Sentenza 22 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2018, n. 13405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13405 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM RU, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/12/2016 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Valeria Procopio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SC RU ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 02/12/2016 dalla Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma, che lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed C 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen., per avere, in concorso con LI EL, sottratto un telefono Iphone dalla borsa di Takada Yu. Deduce il vizio di motivazione in relazione a: a) mancato accoglimento dei motivi di appello per omessa considerazione delle dichiarazioni rese in sede di convalida dall'imputato e dal coimputato, che avrebbe scagionato il primo;
b) mancato riconoscimento del tentativo, per omesso impossessamento della res, in quanto l'azione si è svolta sotto il costante controllo della polizia;
c) mancata esclusione dell'aggravante della destrezza, affermata sulla base di una motivazione sintetica e carente, in assenza di un quid pluris rispetto alla condotta di sottrazione-impossessamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti accertata con la sentenza impugnata, l'odierno ricorrente veniva notato dagli agenti di polizia in Piazza San Silvestro a Roma mentre, in compagnia di LI EL, si sedeva a fianco di due turiste impegnate a consultare la cartina della città, e, dopo aver confabulato con il secondo, si alzava in piedi stazionando davanti ad una delle due turiste, frapponendosi tra la donna e LI, in modo da coprirlo mentre quest'ultimo, con gesto fulmineo, infilava la mano nella borsa della turista, estraeva un cellulare e lo riponeva sotto il giubbotto indossato;
i due, dopo un cenno d'intesa, si allontanavano rapidamente, venendo tuttavia bloccati dagli agenti, che avevano assistito alla scena.
1.2. Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che i motivi proposti sono inammissibili, in quanto sollecitano, ictu ocu/i, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
1.3. La prima doglianza è, altresì, manifestamente infondata. Lungi dall'averne omesso la considerazione, le versioni dei due complici sono, infatti, state valutate inattendibili, non soltanto per le intrinseche contraddizioni fra loro, ma per l'assorbente ragione che gli agenti di polizia avevano assistito all'intera scena, riferendo del volontario contributo fornito dell'imputato al complice, consistito nel deliberato frapporsi tra la turista ed il correo, per consentire a quest'ultimo di sottrarre il cellulare.
1.4. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. Ribadendo il principio affermato da questa Corte in un caso analogo, integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, che, in motivazione, ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato). Nel caso in esame, la vittima del furto non si era in alcun modo accorta dell'azione furtiva posta in essere dai due complici, i quali, comunque, avevano conseguito, seppur momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità del cellulare sottratto, occultato nel giubbotto dell'esecutore materiale, ed uscito dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), atteso che i due autori si erano allontanati dal luogo del fatto, venendo solo successivamente fermati dagli agenti.
1.5. La terza doglianza è manifestamente infondata. Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Ebbene, nel caso di specie correttamente è stata ritenuta sussistente la destrezza, consistita nella condotta, caratterizzata da particolare abilità ed astuzia, di frapporsi tra la vittima e l'esecutore materiale della sottrazione, per attenuare la sorveglianza del detentore, e così coprire il gesto repentino, connotato da indiscutibile abilità, di introdurre la mano nella borsa per estrarre il cellulare.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19/02/2018 Il Consigliere esten