TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/04/2026, n. 6368
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 30 giugno 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
>
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per contrasto con normativa UE e Costituzione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e al mantenimento dell'equilibrio dei bilanci pubblici, con un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di tutela della salute in un contesto di criticità economica. Non sussiste violazione del principio di irretroattività né del legittimo affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per irragionevolezza e violazione del principio di capacità contributiva

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la disciplina contiene gli elementi richiesti per la riserva di legge e ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza, ritenendo la misura proporzionata e finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell’IVA

    Il legislatore, consentendo la detrazione dell'IVA dai versamenti effettuati alle Regioni, ha garantito il rispetto del principio di neutralità dell'IVA.

  • Rigettato
    Illegittimità dei provvedimenti attuativi del payback

    Le linee guida del modello CE distinguono acquisti di beni e servizi; eventuali errate contabilizzazioni sono a livello aziendale. L'accordo Stato-Regioni del 2019, pur fissando un tetto uniforme ex post, è considerato ragionevole per il periodo 2015-2018, bilanciando prevedibilità e equità. Il mancato aggiornamento biennale dei tetti regionali è giustificato dalla ritardata attuazione del payback.

  • Rigettato
    Illegittimità dei provvedimenti attuativi del payback

    Le linee guida del modello CE distinguono acquisti di beni e servizi; eventuali errate contabilizzazioni sono a livello aziendale. L'accordo Stato-Regioni del 2019, pur fissando un tetto uniforme ex post, è considerato ragionevole per il periodo 2015-2018, bilanciando prevedibilità e equità. Il mancato aggiornamento biennale dei tetti regionali è giustificato dalla ritardata attuazione del payback.

  • Inammissibile
    Vizi propri degli atti regionali

    Le censure relative agli atti regionali sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la cognizione nella sfera di competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria ordinaria, poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non comportano esercizio di potere autoritativo.

  • Inammissibile
    Vizi propri degli atti regionali (motivi aggiunti)

    Le censure relative agli atti regionali sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la cognizione nella sfera di competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria ordinaria, poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non comportano esercizio di potere autoritativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/04/2026, n. 6368
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6368
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo