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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7776 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Napoli
Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
All'udienza del 29.10.2025 trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27652/2024 del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
TRA
Parte 1 (C.F.: (), residente in [...]
Amedeo n. 15, rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Rossi - C.F.: C.F. 2 in forza di procura su atto separato allegato a questo ricorso ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale рес dell'avv. Maurizio Rossi di seguito indicato:
( iscritta al REGINDE); Email 1 ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale indicata in atti, dall'avv. Elberti Mauro resistente
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240010911120000 notificato dall' CP 1 a mezzo pec in data 05/11/2024, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi a titolo di Gestione
Commercianti per un totale di € 1.591,19, comprensivi di interessi, sanzioni ed oneri di riscossione e relativi agli anni 2022- 2023 e, precisamente, per l'anno 2022, il pagamento di sanzioni per tardivo versamento dei contributi per un importo di euro € 21,31, mentre per l'anno 2023 per un importo di € 1.569,88.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che dal 01.01.2022 esercitava attività professionale
(e non più attività di impresa) e conseguentemente era iscritto alla Gestione Separata dell' CP_1 dal 01.01.2023 in attesa che venisse accolta la sua richiesta di iscrizione retroattiva a far data dal
01.01.2022; che era stato titolare della ditta individuale "AMART DI A.M." iscritta al Registro delle Imprese di Napoli dal 20/03/2020 al 31.12.2021 per lo svolgimento dell'attività commerciale di "servizi marketing, marketing digitale, gestione social network, ricerche di mercato e sondaggi" ma dal 1.1.2022 non esercitava più tale attività; che per tale motivo egli – seppur tardivamente -
-
aveva chiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la variazione della descrizione dell'attività esercitata con nuovo codice attività ISTAT (codice 702209 Altre attività di consulenza
-
amministrativa), mantenendo però la stessa partita IVA trattandosi di impresa individuale "trasformata" in attività di libero professionista (dal 01.01.2022).
A dimostrazione dello svolgimento di attività professionale di consulenza depositava la fattura n. 6/2023 attestante l'attività professionale svolta nel 2022; il contratto di consulenza con la CP 2 rinnovatosi dal gennaio 2022 di anno in anno;
infine, l'estratto della dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023 e gli F24 di pagamento contributi 2023 alla Gestione separata. Aggiungeva di aver richiesto in data 03.10.2023 la cancellazione della sua ditta individuale
AMART DI A.M. a far data dal 01.01.2022, allegando la variazione di descrizione attività sopra richiamata, ma la Camera di Commercio aveva respinto la richiesta, di aver impugnato tale provvedimento di rigetto innanzi al Tribunale delle Imprese del Tribunale di Napoli che aveva rigettava il ricorso in quanto il ricorrente era stato ritenuto incapace di agire essendo stato inabilitato dall'esercizio dell'attività commerciale per 3 anni dal 2022. Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: a) accertare e dichiarare che l'avviso di addebito qui impugnato n. 37120240010911120000 è illegittimo, nullo e/o inefficace e, quindi, che i contributi ivi richiesti non sono dovuti per tutti i motivi sopra specificati;
b) in via del tutto gradata, accertare e dichiarare che l'avviso di addebito qui impugnato n. 37120240010911120000 è illegittimo, nullo e/o inefficace per l'importo di € 1.569,88 relativi ai contributi anno 2023; c) il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione. CP Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell' avviso di addebito impugnato, salvo che per l'importo di Euro 25,42, di cui Euro 21,31 quale mora nel versamento dei contributi della III rata del 2022 ed Euro 4,11 per spese di notifica, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 29.10.2025 tenuta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. il procuratore della parte ricorrente nelle note di trattazione scritta si è associato alla richiesta, insistendo per la condanna al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale. Il Gl ha deciso la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere
Invero, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della
-
materia della lite;
-- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni Nel caso in esame, è pacifico che l'CP 1 ha annullato d'ufficio l'avviso di addebito impugnato, salvo che per l'importo di Euro 25,42, di cui Euro 21,31 quale mora nel versamento dei contributi della III rata del 2022 ed Euro 4,11 per spese di notifica e la parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarare cessata integralmente la materia del contendere (ritenendo conseguentemente tale debito pacifico ed in ogni caso satisfattivo l'intervenuto annullamento operato dall'istituto previdenziale). Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede delibando il fondamento della domanda nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Orbene, considerata la fondatezza della domanda ma tenuto conto che non vi è stata una previa richiesta di sgravio e che, pertanto, l'CP_1 ha appreso di circostanze rilevanti - non conoscibili dall' CP 3 né comunicate dalla parte ricorrente- solo attraverso la visione degli atti processuali (provvedimento Corte di Appello di Napoli- Uff. esecuzioni penali - prot. n. 32016/23 del 18/01/2023) di inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi di impresa per tre anni), provvedendo poi ad una rapida definizione del contenzioso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Napoli il 29.10.2025 Il Giudice dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Napoli
Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
All'udienza del 29.10.2025 trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27652/2024 del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
TRA
Parte 1 (C.F.: (), residente in [...]
Amedeo n. 15, rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Rossi - C.F.: C.F. 2 in forza di procura su atto separato allegato a questo ricorso ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale рес dell'avv. Maurizio Rossi di seguito indicato:
( iscritta al REGINDE); Email 1 ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale indicata in atti, dall'avv. Elberti Mauro resistente
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240010911120000 notificato dall' CP 1 a mezzo pec in data 05/11/2024, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi a titolo di Gestione
Commercianti per un totale di € 1.591,19, comprensivi di interessi, sanzioni ed oneri di riscossione e relativi agli anni 2022- 2023 e, precisamente, per l'anno 2022, il pagamento di sanzioni per tardivo versamento dei contributi per un importo di euro € 21,31, mentre per l'anno 2023 per un importo di € 1.569,88.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che dal 01.01.2022 esercitava attività professionale
(e non più attività di impresa) e conseguentemente era iscritto alla Gestione Separata dell' CP_1 dal 01.01.2023 in attesa che venisse accolta la sua richiesta di iscrizione retroattiva a far data dal
01.01.2022; che era stato titolare della ditta individuale "AMART DI A.M." iscritta al Registro delle Imprese di Napoli dal 20/03/2020 al 31.12.2021 per lo svolgimento dell'attività commerciale di "servizi marketing, marketing digitale, gestione social network, ricerche di mercato e sondaggi" ma dal 1.1.2022 non esercitava più tale attività; che per tale motivo egli – seppur tardivamente -
-
aveva chiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la variazione della descrizione dell'attività esercitata con nuovo codice attività ISTAT (codice 702209 Altre attività di consulenza
-
amministrativa), mantenendo però la stessa partita IVA trattandosi di impresa individuale "trasformata" in attività di libero professionista (dal 01.01.2022).
A dimostrazione dello svolgimento di attività professionale di consulenza depositava la fattura n. 6/2023 attestante l'attività professionale svolta nel 2022; il contratto di consulenza con la CP 2 rinnovatosi dal gennaio 2022 di anno in anno;
infine, l'estratto della dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023 e gli F24 di pagamento contributi 2023 alla Gestione separata. Aggiungeva di aver richiesto in data 03.10.2023 la cancellazione della sua ditta individuale
AMART DI A.M. a far data dal 01.01.2022, allegando la variazione di descrizione attività sopra richiamata, ma la Camera di Commercio aveva respinto la richiesta, di aver impugnato tale provvedimento di rigetto innanzi al Tribunale delle Imprese del Tribunale di Napoli che aveva rigettava il ricorso in quanto il ricorrente era stato ritenuto incapace di agire essendo stato inabilitato dall'esercizio dell'attività commerciale per 3 anni dal 2022. Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: a) accertare e dichiarare che l'avviso di addebito qui impugnato n. 37120240010911120000 è illegittimo, nullo e/o inefficace e, quindi, che i contributi ivi richiesti non sono dovuti per tutti i motivi sopra specificati;
b) in via del tutto gradata, accertare e dichiarare che l'avviso di addebito qui impugnato n. 37120240010911120000 è illegittimo, nullo e/o inefficace per l'importo di € 1.569,88 relativi ai contributi anno 2023; c) il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione. CP Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell' avviso di addebito impugnato, salvo che per l'importo di Euro 25,42, di cui Euro 21,31 quale mora nel versamento dei contributi della III rata del 2022 ed Euro 4,11 per spese di notifica, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 29.10.2025 tenuta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. il procuratore della parte ricorrente nelle note di trattazione scritta si è associato alla richiesta, insistendo per la condanna al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale. Il Gl ha deciso la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere
Invero, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della
-
materia della lite;
-- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni Nel caso in esame, è pacifico che l'CP 1 ha annullato d'ufficio l'avviso di addebito impugnato, salvo che per l'importo di Euro 25,42, di cui Euro 21,31 quale mora nel versamento dei contributi della III rata del 2022 ed Euro 4,11 per spese di notifica e la parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarare cessata integralmente la materia del contendere (ritenendo conseguentemente tale debito pacifico ed in ogni caso satisfattivo l'intervenuto annullamento operato dall'istituto previdenziale). Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede delibando il fondamento della domanda nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Orbene, considerata la fondatezza della domanda ma tenuto conto che non vi è stata una previa richiesta di sgravio e che, pertanto, l'CP_1 ha appreso di circostanze rilevanti - non conoscibili dall' CP 3 né comunicate dalla parte ricorrente- solo attraverso la visione degli atti processuali (provvedimento Corte di Appello di Napoli- Uff. esecuzioni penali - prot. n. 32016/23 del 18/01/2023) di inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi di impresa per tre anni), provvedendo poi ad una rapida definizione del contenzioso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Napoli il 29.10.2025 Il Giudice dott. ssa Daniela Ammendola