CASS
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2024, n. 20319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20319 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO AN nata a [...] il [...] LE US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di RAGUSA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'Avv. MICHELE SAVARESE del foro di Ragusa, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 12/12/2023 il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di VA AS e PE IL avverso il provvedimento emesso il 20/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di un immobile di proprietà dello I.A.C.P. di quel Comune, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20319 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 18/04/2024 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli indagati, tramite il comune difensore di fiducia, eccependo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per non avere il tribunale considerato l'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), costituito da una situazione di indigenza tale da non consentire altra sistemazione abitativa. 3. Il ricorso è inammissibile. Va ribadito a riguardo il principio di diritto secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; con riferimento al sequestro di alloggio di edilizia popolare in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen., Sez. 2, n. 50072 del 27/09/2018, Imperi, n.m.). Nel caso di specie i ricorrenti non sono proprietari dell'immobile sequestrato;
inoltre, non possono vantare alcun diritto ad essere reintegrati nel possesso del bene, non contestandosi che l'occupazione dell'appartamento dello I.A.C.P. di Ragusa avvenne in mancanza di un provvedimento amministrativo Give di autorizzazione e, dunque, abusivamente. In nessun caso, quindi, l'eventuale dissequestro dell'alloggio potrebbe comportare la restituzione della sua materiale disponibilità ai ricorrenti. 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/04/2024 Il Consigliere estensore Il Pr: si.- te
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'Avv. MICHELE SAVARESE del foro di Ragusa, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 12/12/2023 il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di VA AS e PE IL avverso il provvedimento emesso il 20/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di un immobile di proprietà dello I.A.C.P. di quel Comune, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20319 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 18/04/2024 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli indagati, tramite il comune difensore di fiducia, eccependo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per non avere il tribunale considerato l'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), costituito da una situazione di indigenza tale da non consentire altra sistemazione abitativa. 3. Il ricorso è inammissibile. Va ribadito a riguardo il principio di diritto secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; con riferimento al sequestro di alloggio di edilizia popolare in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen., Sez. 2, n. 50072 del 27/09/2018, Imperi, n.m.). Nel caso di specie i ricorrenti non sono proprietari dell'immobile sequestrato;
inoltre, non possono vantare alcun diritto ad essere reintegrati nel possesso del bene, non contestandosi che l'occupazione dell'appartamento dello I.A.C.P. di Ragusa avvenne in mancanza di un provvedimento amministrativo Give di autorizzazione e, dunque, abusivamente. In nessun caso, quindi, l'eventuale dissequestro dell'alloggio potrebbe comportare la restituzione della sua materiale disponibilità ai ricorrenti. 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/04/2024 Il Consigliere estensore Il Pr: si.- te