Articolo 49 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 48Articolo 50
Versione
10 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 49.
Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal ((Presidente della Regione)) che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001