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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE AN ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 880/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. KR 36473 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 36474-23 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 . rappresentata e difesa dal Geom. Difensore_2, impugnava gli avvisi di accertamento n. kr 0036473/2023 e kr36474/2023 , con i quali l' Agenzia delle
Entrate di KR aveva proceduto alla rideterminazione della rendita catastale degli immobili siti in Crotone alla Indirizzo_1, Dati catastali .
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione degli atti impugnati e, comunque, l'infondatezza della maggiore rendita accertata e concludeva chiedendo l'annullamento di tali atti , con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Crotone, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso;
proseguiva la resistente sostenendo la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo proceduto, in parziale accoglimento delle doglianze della ricorrente, all'annullamento degli atti impugnati e all'emissione di nuovi avvisi di accertamento;
concludeva, perciò, la resistente per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa risulta che gli atti impugnati sono stati notificati il 24 maggio 2024 mentre il ricorso è stato proposto il successivo 27 luglio, dunque oltre il termine di decadenza di sessanta giorni, previsto dall'art. 21 del Dlgs 546/92, applicabile ratione temporis.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, stante il riconoscimento della parziale fondatezza dello stesso da parte della resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone il 13 febbraio 2026
Il Rel Est Il Presidente
Dott. Angelo Antonio Genise Dott. Nominativo_1
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE AN ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 880/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. KR 36473 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 36474-23 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 . rappresentata e difesa dal Geom. Difensore_2, impugnava gli avvisi di accertamento n. kr 0036473/2023 e kr36474/2023 , con i quali l' Agenzia delle
Entrate di KR aveva proceduto alla rideterminazione della rendita catastale degli immobili siti in Crotone alla Indirizzo_1, Dati catastali .
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione degli atti impugnati e, comunque, l'infondatezza della maggiore rendita accertata e concludeva chiedendo l'annullamento di tali atti , con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Crotone, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso;
proseguiva la resistente sostenendo la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo proceduto, in parziale accoglimento delle doglianze della ricorrente, all'annullamento degli atti impugnati e all'emissione di nuovi avvisi di accertamento;
concludeva, perciò, la resistente per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa risulta che gli atti impugnati sono stati notificati il 24 maggio 2024 mentre il ricorso è stato proposto il successivo 27 luglio, dunque oltre il termine di decadenza di sessanta giorni, previsto dall'art. 21 del Dlgs 546/92, applicabile ratione temporis.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, stante il riconoscimento della parziale fondatezza dello stesso da parte della resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone il 13 febbraio 2026
Il Rel Est Il Presidente
Dott. Angelo Antonio Genise Dott. Nominativo_1