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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11413 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22948/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cumulo di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CASTRONUOVO GIORGIO presso cui elettivamente domicilia
- RICORRENTE-
CONTRO
nata NAPOLI il 29/02/1964 C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARBONE PAOLA presso cui elettivamente domicilia
- RESISTENTE IN RICONVENZIONALE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali, con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2023 il sig. premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 07.07.2021 con la sig.ra ; Controparte_1
- che dall'unione tra i predetti non sono nati figli;
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo. All'esito chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
In data 15.02.2024 si costituiva la sig.ra la quale non si opponeva Controparte_1 alla pronuncia di separazione personale dei coniugi;
chiedeva in via riconvenzionale addebitarsi la separazione al marito e adottarsi le pronunce accessorie di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione.
Adottati i provvedimenti provvisori, espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi, all'udienza cartolare del 4.11.2025 le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui deducevano di aver raggiunto un accordo a totale definizione della controversia. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c. attesa la rinuncia delle parti alle rispettive domande di addebito formulata con note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.2025.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“- i coniugi e rinunciano espressamente alle reciproche Controparte_1 Parte_1 domande intendendo così rinunciare agli effetti delle rispettive azioni introduttive e di quelle formulate nel corso del giudizio;
- Convengono di compensare integralmente le spese di lite, restando ciascuna onerata alle competenze del proprio difensore”.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Giacchè con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 71, parte I,
s. sez. K, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
d) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
e) spese al definitivo. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Immacolata Cozzolino