CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 16664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16664 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. GIULIO MONFERINI, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti di AN LI in ordine al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., a lui contestato per aver detenuto un documento falso valido per l'espatrio, vale a dire una carta d'identità intestata a SO LL sulla quale era apposta la fotografia di AN LI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16664 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/03/2026 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, poiché la Corte ne avrebbe affermato l'applicazione solo sula base del mero dato dei precedenti penali, affermando illogicamente la sussistenza di uno specifico legame tra le condotte pregresse e quelle attuali, ignorando da un lato la diminuzione della gravità delle condotte contestate al ricorrente, partite da un reato associativo nel 2001 e giunte a una violazione dell'art. 497-bis cod. pen. nel caso di specie, con una causale peraltro di ridotto disvalore, e dall'altro il comportamento rispettoso e collaborativo tenuto nei confronti degli agenti operanti, certamente in rotta con una personalità meritevole di recidiva anche alla luce della donazione fatta all'Opera nazionale di assistenza orfani militari dell'Arma dei Carabinieri. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione delle pene sostitutive, poiché la Corte avrebbe ricavato dai precedenti penali una "comprovata idiosincrasia del prevenuto verso le prescrizioni legittimamente imposte", dimenticando però di aver dato atto poche righe prima dell'avvenuta espiazione, da parte del ricorrente, di una pena detentiva in regime di misura alternativa senza che sia incorso in alcuna violazione ed anzi beneficiando della liberazione anticipata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, che ha lamentato inosservanza di legge penale e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva pluriaggravata e reiterata, è generico e manifestamente infondato. Il diritto vivente insegna che il giudice può attribuire rilievo all'istituto de quo quando ritenga che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, tenuto conto della natura e delle modalità dei reati, del grado di offensività e dell'epoca di consumazione dei medesimi (Sez. U n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 e, in motivazione, Sez. U n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò); è bensì sufficiente che, al momento della consumazione del reato, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, purché espressivi di una maggiore pericolosità sociale, aspetto, 2 quest'ultimo, che deve essere oggetto di specifica ed adeguata motivazione (in motivazione, Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; in motivazione, Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, Schettino). L'apprezzamento attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). E tale dovere motivazionale può risultare sufficientemente adempiuto nel caso in cui, sia pure con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che, in concreto, la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 2, n. 34823 del 16/10/2025, Nicolì, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). La sentenza d'appello si è espressa, con giudizio di fatto e proposizioni debitamente chiare e rispettose dei principi di diritto da tempo delineati in giurisprudenza, sul nesso di "continuità", sotto il profilo dell'intensità del periculum, tra i precedenti penali e l'ultimo reato sub judice, esaltando la molteplicità e rilevanza dei precedenti penali, valutando recessivo il dato della cesura temporale rispetto all'ultima delle condanne, in considerazione della lunga detenzione patita, e rimarcando, per il suo rilievo sintomatico, la gravità della condotta oggetto della regiudicanda, accompagnata dall'accertato possesso di materiale ragionevolmente destinato alla contraffazione di altri documenti d'identità. La ragione di ricorso ha opposto, nella sostanza, assertive note di dissenso, che sfuggono ad un esauriente confronto con gli argomenti così esposti. 3.11 secondo motivo, con cui si è censurato il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena, è inammissibile. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); e la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere 3 rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (ex multis, sez.3, n.20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630). Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01; da ultimo, Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 - 01). Osserva allora il collegio che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive risulta formulata in termini aspecifici, senza indicazione di elementi a sostegno: il motivo di gravame, richiamato nella parte motiva della decisione della Corte territoriale, è circoscritto alla generica considerazione in base alla quale "la norma [di cui all'art. 20 bis cod. pen.] riserva l'ingresso in carcere a coloro che hanno commesso reati di particolare allarme sociale", tra i quali non sarebbe da annoverarsi il ricorrente che potrebbe "ricevere - per lo scarso allarme sociale del reato commesso - trattamento maggiormente favorevole". Il motivo di ricorso, a sua volta, ha agitato vaghi toni di disapprovazione della decisione reiettiva della richiesta, con l'allegazione di un esemplare del certificato penale da cui emerge l'esito positivo della misura alternativa al regime carcerario, scontata in relazione all'ultimo delitto per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile. Formulando una richiesta priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, il ricorrente ha presentato un'istanza connotata da originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sostituzione delle pene detentive brevi è, infatti, rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Questo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art.53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 - 01), è valido anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen.» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 4 01). Alla luce di questi principi l'appellante aveva l'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni inerenti al proprio caso (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv. 287820 - 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Rv. 287460 - 01), anche con le indicazioni funzionali al vaglio di meritevolezza dell'una o dell'altra pena sostitutiva e, in ogni caso, con le allegazioni necessarie a privilegiare il ricorso alla pena sostitutiva, piuttosto che alla sanzione detentiva ordinaria, in prospettiva di rieducazione;
il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo la calibrazione della consistenza della risposta data, sul punto, dalla Corte territoriale (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157 - 01; Sez. 4 n. 26830 del 02/07/2025 n. m.), che, in ogni caso, ha ripercorso la ricca biografia penale dell'imputato, che ha riportato condanna anche per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di valenza eloquente ai fini della valutazione di "comprovata idiosincrasia" per il rispetto delle regole imposte dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell'importo di euro 3000 a beneficio della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. GIULIO MONFERINI, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti di AN LI in ordine al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., a lui contestato per aver detenuto un documento falso valido per l'espatrio, vale a dire una carta d'identità intestata a SO LL sulla quale era apposta la fotografia di AN LI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16664 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/03/2026 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, poiché la Corte ne avrebbe affermato l'applicazione solo sula base del mero dato dei precedenti penali, affermando illogicamente la sussistenza di uno specifico legame tra le condotte pregresse e quelle attuali, ignorando da un lato la diminuzione della gravità delle condotte contestate al ricorrente, partite da un reato associativo nel 2001 e giunte a una violazione dell'art. 497-bis cod. pen. nel caso di specie, con una causale peraltro di ridotto disvalore, e dall'altro il comportamento rispettoso e collaborativo tenuto nei confronti degli agenti operanti, certamente in rotta con una personalità meritevole di recidiva anche alla luce della donazione fatta all'Opera nazionale di assistenza orfani militari dell'Arma dei Carabinieri. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione delle pene sostitutive, poiché la Corte avrebbe ricavato dai precedenti penali una "comprovata idiosincrasia del prevenuto verso le prescrizioni legittimamente imposte", dimenticando però di aver dato atto poche righe prima dell'avvenuta espiazione, da parte del ricorrente, di una pena detentiva in regime di misura alternativa senza che sia incorso in alcuna violazione ed anzi beneficiando della liberazione anticipata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, che ha lamentato inosservanza di legge penale e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva pluriaggravata e reiterata, è generico e manifestamente infondato. Il diritto vivente insegna che il giudice può attribuire rilievo all'istituto de quo quando ritenga che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, tenuto conto della natura e delle modalità dei reati, del grado di offensività e dell'epoca di consumazione dei medesimi (Sez. U n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 e, in motivazione, Sez. U n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò); è bensì sufficiente che, al momento della consumazione del reato, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, purché espressivi di una maggiore pericolosità sociale, aspetto, 2 quest'ultimo, che deve essere oggetto di specifica ed adeguata motivazione (in motivazione, Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; in motivazione, Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, Schettino). L'apprezzamento attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). E tale dovere motivazionale può risultare sufficientemente adempiuto nel caso in cui, sia pure con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che, in concreto, la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 2, n. 34823 del 16/10/2025, Nicolì, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). La sentenza d'appello si è espressa, con giudizio di fatto e proposizioni debitamente chiare e rispettose dei principi di diritto da tempo delineati in giurisprudenza, sul nesso di "continuità", sotto il profilo dell'intensità del periculum, tra i precedenti penali e l'ultimo reato sub judice, esaltando la molteplicità e rilevanza dei precedenti penali, valutando recessivo il dato della cesura temporale rispetto all'ultima delle condanne, in considerazione della lunga detenzione patita, e rimarcando, per il suo rilievo sintomatico, la gravità della condotta oggetto della regiudicanda, accompagnata dall'accertato possesso di materiale ragionevolmente destinato alla contraffazione di altri documenti d'identità. La ragione di ricorso ha opposto, nella sostanza, assertive note di dissenso, che sfuggono ad un esauriente confronto con gli argomenti così esposti. 3.11 secondo motivo, con cui si è censurato il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena, è inammissibile. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); e la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere 3 rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (ex multis, sez.3, n.20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630). Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01; da ultimo, Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 - 01). Osserva allora il collegio che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive risulta formulata in termini aspecifici, senza indicazione di elementi a sostegno: il motivo di gravame, richiamato nella parte motiva della decisione della Corte territoriale, è circoscritto alla generica considerazione in base alla quale "la norma [di cui all'art. 20 bis cod. pen.] riserva l'ingresso in carcere a coloro che hanno commesso reati di particolare allarme sociale", tra i quali non sarebbe da annoverarsi il ricorrente che potrebbe "ricevere - per lo scarso allarme sociale del reato commesso - trattamento maggiormente favorevole". Il motivo di ricorso, a sua volta, ha agitato vaghi toni di disapprovazione della decisione reiettiva della richiesta, con l'allegazione di un esemplare del certificato penale da cui emerge l'esito positivo della misura alternativa al regime carcerario, scontata in relazione all'ultimo delitto per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile. Formulando una richiesta priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, il ricorrente ha presentato un'istanza connotata da originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sostituzione delle pene detentive brevi è, infatti, rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Questo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art.53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 - 01), è valido anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen.» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 4 01). Alla luce di questi principi l'appellante aveva l'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni inerenti al proprio caso (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv. 287820 - 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Rv. 287460 - 01), anche con le indicazioni funzionali al vaglio di meritevolezza dell'una o dell'altra pena sostitutiva e, in ogni caso, con le allegazioni necessarie a privilegiare il ricorso alla pena sostitutiva, piuttosto che alla sanzione detentiva ordinaria, in prospettiva di rieducazione;
il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo la calibrazione della consistenza della risposta data, sul punto, dalla Corte territoriale (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157 - 01; Sez. 4 n. 26830 del 02/07/2025 n. m.), che, in ogni caso, ha ripercorso la ricca biografia penale dell'imputato, che ha riportato condanna anche per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di valenza eloquente ai fini della valutazione di "comprovata idiosincrasia" per il rispetto delle regole imposte dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell'importo di euro 3000 a beneficio della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2026