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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3068/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20375/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250033997665000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe con importo di € 248,69 (tassa regionale sui veicoli per l'anno 2020), notificata il 19.9.2025.
Il provvedimento menziona, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato il 2.8.2023.
Parte ricorrente lamenta i seguenti motivi di illegittimità: omessa notifica dell'atto presupposto ovvero, in subordine, illegittimità della notifica, estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure che riguardano l'attività dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Merita apprezzamento il motivo di diritto con cui si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) in assenza di prova contraria fornita dall'ente impositore che, nel caso specifico, non si è costituito.
Al riguardo, va rilevato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentila dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 1144 del 18.1.2018).
Orbene, nel caso di specie non risulta notificato l'avviso di accertamento, ciò che determina l'illegittimità dell'atto consequenziale impugnato in questa sede.
Si aggiunga che, in ragione di quanto precede, va anche accolto il motivo di gravame con cui si lamenta la estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/1982, trattandosi di tassa automobilistica relativa al 2020, la quale risulta decorsa invano alla data di notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato e con condanna delle controparti intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario che ha avanzato richiesta in calce all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna la Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20375/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250033997665000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe con importo di € 248,69 (tassa regionale sui veicoli per l'anno 2020), notificata il 19.9.2025.
Il provvedimento menziona, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato il 2.8.2023.
Parte ricorrente lamenta i seguenti motivi di illegittimità: omessa notifica dell'atto presupposto ovvero, in subordine, illegittimità della notifica, estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure che riguardano l'attività dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Merita apprezzamento il motivo di diritto con cui si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) in assenza di prova contraria fornita dall'ente impositore che, nel caso specifico, non si è costituito.
Al riguardo, va rilevato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentila dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 1144 del 18.1.2018).
Orbene, nel caso di specie non risulta notificato l'avviso di accertamento, ciò che determina l'illegittimità dell'atto consequenziale impugnato in questa sede.
Si aggiunga che, in ragione di quanto precede, va anche accolto il motivo di gravame con cui si lamenta la estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/1982, trattandosi di tassa automobilistica relativa al 2020, la quale risulta decorsa invano alla data di notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato e con condanna delle controparti intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario che ha avanzato richiesta in calce all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna la Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.