Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
La competenza a concedere ad imputato detenuto il permesso per visitare un familiare in gravi condizioni di salute spetta, nella fase processuale successiva alla pronuncia della condanna di primo grado e anteriore alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, al presidente del Collegio che ha giudicato l'imputato e ha pronunciato la relativa sentenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 38179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38179 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/09/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2392
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017099/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
MAG. SORV. NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE AGRIGENTO - CONFLITTO;
ORDINANZA del 03/05/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Iacoviello F. M., che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che sulla richiesta avanzata da Lo Giudice Vincenzo (imputato appellante e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere), per ottenere il permesso di recarsi a visitare un familiare versante in precarie condizioni di salute, il Presidente del Tribunale di Agrigento - quale giudice che aveva pronunziato la sentenza di condanna di primo grado - declinava la propria competenza, affermando che la richiesta doveva essere valutata dal Magistrato di sorveglianza di Napoli ai sensi dell'art. 30 ord. pen. e art. 11 ord. pen., comma 2;
che quest'ultimo, a sua volta, rilevava il conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione sull'assunto che, rivestendo l'istante la qualità di imputato e non di condannato, la competenza a delibare la relativa richiesta spettava al giudice procedente che aveva la materiale disponibilità del processo: nella specie, il Tribunale di Agrigento non essendo stato ancora instaurato il procedimento d'appello;
che il conflitto dev'essere risolto affermando la competenza del presidente del Tribunale di Agrigento, poiché - giusta l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia -, nella fase processuale successiva alla pronuncia di condanna di primo grado e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, competente a concedere il permesso è il presidente del collegio che ha giudicato l'imputato ed ha pronunziato la suddetta sentenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 ord. pen. e art. 11 ord. pen., comma 2, art. 590 c.p.p. e art. 91 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Presidente del Tribunale di Agrigento cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008