Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 103
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché notificato oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del Dlgs 546/92.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e infondatezza della maggiore rendita accertata

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle doglianze relative alla motivazione e alla fondatezza della rendita accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 103
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo