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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 31/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU PE, Presidente
TE FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1143/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249008838775000 ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130017682274000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140034100805000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049447724000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150008241023000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150015366035000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160021184578000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160035597356000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170021859219000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180002186765000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180011606352000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180025192642000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190028992277000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190031195064000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200002142857000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200013305079000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200017278308000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210019309832000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210021464402000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057202100222637900000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210023185912000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210024549166000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220010962556000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2025 depositato il
07/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 1143/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720249008838775/000 del 3 maggio 2024 d'importo complessivo di euro 172.400,63 cui sono sottese n. 24 cartelle esattoriali relative, tranne una, a tributi di varia natura e a pretese di natura non tributaria (contributi i.v.s., inail e inps) relativi ai citati avvisi di addebito e alla cartella esattoriale n. 05720220022444622000.
Avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata il ricorrente lamenta la decadenza dalla potestà impositiva, la prescrizione, l'omessa rituale notificazione degli atti prodromici a quello odiernamente gravato, nonché di atti interruttivi degli effetti della prescrizione in relazione anche alle somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 546 del 1992 non avendo il ricorrente provveduto a notificare l'atto introduttivo del presente giudizio anche agli enti impositori.
Afferma, peraltro, l'intervenuta rituale notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa, rappresentando al contempo come al ricorrente siano state notificate comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 05776201500004142000; n.
05776201800000588000 notificata il 22.3.2018; n. 05776201900000329000 notificato il 24.7.2019; n.
05776202400000564000 notificato il 24.6.2024) un intimazione di pagamento n. 05720189000798534000 notificata il 13.6.2018 ed atto di pignoramento presso terzi n. 057842019000005214001 notificato il 3.4.2019, tutti relativi alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento nell'epigrafe indicata, con conseguente inammissibilità della domanda attore alternamente proposta per mancata impugnativa degli atti in positivi appena citati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene il ricorso non suscettibile di positiva definizione.
Ed invero, occorre osservare che la presente impugnativa risulta proposta avverso l'intimazione di pagamento cui sono sottese, come già evidenziato, cartelle esattoriali relative a crediti di natura tributaria.
Orbene, le riferite cartelle esattoriali, nonché le comunicazione preventive di iscrizione ipotecaria,
l'intimazione di pagamento e l'atto di pignoramento presso terzi, ancorchè siano stati regolarmente notificati, come da documentazione depositata in atti dalla Riscossione, non risultano essere stati impugnati dal ricorrente, nonostante fossero immediatamente lesivi della sfera giuridica soggettiva del contribuente, entro il prescritto termine decadenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Tale circostanza rende, dunque, definitiva e cristallizzata la pretesa impositiva che il ricorrente odiernamente contesta, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.
Non si può, conclusivamente, contestare la pretesa impositiva a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, allorquando il contribuente non abbia impugnato atti pregressi inerenti la medesima pretesa nel prescritto termine decadenziale sopra richiamato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in € 2500,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 31/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU PE, Presidente
TE FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1143/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249008838775000 ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130017682274000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140034100805000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049447724000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150008241023000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150015366035000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160021184578000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160035597356000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170021859219000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180002186765000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180011606352000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180025192642000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190028992277000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190031195064000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200002142857000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200013305079000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200017278308000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210019309832000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210021464402000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057202100222637900000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210023185912000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210024549166000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220010962556000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2025 depositato il
07/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 1143/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720249008838775/000 del 3 maggio 2024 d'importo complessivo di euro 172.400,63 cui sono sottese n. 24 cartelle esattoriali relative, tranne una, a tributi di varia natura e a pretese di natura non tributaria (contributi i.v.s., inail e inps) relativi ai citati avvisi di addebito e alla cartella esattoriale n. 05720220022444622000.
Avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata il ricorrente lamenta la decadenza dalla potestà impositiva, la prescrizione, l'omessa rituale notificazione degli atti prodromici a quello odiernamente gravato, nonché di atti interruttivi degli effetti della prescrizione in relazione anche alle somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 546 del 1992 non avendo il ricorrente provveduto a notificare l'atto introduttivo del presente giudizio anche agli enti impositori.
Afferma, peraltro, l'intervenuta rituale notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa, rappresentando al contempo come al ricorrente siano state notificate comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 05776201500004142000; n.
05776201800000588000 notificata il 22.3.2018; n. 05776201900000329000 notificato il 24.7.2019; n.
05776202400000564000 notificato il 24.6.2024) un intimazione di pagamento n. 05720189000798534000 notificata il 13.6.2018 ed atto di pignoramento presso terzi n. 057842019000005214001 notificato il 3.4.2019, tutti relativi alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento nell'epigrafe indicata, con conseguente inammissibilità della domanda attore alternamente proposta per mancata impugnativa degli atti in positivi appena citati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene il ricorso non suscettibile di positiva definizione.
Ed invero, occorre osservare che la presente impugnativa risulta proposta avverso l'intimazione di pagamento cui sono sottese, come già evidenziato, cartelle esattoriali relative a crediti di natura tributaria.
Orbene, le riferite cartelle esattoriali, nonché le comunicazione preventive di iscrizione ipotecaria,
l'intimazione di pagamento e l'atto di pignoramento presso terzi, ancorchè siano stati regolarmente notificati, come da documentazione depositata in atti dalla Riscossione, non risultano essere stati impugnati dal ricorrente, nonostante fossero immediatamente lesivi della sfera giuridica soggettiva del contribuente, entro il prescritto termine decadenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Tale circostanza rende, dunque, definitiva e cristallizzata la pretesa impositiva che il ricorrente odiernamente contesta, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.
Non si può, conclusivamente, contestare la pretesa impositiva a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, allorquando il contribuente non abbia impugnato atti pregressi inerenti la medesima pretesa nel prescritto termine decadenziale sopra richiamato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in € 2500,00 oltre oneri di legge.