Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10843
CASS
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Estinzione del reato per prescrizione

    Il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo è un reato permanente. La prescrizione decorre dalla data di accertamento del fatto, se la contestazione è chiusa, come nel caso di specie, e non dalla cessazione della permanenza. La contestazione è stata formulata con riferimento alla data del 7/02/2011, pertanto il termine di prescrizione è scaduto il 7/02/2016.

  • Inammissibile
    Insussistenza presupposti per l'art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto inammissibile questo motivo in quanto estraneo al devolutum tracciato dai motivi d'impugnazione originari.

  • Inammissibile
    Identità dei fatti già giudicati

    La Corte ha ritenuto inammissibile questo motivo in quanto estraneo al devolutum tracciato dai motivi d'impugnazione originari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10843
    Data del deposito : 23 marzo 2026

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