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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO AO ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 801/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8002/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3708/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il diniego di rimborso IMU per gli anni 2019, 2020, 2021 opposto dal Comune di Roma alle relative istanze del contribuente.
In particolare il contribuente ha dedotto di aver erroneamente versato l'imposta relativa all'immobile sito in Indirizzo_1 che dal 2019 costituisce l'abitazione principale del ricorrente e, come tale, esente da IMU in quanto abitazione A/2 non di lusso, producendo all'uopo certificato di residenza storico.
Il comune di Roma non si è costituito in primo grado nonostante la regolare notifica del ricorso.
Con sentenza n. 8002/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso del De
Ricorrente_1.
Ricorrente 1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore _2 e dell'Avv. Difensore_1
L'appellato Comune si è costituito in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
|| Ricorrente_1 con i motivi di impugnazione lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non sufficientemente provato da parte del Ricorrente_1 la destinazione dell'immobile ad abitazione principale atteso che, a detta del primo giudice, tale prova non può evincersi solo dal certificato di residenza ma il contribuente avrebbe dovuto produrre ulteriore documentazione, come ad es. le fatture per i consumi delle utenze, attestanti l'effettività dell'utilizzo dell'abitazione quale abitazione principale ai fini dell'esenzione dal pagamento IMU.
Il motivo è fondato. In considerazione del fatto che l'esenzione IMU per la prima casa è una norma di favore per il contribuente, spetta allo stesso dimostrare la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell'agevolazione e non è sufficiente che lo stesso abbia dimostrato di essere residente anagraficamente nell'immobile per il quale chiede l'esenzione ma deve altresì provare che in detto immobile lo stesso abbia la residenza abituale (Cass. sez V ord. n. 9797/2025), prova che può essere fornita con ogni mezzo sia documentale (es. fatture utenze) che testimoniale.
Nel caso in esame risulta agli atti che il contribuente ha prodotto in primo grado solo il certificato di residenza storico, documento attestante soltanto la sua residenza anagrafica nell'immobile per il quale ha richiesto l'esenzione IMU, ma non ha fornito prova del fatto di avere in detto immobile la propria dimora abituale non avendo prodotto alcun documento come ad esempio le fatture per i consumi delle utenze elettriche, acqua che confermi l'effettiva dimora del ricorrente in detto immobile.
Le fatture attestanti i consumi delle utenze domestiche sono state prodotte solo in grado di appello, attestando l'effettiva dimora del contribuente nell'immobile per il quale chiede l'esenzione dall'IMU, in considerazione dell'entità dei consumi che dimostra che l'immobile è effettivamente abitato dal ricorrente il quale, peraltro, ha dimostrato di svolgere attività quale Vice Prefetto presso la Prefettura di
Roma, produzione che il Collegio ritiene quindi indispensabili per la decisione e, conseguentemente, ammissibili, ragion per cui può essere superata la preclusione della produzione di nuove prove in appello di cui all'art. 58 c. 1 del d.lgs n. 546/92.
Conclusivamente, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere accolto e, in riforma della impugnata sentenza n. 8002/2024 della CGT di primo grado di Roma, deve essere dichiarato illegittimo il diniego opposto dal Comune di Roma avverso l'istanza di rimborso proposta da Ricorrente_1 dell'IMU versata relativamente agli anni 2019, 2020, 2021, con conseguente obbligo del
Comune di Roma alla restituzione degli importi versati dal contribuente e non dovuti per gli anni suindicati pari a complessivi € 5.159,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In considerazione della particolarità della questione e della produzione da parte dell'appellante dei documenti indispensabili per la decisione solo in fase di impugnazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore II Presidente
Dott. Luigi Birritteri Dott. Paolo Andrea Taviano
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO AO ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 801/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8002/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3708/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il diniego di rimborso IMU per gli anni 2019, 2020, 2021 opposto dal Comune di Roma alle relative istanze del contribuente.
In particolare il contribuente ha dedotto di aver erroneamente versato l'imposta relativa all'immobile sito in Indirizzo_1 che dal 2019 costituisce l'abitazione principale del ricorrente e, come tale, esente da IMU in quanto abitazione A/2 non di lusso, producendo all'uopo certificato di residenza storico.
Il comune di Roma non si è costituito in primo grado nonostante la regolare notifica del ricorso.
Con sentenza n. 8002/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso del De
Ricorrente_1.
Ricorrente 1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore _2 e dell'Avv. Difensore_1
L'appellato Comune si è costituito in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
|| Ricorrente_1 con i motivi di impugnazione lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non sufficientemente provato da parte del Ricorrente_1 la destinazione dell'immobile ad abitazione principale atteso che, a detta del primo giudice, tale prova non può evincersi solo dal certificato di residenza ma il contribuente avrebbe dovuto produrre ulteriore documentazione, come ad es. le fatture per i consumi delle utenze, attestanti l'effettività dell'utilizzo dell'abitazione quale abitazione principale ai fini dell'esenzione dal pagamento IMU.
Il motivo è fondato. In considerazione del fatto che l'esenzione IMU per la prima casa è una norma di favore per il contribuente, spetta allo stesso dimostrare la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell'agevolazione e non è sufficiente che lo stesso abbia dimostrato di essere residente anagraficamente nell'immobile per il quale chiede l'esenzione ma deve altresì provare che in detto immobile lo stesso abbia la residenza abituale (Cass. sez V ord. n. 9797/2025), prova che può essere fornita con ogni mezzo sia documentale (es. fatture utenze) che testimoniale.
Nel caso in esame risulta agli atti che il contribuente ha prodotto in primo grado solo il certificato di residenza storico, documento attestante soltanto la sua residenza anagrafica nell'immobile per il quale ha richiesto l'esenzione IMU, ma non ha fornito prova del fatto di avere in detto immobile la propria dimora abituale non avendo prodotto alcun documento come ad esempio le fatture per i consumi delle utenze elettriche, acqua che confermi l'effettiva dimora del ricorrente in detto immobile.
Le fatture attestanti i consumi delle utenze domestiche sono state prodotte solo in grado di appello, attestando l'effettiva dimora del contribuente nell'immobile per il quale chiede l'esenzione dall'IMU, in considerazione dell'entità dei consumi che dimostra che l'immobile è effettivamente abitato dal ricorrente il quale, peraltro, ha dimostrato di svolgere attività quale Vice Prefetto presso la Prefettura di
Roma, produzione che il Collegio ritiene quindi indispensabili per la decisione e, conseguentemente, ammissibili, ragion per cui può essere superata la preclusione della produzione di nuove prove in appello di cui all'art. 58 c. 1 del d.lgs n. 546/92.
Conclusivamente, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere accolto e, in riforma della impugnata sentenza n. 8002/2024 della CGT di primo grado di Roma, deve essere dichiarato illegittimo il diniego opposto dal Comune di Roma avverso l'istanza di rimborso proposta da Ricorrente_1 dell'IMU versata relativamente agli anni 2019, 2020, 2021, con conseguente obbligo del
Comune di Roma alla restituzione degli importi versati dal contribuente e non dovuti per gli anni suindicati pari a complessivi € 5.159,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In considerazione della particolarità della questione e della produzione da parte dell'appellante dei documenti indispensabili per la decisione solo in fase di impugnazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore II Presidente
Dott. Luigi Birritteri Dott. Paolo Andrea Taviano