TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1266
TAR
Decreto cautelare 25 marzo 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
>
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione - Violazione dell’art. 27 co. 2 della Costituzione

    Il Collegio ha ritenuto il provvedimento disciplinare congruamente motivato, anche per relationem, richiamando le sentenze penali e gli atti dell'inchiesta formale, evidenziando la gravità dei fatti, il danno all'immagine dell'Istituzione e l'incompatibilità con la permanenza nel grado, nonostante la patologia.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1392 del COM - Eccesso di potere - Violazione del principio del giusto procedimento

    La norma prevede che il termine decorra dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile. L'amministrazione ha avuto conoscenza formale della sentenza il 9 maggio 2023, e il procedimento si è concluso entro 270 giorni da tale data.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1392 comma 4 COM - Eccesso di potere - Violazione del principio del giusto procedimento

    Il termine di 90 giorni è interrotto da ogni atto con cui l'Amministrazione esprime la volontà di portare avanti il procedimento. Atti come la convocazione e il differimento della seduta della commissione di disciplina hanno interrotto tale termine.

  • Rigettato
    Eccesso di potere - Travisamento dei fatti

    L'errore materiale nell'ordine di inchiesta non ha influito sulla regolarità sostanziale della procedura, essendo stato prontamente rettificato e avendo l'Ufficiale Inquirente potuto verificare la corretta qualificazione dell'imputazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1355 COM - Difetto di proporzionalità - Eccesso di potere - Irragionevolezza - Travisamento dei fatti

    La gravità dei fatti, nonostante la patologia, giustifica la sanzione della perdita del grado per rimozione, in base ai criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, considerando il danno, le modalità truffaldine e la reiterazione delle condotte.

  • Rigettato
    Irragionevolezza - Contraddittorietà - Eccesso di potere

    La decisione dell'Amministrazione di eseguire la sentenza del TAR riguardante la sospensione facoltativa è una valutazione di opportunità giudiziaria e non incide sulla successiva valutazione di merito in sede disciplinare.

  • Rigettato
    Eccesso di potere - Violazione del giusto procedimento

    Il termine generico previsto dalla circolare non è perentorio e può essere esteso su richiesta. L'Ufficiale Inquirente ha concesso un ulteriore termine per la presentazione di argomenti a discolpa, dimostrando la congruità del termine originario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1266
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1266
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo