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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 878/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, DI monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14959/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240173852703000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 (cf. CF_Ricorrente_1), residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Indirizzo_1 presso lo studio legale dell'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1) che la rappresenta e difende giusta delega in atti, Email_1 , ha proposto l'annullamento, previa sospensione ex art.47 comma III D.lgs n°546/1992 della cartella di pagamento n°
09720240173852703000, notificata in data 20.6.2024 da Agenzia Entrate Riscossione, scaturente dall'Avviso di Liquidazione dell'Imposta n°2021/003/OR/000002467/0/001, notificata in data 6.4.2023 dall'Agenzia delle Entrate di Roma 2, riferentesi all'imposta di registro atti giudiziari relativa all'Ordinanza di
Convalida di sfratto per morosità n°2518/2021, rep.n°2467/2021, resa dal Tribunale di Roma in data 5.1.2021 non trattandosi, a suo parere di atto soggetto a registrazione ex art.37 DPR n°131/1986.
Segnatamente, per la sola convalida di sfratto per morosità non seguita dalla contestuale emissione di decreto ingiuntivo per canoni locativi scaduti o in scadenza e relativi oneri accessori, non ricorrerebbe l'obbligo di registrazione e l'applicazione dell'imposta, anche a norma dell'art. 37 DPR n. 131/198
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.P.I contestando in fatto ed in diritto l'avverso gravame di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Nel merito va disatteso.
L'art. 37 DPR 131/1986 prevede che: “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio … sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”.
Ai sensi dell'art. 20 del DPR 131/1986 cit l'imposta di registro : “... è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".
L'imposta di registro è prescritta per gli atti giudiziari che definiscono anche parzialmente il giudizio e nella specie la convalida di sfratto rappresenta un provvedimento che conclude un procedimento contenzioso decidendo la risoluzione del contratto di locazione e l'ordine di rilascio in favore del conduttore. Essa è suscettibile di giudicato e nel caso in esame contempla anche la condanna alle spese di giudizio.
Secondo la giurisprudenza di merito del Tribunale di Roma e sulla scorta dei fondamentali principi della
Suprema Corte di Cassazione - sentenza Cass. n. 17049/2017, qualora le predette ordinanze abbiano carattere definitorio del contenzioso con condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., per le stesse, opera il regime della tassazione.
Il gravame dev'essere respinto e la parte ricorrente condannata al pagamento dei compensi nei confronti dell'Ufficio costituito vittorioso, con applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, tenuto conto della riduzione ex art. 15 comma art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al versamento dei compensi nei confronti della parte resistente che liquida in euro
200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 14.10.2025 Il
DI MA FL BB
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, DI monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14959/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240173852703000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 (cf. CF_Ricorrente_1), residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Indirizzo_1 presso lo studio legale dell'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1) che la rappresenta e difende giusta delega in atti, Email_1 , ha proposto l'annullamento, previa sospensione ex art.47 comma III D.lgs n°546/1992 della cartella di pagamento n°
09720240173852703000, notificata in data 20.6.2024 da Agenzia Entrate Riscossione, scaturente dall'Avviso di Liquidazione dell'Imposta n°2021/003/OR/000002467/0/001, notificata in data 6.4.2023 dall'Agenzia delle Entrate di Roma 2, riferentesi all'imposta di registro atti giudiziari relativa all'Ordinanza di
Convalida di sfratto per morosità n°2518/2021, rep.n°2467/2021, resa dal Tribunale di Roma in data 5.1.2021 non trattandosi, a suo parere di atto soggetto a registrazione ex art.37 DPR n°131/1986.
Segnatamente, per la sola convalida di sfratto per morosità non seguita dalla contestuale emissione di decreto ingiuntivo per canoni locativi scaduti o in scadenza e relativi oneri accessori, non ricorrerebbe l'obbligo di registrazione e l'applicazione dell'imposta, anche a norma dell'art. 37 DPR n. 131/198
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.P.I contestando in fatto ed in diritto l'avverso gravame di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Nel merito va disatteso.
L'art. 37 DPR 131/1986 prevede che: “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio … sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”.
Ai sensi dell'art. 20 del DPR 131/1986 cit l'imposta di registro : “... è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".
L'imposta di registro è prescritta per gli atti giudiziari che definiscono anche parzialmente il giudizio e nella specie la convalida di sfratto rappresenta un provvedimento che conclude un procedimento contenzioso decidendo la risoluzione del contratto di locazione e l'ordine di rilascio in favore del conduttore. Essa è suscettibile di giudicato e nel caso in esame contempla anche la condanna alle spese di giudizio.
Secondo la giurisprudenza di merito del Tribunale di Roma e sulla scorta dei fondamentali principi della
Suprema Corte di Cassazione - sentenza Cass. n. 17049/2017, qualora le predette ordinanze abbiano carattere definitorio del contenzioso con condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., per le stesse, opera il regime della tassazione.
Il gravame dev'essere respinto e la parte ricorrente condannata al pagamento dei compensi nei confronti dell'Ufficio costituito vittorioso, con applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, tenuto conto della riduzione ex art. 15 comma art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al versamento dei compensi nei confronti della parte resistente che liquida in euro
200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 14.10.2025 Il
DI MA FL BB