Versione
10 marzo 1948
10 marzo 1948
>
Versione
16 febbraio 2001
16 febbraio 2001
Art. 49.
Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal ((Presidente della Regione)) che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.
Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal ((Presidente della Regione)) che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.