnico della cui validità della nomina in questa sede si discute.
Ed invero, la pronuncia di annullamento richiesta dall'attrice risul- ta volta propria a paralizzare la delibera di nomina, di tal che può
3
affermarsi che la abbia interesse alla caducazione del de- Pt_1
liberato oggetto di impugnazione.
3. Va rigettata altresì l'eccezione di incompetenza per valore ex art. 7 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'ente di gestione.
Ed invero, avendo la fatto valere esclusivamente un vizio Pt_1
formale della delibera, la domanda giudiziale risulta essere limita- ta all'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica, di tal che, la controversia risulta essere di valore inde- terminabile, con la conseguente applicazione del principio residua- le della competenza per valore del Tribunale, così come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n°15434/2020).
4. Orbene, venendo al merito della questione, la domanda è fondata e, pertanto, risulta meritevole di accoglimento per i motivi che se- guono.
Ed invero, a norma dell'art.1136 c.c. “l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'inte- ro edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La delibera- zione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Ebbene, dalla disamina della documentazione allegata alla produ- zione del resistente, risulta che la delibera oggetto di CP_1
impugnazione non sia stata approvata nel pieno rispetto del quo- rum deliberativo prescritto dall'art. 1136 c.c.
4
Più segnatamente, va rilevato che la ricorrente, ponendo a fonda- mento del gravame l'errato calcolo della maggioranza millesimale necessaria ai fini dell'adozione della delibera impugnata, non ab- bia tenuto in debito conto l'intervenuta riformulazione delle tabel- le millesimali relative al tetto n.8, avutasi con delibera adottata a maggioranza nell'assemblea del 02.07.2023 le quali, non essendo state oggetto di autonoma e tempestiva impugnazione, risultano essere validi ed efficaci.
In applicazione delle tabelle così riformulate, dunque il Condomi- nio procedeva alla nomina dell'arch. con il voto favore- Per_2
vole dei condomini e , rap- Parte_2 Parte_3
presentanti, rispettivamente, 453,115 e 164,396 millesimi, di tal che il deliberato oggetto di impugnazione risulta essere stato as- sunto con una maggioranza pari a mm. 617,511 totali.
Tuttavia, va rilevato che, sebbene i voti espressi in favore dell'arch. rappresentino l'1/3 del valore dell'edificio, Per_2
non risulta essere stata soddisfatta altresì l'ulteriore condizione prescritta dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità delle delibere as- sembleari.
Ed invero, nel caso di specie, essendo intervenuti all'assemblea i quattro condomini proprietari degli immobili facenti parte della verticale relativa al sottotetto n.8, e avendo solo due degli stessi espresso il loro voto in favore dell'architetto la delibera Per_2
risulta essere stata approvata, non già a maggioranza degli inter- venuti, bensì a parità di voti degli aventi diritto.
5
In definitiva, la delibera assunta, in seconda convocazione, dalla compagine assembleare in data 26.06.2023 sul capo 1 all'ordine del giorno, essendo stata adottata con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, va annullata.
Sulla base del principio della ragione più liquida, ogni altra que- stione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna di Controparte_5
al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] [...]
, spese che si liquidano come da dispositivo. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la delibera assunta in data
26.06.23 dall'assemblea del Condominio di sul Controparte_1
capo 1 all'ordine del giorno;
- condanna di al pagamen- Controparte_6
to delle spese di lite in favore di , spese che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 4.327 (quattromilatrecentoventisette/00), di cui euro
518,00 per esborsi ed euro 3.809 per compensi professionali, oltre CPA ed
IVA come per legge.
Napoli, 16.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NG NA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. NG NA, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies u.c. c.p.c. nella causa iscritta al n. 20641/2023
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, Parte_1 C.F._1
alla Via dei Mille n. 16 elegge domicilio, presso lo studio dell'Avv. Molfini
MA (c.f.: ; p.e.c.: C.F._2 [...]
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di pro- Email_1
cura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., Geom. elett.te dom.to in Napoli, alla piazza Controparte_2
G. Bovio n. 33, presso lo studio dell'Avv. Claudio Terracino (c.f.:
; p.e.c.: C.F._3 [...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di Email_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale
1
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 04 e 06.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023, , in Parte_1
qualità di proprietario di un'unita immobiliare sita in Via
[...]
, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare nulli CP_1
e/o comunque annullare i deliberati assunti, in difetto dei quorum deliberativi previsti per legge, dall'assemblea del Condominio di
Via S.Nicola in data 26.06.23, relativamente al punto CP_1
all'ordine del giorno “
1. Infiltrazioni interno 9 proprietà eredi
, come da raccomandata 20068352224-1 del Persona_1
21/9/2022 … provenienti dal tetto interno;
nomina di un tecnico con determinazione del suo onorario per individuare la causa del- le stesse e stabilire i lavori necessari per eliminare il problema.
Discussione in merito e delibera consequenziale (ogni condomino interessato alla verticale è invitato a dare il nominativo di un tec- nico)” e, per l'effetto, di condannare, l'ente di gestione, in persona dell'amministratrice p.t., al pagamento delle spese, diritti ed ono- rari del giudizio.
L'attrice, nello specifico, deduceva che la nomina del tecnico cui conferire incarico di individuazione delle cause dei fenomeni infil- trativi interessanti “l'interno 9 di proprietà ”, tal Arch. Pt_1 [...]
avutasi con delibera assunta dalla compagine condominia- CP_3
le nell'assemblea del 26.06.2023, in seconda convocazione, non rappresenta l'effettiva volontà assembleare, posto che “la somma dei millesimi della verticale degli immobili T3, 3 e T4 (che aveva
2
votato per era 417,513 e non 617,511”, come invece Per_2
trascritto nel verbale di assemblea.
Si costitutiva così in giudizio il Controparte_4
, il quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di interesse
[...]
ad agire della , posto che, non avendo l'assemblea prov- Pt_1
veduto al conferimento dell'incarico al tecnico nominato, il deli- berato oggetto di impugnazione non era stato attuato.
L'ente di gestione eccepiva altresì il difetto di competenza per va- lore del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Napoli ex art. 7 c.p.c. e, nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, in fatto ed in diritto.
Più nel dettaglio, ad avviso della difesa di parte convenuta la no- mina dell'arch. veniva correttamente deliberata dalla Per_2
maggioranza calcolata in applicazione della tabella adottata dal condominio a seguito di opportuna riformulazione effettuata in da- ta 02.07.2014 su richiesta della compagine condominiale.
2. In via preliminare, deve ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di interesse ad agire di parte attrice, solleva- ta dal convenuto, posto che a nulla rileva la dedotta CP_1
circostanza che l'assemblea non abbia provveduto a dare esecu- zione al deliberato oggetto di impugnazione mediante conferimen- to dell'incarico al tecnico della cui validità della nomina in questa sede si discute.
Ed invero, la pronuncia di annullamento richiesta dall'attrice risul- ta volta propria a paralizzare la delibera di nomina, di tal che può
3
affermarsi che la abbia interesse alla caducazione del de- Pt_1
liberato oggetto di impugnazione.
3. Va rigettata altresì l'eccezione di incompetenza per valore ex art. 7 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'ente di gestione.
Ed invero, avendo la fatto valere esclusivamente un vizio Pt_1
formale della delibera, la domanda giudiziale risulta essere limita- ta all'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica, di tal che, la controversia risulta essere di valore inde- terminabile, con la conseguente applicazione del principio residua- le della competenza per valore del Tribunale, così come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n°15434/2020).
4. Orbene, venendo al merito della questione, la domanda è fondata e, pertanto, risulta meritevole di accoglimento per i motivi che se- guono.
Ed invero, a norma dell'art.1136 c.c. “l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'inte- ro edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La delibera- zione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Ebbene, dalla disamina della documentazione allegata alla produ- zione del resistente, risulta che la delibera oggetto di CP_1
impugnazione non sia stata approvata nel pieno rispetto del quo- rum deliberativo prescritto dall'art. 1136 c.c.
4
Più segnatamente, va rilevato che la ricorrente, ponendo a fonda- mento del gravame l'errato calcolo della maggioranza millesimale necessaria ai fini dell'adozione della delibera impugnata, non ab- bia tenuto in debito conto l'intervenuta riformulazione delle tabel- le millesimali relative al tetto n.8, avutasi con delibera adottata a maggioranza nell'assemblea del 02.07.2023 le quali, non essendo state oggetto di autonoma e tempestiva impugnazione, risultano essere validi ed efficaci.
In applicazione delle tabelle così riformulate, dunque il Condomi- nio procedeva alla nomina dell'arch. con il voto favore- Per_2
vole dei condomini e , rap- Parte_2 Parte_3
presentanti, rispettivamente, 453,115 e 164,396 millesimi, di tal che il deliberato oggetto di impugnazione risulta essere stato as- sunto con una maggioranza pari a mm. 617,511 totali.
Tuttavia, va rilevato che, sebbene i voti espressi in favore dell'arch. rappresentino l'1/3 del valore dell'edificio, Per_2
non risulta essere stata soddisfatta altresì l'ulteriore condizione prescritta dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità delle delibere as- sembleari.
Ed invero, nel caso di specie, essendo intervenuti all'assemblea i quattro condomini proprietari degli immobili facenti parte della verticale relativa al sottotetto n.8, e avendo solo due degli stessi espresso il loro voto in favore dell'architetto la delibera Per_2
risulta essere stata approvata, non già a maggioranza degli inter- venuti, bensì a parità di voti degli aventi diritto.
5
In definitiva, la delibera assunta, in seconda convocazione, dalla compagine assembleare in data 26.06.2023 sul capo 1 all'ordine del giorno, essendo stata adottata con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, va annullata.
Sulla base del principio della ragione più liquida, ogni altra que- stione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna di Controparte_5
al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] [...]
, spese che si liquidano come da dispositivo. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la delibera assunta in data
26.06.23 dall'assemblea del Condominio di sul Controparte_1
capo 1 all'ordine del giorno;
- condanna di al pagamen- Controparte_6
to delle spese di lite in favore di , spese che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 4.327 (quattromilatrecentoventisette/00), di cui euro
518,00 per esborsi ed euro 3.809 per compensi professionali, oltre CPA ed
IVA come per legge.
Napoli, 16.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NG NA
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