Art. 4.
Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.