Art. 11.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonche' i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.
Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalita' stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonche' i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.
Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalita' stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .