Legge 24 novembre 2023, n. 187

Commentario1

  • 1Atti giudiziari: cosa sono, quali sono e come avviene la notifica
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 28 settembre 2024

Giurisprudenza2

  • 1TAR Torino, sez. III, sentenza 02/04/2025, n. 575
    Provvedimento: Pubblicato il 02/04/2025 N. 00575/2025 REG.PROV.COLL. N. 00116/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 116 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Società con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Auricchio, Valerio Mosca e Luca Casiraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro …
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    • equilibrio finanziario gestore·
    • invalidità caducante·
    • principio di proporzionalità·
    • esclusione oneri finanziari·
    • interesse ad agire·
    • improcedibilità ricorso·
    • capitalizzazione oneri finanziari·
    • regolazione ART·
    • invalidità derivata·
    • tariffa ferroviaria

  • 2Trib. Pisa, sentenza 19/06/2024, n. 57
    Provvedimento: R.G.P.U. n. 187/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pisa Sezione Procedure Concorsuali in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott. Luca Pruneti Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10/1/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Su ricorso proposto da (p.i. , pronunciato dal Tribunale di Pisa in Parte_1 P.IVA_1 data 17 ottobre 2016, in persona del Curatore, Sig. (c.f. ) Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Daniele Rossi (C.F.: ) …
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    • presentazione bilanci·
    • art. 121 CCII·
    • liquidazione giudiziale·
    • requisiti dimensionali·
    • stato di insolvenza·
    • insinuazione crediti·
    • art. 201 CCII·
    • art. 49 CCII·
    • accesso alle banche dati·
    • imprenditore commerciale·
    • nomina del curatore·
    • onere della prova

Versioni del testo

  • Art. 1. Istituzione della Settimana nazionale delle discipline
    scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche 1. La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.
    2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.  260.
    3. In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.
    4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all' art. 1:
    - La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
  • Art. 2.

    Finalita'

    1. La Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e' volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperita' della Nazione.
    2. Le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attivita' svolte nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalita':
    a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;
    b) valorizzare e consolidare le esperienze nell'ambito delle discipline STEM nel curriculum dello studente;
    c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunita' lavorative;
    d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
    e) promuovere corsi di formazione con modalita' innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;
    f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;
    g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;
    h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attivita' similari per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
    i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;
    l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
    m) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.
    3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, « Istruzione e ricerca », componente 1, « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita », e componente 2, « Dalla ricerca all'impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e' il seguente:
    «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). In vigore dal 4 luglio 2006 - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
    2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
    3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
    - Il testo dell' articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, e' il seguente:
    «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
    a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
    b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;
    c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
    2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.
    3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , e successive modificazioni, e' abrogato.
    4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
    5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»