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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE IU, RE
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030601722-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030601722-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030601722-2024 IRAP 2018 - sul ricorso n. 377/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T7ECO0600281-2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l.s. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7E030601722/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino e notificato il giorno 5 dicembre 2024, avente ad oggetto il controllo della posizione fiscale della società a fini I.re.s. ed I.v.a., per il periodo di imposta 2018.
La ricorrente svolge l'attività di elaborazione elettronica di dati fiscali, del lavoro, statistici, tecnici, contabili ed amministrativi. Dalla analisi dello scostamento tra i dati dichiarati dalla società e lo “spesometro integrato”, l'Ufficio ha rilevato l'utilizzo di fatture emesse dal fornitore Nominativo_1 per operazioni oggettivamente inesistenti, per euro 310.677,17, e di aver emesso nei confronti di altra società (Società_1 s.r.l.s.) fatture relative a prestazioni oggettivamente inesistenti;
la differenza tra i due valori è stata recuperata a tassazione.
Inoltre il recupero è stato effettuato anche in relazione agli ammortamenti per oneri pluriennali per i quali non è stata fornita adeguata documentazione giustificativa.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 comma 5 bis del D. lgs. 546/92 in tema di onere della prova, prova non fornita dall'Ufficio circa la inesistenza oggettiva delle operazioni passive. Ritiene che le argomentazioni dell'Ufficio attengono unicamente alla condotta dell'unico fornitore Nominativo_1, che forniva prestazioni di consulenza e di collaborazione;
pertanto, precisa la ricorrente, l'attività prestata non richiedeva affatto la presenza di una struttura particolareggiata, né di personale dipendente e, anche se riscontrata, non consentirebbe di ritenere oggettivamente inesistenti le prestazioni svolte nei confronti di Ric._1 s.r.l.s.
Nel merito del secondo rilievo operato dall'ufficio, la ricorrente precisa che si tratta di fatture emesse dal fornitore Nom._1, riportanti il cliente cui risulterebbe riferibile l'attività espletata, e che, essendo operazioni che riverberano la loro utilità anche in più annualità in corrispondenza dei ricavi, sono state registrate tra gli oneri pluriennali correttamente. Ne conseguirebbero le illegittime applicazioni di sanzioni previste per la partecipazione a frodi fiscali.
Si è costituita la predetta articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate, contestando tutte le motivazioni addotte dalla ricorrente e, per quanto attiene la problematica sollevata in merito alle sanzioni per le quali ha sollevato la applicazione retroattiva della normativa più favorevole introdotta dal D. Lgs. 87/2024, ne ritiene la assoluta inapplicabilità per espressa previsione normativa (art. 5 del citato decreto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminando l'atto di contestazione n. T7ECO0600281/2024, notificato alla Ricorrente_1 in data 18/12/2024, relativo alle sanzioni applicate relativamente alla emissione di fatture oggettivamente inesistenti, impugnato con ricorso iscritto al RGR n. 377/2025, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due processi, riunisce quest'ultimo ricorso al ricorso con n. di R.G.R. N. 264/2025.
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
La società ricorrente è stata sottoposta a controllo per la emersione di anomalie tra l'ammontare dei componenti reddituali negativi dichiarati/dedotti e l'importo complessivo delle operazioni passive registrate, così come ricostruito sulla base delle risultanze presenti nella banca dati “Spesometro Integrato”, prevista dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010
Le fatture emesse dalla società ricorrente, sono tutte rivolte alla Società_1 s.r.l.s., società avente lo stesso oggetto sociale della ricorrente nonché lo stesso legale rappresentante sig. Rappresentante_1. Le fatture ricevute dalla società ricorrente per euro 310.677,17, provengono da un solo fornitore Nominativo_1 che risulterebbe non aver mai versato imposte ed aver svolto le seguenti attività “commercio di parti per motocicli”,
“altre attività di lavori edili”, “intermediario del commercio di autovetture” che mal si attagliano all'oggetto delle fatture emesse nei confronti della ricorrente, che tra l'altro richiedono una competenza e una istruzione altamente specifica e una tempistica di esecuzione, per la mole dei lavori presuntivamente eseguiti, ben più ampia rispetto all'anno solare. Tutti questi elementi hanno correttamente indotto l'Ufficio a ritenere che le fatture ricevute da Nominativo_1 sono da considerarsi oggettivamente inesistenti e ideate unicamente per la creazione di costi in capo alla destinataria finale Società_1 S.r.l.s.
Ne conseguono l'indetraibilità dei costi, degli ammortamenti per immobilizzazioni immateriali, dell'I.VA.
Merita attenzione la eccezione sollevata dalla ricorrente circa la mancata applicazione del D.Lgs. n. 87/2024.
Questa Corte osserva che quanto stabilito dall'art. 5: “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”, rende inapplicabili al caso di specie tale normativa in quanto le violazioni contestate dall'Ufficio risultano poste in essere nell'annualità 2018. Anche la pretesa incostituzionalità della determinazione perentoria del dies a quo, trova il suo ostacolo dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte che con la Ordinanza n. 1274 del 19 gennaio 2025 ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.
La Corte, pertanto, respinge il ricorso con la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti- Condanna parte ricorrente a pagare all'Ufficio costituito le spese processuali che liquida in €.7.000,00
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE IU, RE
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030601722-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030601722-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030601722-2024 IRAP 2018 - sul ricorso n. 377/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T7ECO0600281-2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l.s. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7E030601722/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino e notificato il giorno 5 dicembre 2024, avente ad oggetto il controllo della posizione fiscale della società a fini I.re.s. ed I.v.a., per il periodo di imposta 2018.
La ricorrente svolge l'attività di elaborazione elettronica di dati fiscali, del lavoro, statistici, tecnici, contabili ed amministrativi. Dalla analisi dello scostamento tra i dati dichiarati dalla società e lo “spesometro integrato”, l'Ufficio ha rilevato l'utilizzo di fatture emesse dal fornitore Nominativo_1 per operazioni oggettivamente inesistenti, per euro 310.677,17, e di aver emesso nei confronti di altra società (Società_1 s.r.l.s.) fatture relative a prestazioni oggettivamente inesistenti;
la differenza tra i due valori è stata recuperata a tassazione.
Inoltre il recupero è stato effettuato anche in relazione agli ammortamenti per oneri pluriennali per i quali non è stata fornita adeguata documentazione giustificativa.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 comma 5 bis del D. lgs. 546/92 in tema di onere della prova, prova non fornita dall'Ufficio circa la inesistenza oggettiva delle operazioni passive. Ritiene che le argomentazioni dell'Ufficio attengono unicamente alla condotta dell'unico fornitore Nominativo_1, che forniva prestazioni di consulenza e di collaborazione;
pertanto, precisa la ricorrente, l'attività prestata non richiedeva affatto la presenza di una struttura particolareggiata, né di personale dipendente e, anche se riscontrata, non consentirebbe di ritenere oggettivamente inesistenti le prestazioni svolte nei confronti di Ric._1 s.r.l.s.
Nel merito del secondo rilievo operato dall'ufficio, la ricorrente precisa che si tratta di fatture emesse dal fornitore Nom._1, riportanti il cliente cui risulterebbe riferibile l'attività espletata, e che, essendo operazioni che riverberano la loro utilità anche in più annualità in corrispondenza dei ricavi, sono state registrate tra gli oneri pluriennali correttamente. Ne conseguirebbero le illegittime applicazioni di sanzioni previste per la partecipazione a frodi fiscali.
Si è costituita la predetta articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate, contestando tutte le motivazioni addotte dalla ricorrente e, per quanto attiene la problematica sollevata in merito alle sanzioni per le quali ha sollevato la applicazione retroattiva della normativa più favorevole introdotta dal D. Lgs. 87/2024, ne ritiene la assoluta inapplicabilità per espressa previsione normativa (art. 5 del citato decreto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminando l'atto di contestazione n. T7ECO0600281/2024, notificato alla Ricorrente_1 in data 18/12/2024, relativo alle sanzioni applicate relativamente alla emissione di fatture oggettivamente inesistenti, impugnato con ricorso iscritto al RGR n. 377/2025, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due processi, riunisce quest'ultimo ricorso al ricorso con n. di R.G.R. N. 264/2025.
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
La società ricorrente è stata sottoposta a controllo per la emersione di anomalie tra l'ammontare dei componenti reddituali negativi dichiarati/dedotti e l'importo complessivo delle operazioni passive registrate, così come ricostruito sulla base delle risultanze presenti nella banca dati “Spesometro Integrato”, prevista dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010
Le fatture emesse dalla società ricorrente, sono tutte rivolte alla Società_1 s.r.l.s., società avente lo stesso oggetto sociale della ricorrente nonché lo stesso legale rappresentante sig. Rappresentante_1. Le fatture ricevute dalla società ricorrente per euro 310.677,17, provengono da un solo fornitore Nominativo_1 che risulterebbe non aver mai versato imposte ed aver svolto le seguenti attività “commercio di parti per motocicli”,
“altre attività di lavori edili”, “intermediario del commercio di autovetture” che mal si attagliano all'oggetto delle fatture emesse nei confronti della ricorrente, che tra l'altro richiedono una competenza e una istruzione altamente specifica e una tempistica di esecuzione, per la mole dei lavori presuntivamente eseguiti, ben più ampia rispetto all'anno solare. Tutti questi elementi hanno correttamente indotto l'Ufficio a ritenere che le fatture ricevute da Nominativo_1 sono da considerarsi oggettivamente inesistenti e ideate unicamente per la creazione di costi in capo alla destinataria finale Società_1 S.r.l.s.
Ne conseguono l'indetraibilità dei costi, degli ammortamenti per immobilizzazioni immateriali, dell'I.VA.
Merita attenzione la eccezione sollevata dalla ricorrente circa la mancata applicazione del D.Lgs. n. 87/2024.
Questa Corte osserva che quanto stabilito dall'art. 5: “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”, rende inapplicabili al caso di specie tale normativa in quanto le violazioni contestate dall'Ufficio risultano poste in essere nell'annualità 2018. Anche la pretesa incostituzionalità della determinazione perentoria del dies a quo, trova il suo ostacolo dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte che con la Ordinanza n. 1274 del 19 gennaio 2025 ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.
La Corte, pertanto, respinge il ricorso con la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti- Condanna parte ricorrente a pagare all'Ufficio costituito le spese processuali che liquida in €.7.000,00