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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1305/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, EL
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1806/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 12/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229000304990000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229000304990000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 445/2024 depositato il
13/11/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 544/2023 depositata il 12/10/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, Sez. 3, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.29920229000304990, notificata il 16.02.2022, nei limiti e con riferimento esclusivo alle tasse automobilistiche non versate nell'anno 2014, ritenendo maturata la prescrizione triennale.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGE ha proposto appello deducendo l'inammissibilità del ricorso,
l'interruzione della prescrizione triennale per effetto dell'atto d'intimazione impugnato, ed infine la presentazione della domanda di definizione agevolata c.d. “Rottamazione quater” il 26/06/2023 alla quale ha fatto seguito l'adesione da parte dell'Agente per la riscossione il 03/10/2023.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché -in applicazione del criterio della “ragione più liquida” - la presentazione da parte del contribuente della domanda di definizione agevolata c.d. “Rottamazione quater” equivale all'ammissione sostanziale della sussistenza dell'obbligazione tributaria, non coperta da prescrizione, come peraltro dimostrato per tabulas dalla parte appellante.
Pertanto, l'appello è accolto. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione dei profili processuali della controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, EL
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1806/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 12/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229000304990000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229000304990000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 445/2024 depositato il
13/11/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 544/2023 depositata il 12/10/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, Sez. 3, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.29920229000304990, notificata il 16.02.2022, nei limiti e con riferimento esclusivo alle tasse automobilistiche non versate nell'anno 2014, ritenendo maturata la prescrizione triennale.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGE ha proposto appello deducendo l'inammissibilità del ricorso,
l'interruzione della prescrizione triennale per effetto dell'atto d'intimazione impugnato, ed infine la presentazione della domanda di definizione agevolata c.d. “Rottamazione quater” il 26/06/2023 alla quale ha fatto seguito l'adesione da parte dell'Agente per la riscossione il 03/10/2023.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché -in applicazione del criterio della “ragione più liquida” - la presentazione da parte del contribuente della domanda di definizione agevolata c.d. “Rottamazione quater” equivale all'ammissione sostanziale della sussistenza dell'obbligazione tributaria, non coperta da prescrizione, come peraltro dimostrato per tabulas dalla parte appellante.
Pertanto, l'appello è accolto. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione dei profili processuali della controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il Presidente