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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
104/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di AN -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 104/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Cusin ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato fra
e il 15/07/2022 a TERMOLI (CB) Atto N. 21 Parte_1 Parte_2 parte I - anno 2022 - Comune di TERMOLI (CB), mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Termoli 2. nulla disporre a carico di uno o dell'altro coniuge a titolo di contributo per il mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e tenuto conto della breve durata del matrimonio.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato l'8-1-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 15-
1 7-2022 a Termoli (CB), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Termoli (CB) al n. 21, Parte I, anno 2022, e dalla cui unione non erano nati figli.
Con la sentenza n. 68/2025, depositata il 19-2-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 19-2-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto.
Le parti depositavano note scritte in vista dell'udienza del 9-12-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 68/2025, depositata il 19-2-2025 e passata in giudicato il 20-9-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In difetto di domande di contenuto economico proposte dalle parti, che hanno affermato di essere entrambe economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione deve essere emesse.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 104/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Termoli (CB) in data 15-7-2022 (trascritto nel registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Termoli al n. 21, Parte I, anno 2022);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
2 Rovigo, 9 dicembre 2025 il Presidente estensore
PA Di AN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di AN -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 104/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Cusin ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato fra
e il 15/07/2022 a TERMOLI (CB) Atto N. 21 Parte_1 Parte_2 parte I - anno 2022 - Comune di TERMOLI (CB), mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Termoli 2. nulla disporre a carico di uno o dell'altro coniuge a titolo di contributo per il mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e tenuto conto della breve durata del matrimonio.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato l'8-1-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 15-
1 7-2022 a Termoli (CB), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Termoli (CB) al n. 21, Parte I, anno 2022, e dalla cui unione non erano nati figli.
Con la sentenza n. 68/2025, depositata il 19-2-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 19-2-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto.
Le parti depositavano note scritte in vista dell'udienza del 9-12-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 68/2025, depositata il 19-2-2025 e passata in giudicato il 20-9-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In difetto di domande di contenuto economico proposte dalle parti, che hanno affermato di essere entrambe economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione deve essere emesse.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 104/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Termoli (CB) in data 15-7-2022 (trascritto nel registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Termoli al n. 21, Parte I, anno 2022);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
2 Rovigo, 9 dicembre 2025 il Presidente estensore
PA Di AN
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