Decreto cautelare 25 marzo 2024
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01437/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pasquarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a.,
- del Decreto Ministeriale n. M_D-OMISSIS- emesso in data 29.12.2023 e notificato in data 04.01.2024, dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui si dispone, a decorrere dalla data dello stesso, la perdita del grado per rimozione all'esito del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, nonché la cessazione del rapporto di impiego;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, in particolare del verbale redatto in data 14 settembre 2023, con il quale la Commissione di Disciplina riteneva il Primo Maresciallo -OMISSIS-“non meritevole di conservare il grado”; nonché della relazione finale del 29 giugno 2023, con la quale l'Ufficiale Inquirente riteneva fondati gli addebiti contestati all'inquisito; ed altresì dell'atto di contestazione degli addebiti del 26.05.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa AN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il militare ricorrente - Primo Maresciallo dell’Esercito Italiano in servizio presso la Caserma “O. Salomone” di Capua (CE) - con ricorso notificato il 28/02/2024 e depositato in giudizio il 23/03/2024, impugna il Decreto Ministeriale n. M_D-OMISSIS- emesso in data 29.12.2023 e notificato in data 04.01.2024, dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui si dispone, a decorrere dalla data dello stesso, la perdita del grado per rimozione all'esito del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, nonché la cessazione del rapporto di impiego; ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, in particolare il verbale redatto in data 14 settembre 2023, con il quale la Commissione di Disciplina riteneva il Primo Maresciallo -OMISSIS-“non meritevole di conservare il grado”; nonché la relazione finale del 29 giugno 2023, con la quale l'Ufficiale Inquirente riteneva fondati gli addebiti contestati all'inquisito; ed altresì l'atto di contestazione degli addebiti del 26.05.2023; nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
A sostegno del ricorso, deduce le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGITÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 27 CO. 2 DELLA COSTITUZIONE.
II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1392 DEL COM - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1392 COMMA 4 COM - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
IV - ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI FATTI.
V - VIOLAZIONE DELL’ART. 1355 COM - DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VI - IRRAGIONEVOLEZZA - CONTRADDITTORIETA’ - ECCESSO DI POTERE.
VII - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Con decreto cautelare n. 624 del 25/03/2024, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche con la seguente motivazione, fissando al 10 aprile 2024 la Camera di Consiglio per la trattazione collegiale dell’ordinaria domanda cautelare:
“ Rilevato, preliminarmente, che la procura ad litem rilasciata dal ricorrente non risulta corredata di rituale asseverazione da parte del difensore officiato (necessaria ad attestare la conformità della prodotta copia informatica all’originale cartaceo da cui risulta estratta);
Ritenuto che l’articolo 56 c.p.a. consente l’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” – la quale, a fortiori e necessariamente nei casi contemplati dall’articolo 56, comma 4, è quella “di cui all’articolo 55, comma 5”: ossia la “prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso” – che, nella specie, è quella che si provvede a fissare in dispositivo;
Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte, normativamente postula – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, ut supra, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare; nonché, in punto di fumus boni iuris, quantomeno la non evidenza di una sua radicale insussistenza;
Ritenuto che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante non risulta connotato, nell’intervallo temporale anzidetto, dai suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, potendo peraltro il Collegio chiamato a conoscere a breve dell’istanza cautelare nel contraddittorio delle parti – qualora ritenesse di accogliere detta istanza – disporre le eventuali misure che dovesse ritenere opportune;
Ritenuto, in particolare, che, nella specie, il comportamento processuale tenuto da parte ricorrente risulta in netta contraddizione con i profili di periculum dedotti, posto che la cessazione dal servizio risale al 4 gennaio 2024 (data di notifica del provvedimento oggetto di contestazione), e che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 28 febbraio 20204, ma depositato soltanto il 23 marzo successivo;
Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che – avuto prevalente riguardo al periculum in mora, e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di fumus boni iuris, da riservare eminentemente alla cognizione del Collegio – difetta quantomeno una delle due condizioni (da ravvisare, appunto, soprattutto in un qualificato periculum in mora, essendo breve il lasso di tempo intercorrente con l’udienza in camera di consiglio da fissarsi per la trattazione collegiale dell’ordinaria istanza cautelare) cumulativamente richieste dalla legge affinché possa concedersi l’invocata misura cautelare monocratica; ”.
Il 25/03/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 02/04/2024, il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha replicato puntualmente alle censure formulate nel ricorso da parte ricorrente, chiedendo di respingere la domanda in quanto irricevibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata.
Il 10/04/2024, parte ricorrente ha depositato in giudizio la procura ad litem rilasciata dal ricorrente corredata di rituale asseverazione da parte del difensore.
Ad esito della Camera di Consiglio del 10/04/2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, con ordinanza cautelare n. 730 del 12/04/2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione:
“ Ritenuto che, all’esito di una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso - essenzialmente - che, da un lato, la sanzione disciplinare irrogata, con provvedimento adeguatamente motivato, non sembra illogica e sproporzionata, considerata la discrezionalità della P.A. in subiecta materia e l’oggettiva gravità dei fatti/reati commessi da parte ricorrente (accertati con sentenza n. 42 del 30/03/2022, pubblicata il 10/05/2022, dalla Corte Militare di Appello, divenuta irrevocabile il 28/02/202), non esclusa dal riconoscimento del vizio parziale di mente del ricorrente, e, dall’altro lato, non appare sussistere la dedotta violazione dei termini dell’azione disciplinare ex art. 1392 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm., alla stregua delle puntuali ed efficaci controdeduzioni del Ministero resistente;
Ritenuto, altresì, sul piano del periculum in mora e nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevalente l’interesse pubblico al non mantenimento in servizio dell’odierno ricorrente, in considerazione della gravità dei fatti/reati dallo stesso commessi;
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare di parte ricorrente non meriti accoglimento; ”.
Nella pubblica udienza del 12/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto, come rilevato nell’ordinanza cautelare n. 730 del 12/04/2024 di questa Sezione, a seguito della quale parte ricorrente non ha depositato in giudizio scritti difensivi.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché dell’eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, oltre che per violazione del principio di proporzionalità, - essenzialmente - in quanto “ il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per l’emanazione del provvedimento di perdita del grado per rimozione, di cui si chiede l’annullamento, non risulta coerente. In primo luogo, l’Amministrazione non ha considerato che le condotte lesive poste in essere dal ricorrente erano correlate alla esistenza di una condizione patologica, a cui lo stesso ha posto prontamente rimedio, iniziando un percorso terapeutico riabilitativo presso il S.E.R.D. di RC (Benevento) a partire dal 02.05.2018 e conclusosi con esito positivo. La ludopatia è infatti considerata un “disturbo borderline della personalità riferibile all’incontenibile impulso al gioco d’azzardo” (Cass. Pen., Sez. II, sentenza 13 ottobre 2016, n. 44659). In secondo luogo, non ha tenuto conto del comportamento ineccepibile tenuto dal ricorrente nel periodo di reintegrazione a mansioni diverse, intervenuta allo spirare del termine annuale di efficacia del primo provvedimento di sospensione, a titolo obbligatorio, emesso ai sensi dell’art. 915 co. 1 lett. c) D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) .”
Tutte le predette censure sono infondate.
Osserva il Collegio che il provvedimento disciplinare impugnato è congruamente e logicamente motivato, anche per relationem , attraverso il richiamo alla sentenza n. 31 emessa il 16 settembre 2021 nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., con la quale il Tribunale Militare di Napoli dichiarava l’odierno ricorrente colpevole dei capi di imputazione a lui ascritti per il reato di truffa continuata pluriaggravata (articoli 81 cpv. c.p. 234, commi 1 e 2; 47 n. 2 c.p.m.p.), condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione, alla sentenza n. 42 del 30 marzo 2022, divenuta irrevocabile in data 28 febbraio 2023 a seguito della pronuncia (in pari data) della Corte di Cassazione e acquisita il successivo 9 maggio, con la quale la Corte Militare di Appello, in parziale riforma della sentenza dì primo grado del Tribunale Militare di Napoli, previo riconoscimento del vizio parziale di mente dell'imputato, riduceva la pena a lui inflitta per il reato di truffa continuata pluriaggravata in anni 1 e mesi 10 di reclusione militare, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale e confermando, nel resto, la pena accessoria della rimozione, agli atti dell'inchiesta formale nei confronti del militare de quo e, in particolare, alla relazione finale del 29/06/2023, con la quale l'Ufficiale Inquirente riteneva fondato l’addebito contestato all’inquisito (evidenziando che la condotta perpetrata dal Sottufficiale ricorrente - che ha integrato la fattispecie di reato - “ è, senza ombra di dubbio, lesiva per il prestigio dell’Istituzione, non consona allo status di militare e, in aggiunta, alla dignità del grado rivestito e ai doveri relativi ” ed “ ha eroso il rapporto di fedeltà con l’Istituzione, fondamento degli obblighi del militare ”, nonché “ l’assoluta mancanza di esemplarità nella condotta dell’inquisito ” e “ un precedente provvedimento di consegna di rigore irrogato al Sottufficiale per “ripetuta negligenza nella custodia e nell’uso dei valori affidatigli”, nell’incarico di Assistente Amministrativo (sanzione inflitta nel 2000) ”, e ancora “ un assente senso di lealtà nei confronti dei colleghi e dei superiori con menzogne reiterate, funzionali alla manomissione dei dati, e raggiri, utili alla compromissione della documentazione amministrativa ”, e, infine, che “ la condotta del 1° Mar. -OMISSIS- non sia stata confacente alla dignità e al decoro del militare ”), nonché al verbale redatto in data 14/11/2023 della Commissione di disciplina, con il quale la nominata Commissione di Disciplina riteneva il ricorrente non meritevole di conservare il grado. Nel suddetto decreto ministeriale si evidenzia come la patologia sofferta dal Sottufficiale non sia idonea ad escludere la gravità dei fatti commessi sul piano disciplinare (anche considerato l’ingente danno cagionato all’Amministrazione militare, le modalità truffaldine utilizzate nel porre in essere le condotte illecite e la reiterazione delle condotte delittuose negli anni dal giugno 2014 all’ottobre 2017), nonché l’incidenza negativa dei medesimi fatti sul rapporto di lavoro del ricorrente (tale da compromettere irrimediabilmente il sodalizio fiduciario tra civis in armi e l’Istituzione militare) e sull’immagine e il prestigio delle Forze Armate. Si legge, in particolare, nella sintesi finale motivazionale del provvedimento impugnato: " Sottufficiale dell'Esercito italiano, dal giugno 2014 all'ottobre 2017, approfittando della sua funzione amministrativa di addetto al contante e inducendo in errore l'Amministrazione Militare, redigeva falsa documentazione amministrativa, contabile e informatica predisponendo pagamenti in suo favore, procurandosi così un ingiusto profitto, in danno dell'Amministrazione stessa, di valore complessivamente pari a 197.434,16 euro. Fatto accertato il 9 febbraio 2018 in Capua (CE). Tali condotte, per le quali è stata già accertata la responsabilità penale, nell'arrecare un grave nocumento al prestigio e all'immagine dell'Istituzione Militare, sono così fortemente censurabili anche sotto l'aspetto disciplinare da risultare incompatibili con la permanenza nel grado, perché poste in essere in netto contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e agli obblighi di correttezza connessi allo status di militare, che comporta l’obbligo di tenere in ogni circostanza un comportamento esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate e di astenersi dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro ."
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1392 del Codice dell’Ordinamento Militare, poiché “ Nel caso in esame, il procedimento si è concluso oltre il termine di giorni 270 previsto dalla legge. Invero, il dies a quo deve essere individuato nel giorno della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (28.02.2023) che ha determinato l’irrevocabilità della sentenza n. 42/2022 della Corte Militare di Appello ”, atteso che “ Dal combinato disposto degli artt. 70 D.Lgs. n. 150/2009 e 1392 C.O.M. deriva che la cancelleria del giudice ha l’obbligo di comunicare il dispositivo di sentenza all’amministrazione, mentre su quest’ultima grava l’onere di attivarsi sollecitamente per richiederne copia integrale ”.
Anche la predetta censura è destituita di fondamento.
Giova ricordare che l’art. 1392 (“ Termini del procedimento disciplinare di stato ”) del D. Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) recita, al primo comma, che “ Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia gia' proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione ” e, al terzo comma, che “ Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione ”.
Pertanto, nel caso di specie, non sussiste la violazione dei termini dell’azione disciplinare ex art. 1392 del D. Lgs. n. 66/2010, tenuto conto, da un lato, che la norma in questione prevede espressamente che il dies a quo per la conclusione del procedimento disciplinare deve essere individuato nel giorno in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili (09/05/2023), e non nel giorno della pubblicazione della sentenza di che trattasi (nella specie, la sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 28/02/2023), e, dall’altro lato, che la P.A. resistente afferma che “ l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale e formale (da parte dell’Ufficio Giudiziario) della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte Militare di Appello, in data 9 maggio 2023, con presa in carico in pari data ” e che ciò non è contestato dal ricorrente, il quale, comunque, non allega, e né tantomeno prova, che la conoscenza integrale della predetta sentenza sarebbe avvenuta in data antecedente.
Ne deriva che il procedimento disciplinare di stato di cui trattasi, istaurato a seguito di giudizio penale con la contestazione degli addebiti al ricorrente in data 26/05/2023 (entro 90 giorni dalla data di formale ricezione della copia integrale della sentenza della Corte di Cassazione), si è concluso con il provvedimento finale impugnato del 29/12/2023, entro 270 giorni dalla data in cui l’Amministrazione datrice di lavoro ha avuto conoscenza integrale della citata sentenza della Corte di Cassazione.
3. - Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta l’estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 90 giorni di cui all’art. 1392, comma 4, del Codice dell’Ordinamento Militare senza l’adozione di alcun atto di procedura, poiché “ nel caso in esame, come si evince dal Decreto Ministeriale n. M_D AB05933REG2023 0770091 del 29.12.2023, tra l’atto del 13 luglio 2023 con cui veniva disposto il deferimento del militare e l’atto del 06 novembre con cui veniva convocata la seduta della commissione di disciplina per il 14 novembre, sono decorsi circa quatto mesi. Non hanno alcuna rilevanza gli atti del 18 settembre 2023 e del 27 settembre 2023, con i quali veniva disposta la convocazione e poi il differimento della convocazione della commissione di disciplina ”.
Anche la predetta censura è infondata.
Premesso che l’art. 1392, comma 4, del Codice dell’Ordinamento Militare recita che “ In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta ”, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, al fine di interrompere il termine di 90 giorni, è necessario e sufficiente ogni atto con il quale l’Amministrazione esprima la volontà di portare avanti il procedimento, ancorché di natura endoprocedimentale e di rilievo interno ( ex multis , T.A.R. Lazio, Sezione I bis , 03/03/2021, n. 2593). Sicché, nella specie, il suddetto termine di 90 giorni è stato interrotto con l’atto del 18 settembre 2023, con cui veniva convocata la seduta della Commissione di disciplina per il successivo 26 ottobre e dagli atti del 27 settembre e del 6 novembre 2023, con i quali la suddetta convocazione veniva differita rispettivamente in data 7 novembre e 14 novembre 2023, atti tutti che manifestano in maniera inequivocabile la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento disciplinare.
4. - Con il quarto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che “ L’atto del 23.05.2023, con il quale il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito disponeva l’apertura di un’inchiesta formale nei confronti del militare de quo è viziato per travisamento dei fatti ed eccesso di potere. Invero, come si evince dall’atto, si premette che il militare sarebbe stato condannato per peculato militare continuato aggravato, mentre è stato condannato al reato di truffa, connotato di minor disvalore. Una siffatta premessa ha condizionato anche l’attività dell’Ufficiale Inquirente, con conseguente ripercussione su tutti gli atti successivi. ”.
Anche la predetta censura è destituita di fondamento, in quanto l’errore materiale contenuto nell’ordine di inchiesta non ha influito sulla regolarità sostanziale dell’intera procedura disciplinare, sia perché l’Autorità disponente l’inchiesta ha effettuato prontamente la rettifica dell’errore, disponendo, con Atto del 29/05/2023, l’integrazione dell’addebito con la dicitura “ riqualificato in truffa continuata pluriaggravata dal Giudice di prime cure ” dopo “ peculato militare continuato aggravato ” (artt. 215, 47 n. 2, c.p.m.p. e 81 cpv c.p.), sia perché le sentenze pronunciate a carico del ricorrente sono state messe a disposizione dell’Ufficiale Inquirente, il quale ha potuto constatare da sé la corretta qualificazione dell’imputazione di che trattasi.
5. - Con il quinto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che “ Il provvedimento impugnato risulta altresì viziato per irragionevolezza, eccesso di potere e travisamento dei fatti, nella parte in cui si legge che la patologia sofferta dal militare non sia idonea a escludere di per se la gravissima antigiuridicità disciplinare della condotta illecita consumata dal medesimo ”, nonché la violazione dell’art. 1355 C.O.M., ovvero del principio di proporzionalità.
Tutte le predette censure sono infondate.
Giova ricordare che l’art. 1355, comma 1, del C.O.M. recita che “ Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa ” e che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ l’individuazione della sanzione applicabile in ragione dell’illecito disciplinare commesso ed accertato costituisce, nell’ambito delle indicazioni fornite dal legislatore, espressione di potere discrezionale dell’amministrazione, censurabile da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità, solo per difetto di motivazione ovvero per eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza. Ciò comporta che il sindacato del giudice – onde non debordare in una non consentita invasione della sfera del cd. “merito”, riservata all’amministrazione – deve esplicarsi nella verifica della eventuale presenza di tali figure sintomatiche di eccesso di potere attraverso un esame dell’iter seguito dall’amministrazione, escludendosi ogni sostituzione e/o sovrapposizione di criteri valutativi diversi ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 marzo 2018, n. 1507), ovvero “ il giudizio disciplinare nei confronti del personale delle forze dell'ordine si svolge con ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicché, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 08/04/2010, n. 914), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la particolare gravità dei fatti/reati ascritti a carico del ricorrente, nonostante la patologia sofferta dal militare (che non esclude la gravità dei predetti fatti/reati, anche considerato l’ingente danno cagionato all’Amministrazione militare, le modalità truffaldine utilizzate nel porre in essere le condotte illecite e la reiterazione delle condotte delittuose negli anni dal giugno 2014 all’ottobre 2017), rendono giustificabile, secondo criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, la sanzione disciplinare inflitta della perdita del grado per rimozione, che “ comporta la cessazione del rapporto d'impiego con l'Amministrazione per tale causa, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 923, commi 1, lettera i) del Codice dell'Ordinamento Militare e l'iscrizione d'ufficio del Primo Maresciallo -OMISSIS-nel ruolo dei militari di Truppa in congedo dell'Esercito Italiano senza alcun grado (Soldato), in forza dell'articolo 861, comma 3 del predetto Codice ”. In altri termini, la sanzione disciplinare irrogata con il decreto ministeriale impugnato (perdita del grado) è espressione ragionevole della discrezionalità della P.A. in subiecta materia e non appare sproporzionata, alla stregua della predetta sentenza della Corte militare di appello n. 42 del 30 marzo 2022, divenuta irrevocabile in data 28 febbraio 2023, nonché della autonoma valutazione fatta dalla P.A. circa la gravità del comportamento tenuto dal ricorrente da un punto di vista disciplinare, a prescindere dai risvolti penalistici; elementi tutti che rendono giustificabile, secondo criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente dalla P.A., nell’ambito della valutazione discrezionale ad essa spettante nella materia de qua .
6. - Con il sesto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che “ La motivazione del provvedimento della perdita del grado si pone in contrasto con quanto ritenuto dall’amministrazione, allorché eseguiva la sentenza del TAR con la riammissione in servizio del sottufficiale ”.
Anche la predetta censura è destituita di fondamento, ove si consideri che la decisione della Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Giudice Amministrativo, che aveva annullato il decreto di sospensione facoltativa dall’impiego adottato nei confronti del ricorrente, è una mera valutazione di opportunità/strategia giudiziaria, che nulla ha a che vedere con la valutazione di merito poi espressa dalla Amministrazione in sede disciplinare.
7. - Con il settimo motivo di gravame, il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per l’asserita concessione, nell’atto di contestazione degli addebiti notificato al ricorrente in data 26/05/2023, di un termine a difesa inferiore a quello genericamente stabilito dalla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari”, di cui alla sesta edizione della circolare del Ministero della difesa richiamata espressamente nella nota di avvio del procedimento disciplinare, ove è previsto che “ l’inquisito è avvertito che entro il termine di 10 giorni dalla presa visione degli atti potrà presentare giustificazioni e documenti, chiedere la produzione di atti o fare istanza per indagini o per l’esame di persone ”.
La predetta censura è infondata.
Osserva, infatti, il Collegio che, come efficacemente rilevato dalla Amministrazione resistente nella memoria difensiva del 02/04/2024, e comprovato dalla documentazione depositata “ - il termine generico previsto dalla richiamata circolare non è perentorio ed è suscettibile di estensione qualora l’interessato ne faccia richiesta (nella specie non pervenuta); - in data 09.06.2023, dopo aver acquisito agli atti le memorie difensive presentate dal -OMISSIS- e aver dichiarato chiusa la prima fase dell’istruttoria, l’Ufficiale Inquirente concedeva all’inquisito un ulteriore termine per la presentazione di argomenti a discolpa (doc. 20); facoltà, questa, di cui l’interessato non ha inteso avvalersi, a riprova del fatto che l’originario termine concesso per la difesa (di 9 giorni anziché 10) fosse in ogni modo congruo; ”.
Risulta pertanto che al ricorrente si stata prospettata la possibilità di avere un ulteriore termine sino al 22/06/2023 per la presentazione di ulteriori argomenti a discolpa, dopo aver preso nuovamente visione di tutti gli atti e della relazione conclusiva (cfr. doc. 20), termine che poi il ricorrente non ha richiesto, il che consente di ritenere che nessuna violazione del principio di difesa sia stata commessa.
8. - Per tutto quanto innanzi riportato, il ricorso va respinto.
9. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero della Difesa, nella misura di euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LA AD, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
AN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AB | MA LA AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.