Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S03252/0 1 IN Oggetto -- mediazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente - R.G.N. 15626/98 Cron. 6715 Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco VARRONE Rel. Consigliere Dott. Michele Rep. 1041 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 13/11/00 Dott. GIfranco MANZO Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE PAOLINA, elettivamente domiciliata in ROMA dal Sig. IL per diritti t..3000 LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio "16 MAR 2001 IL CANCELLIERE dell'avvocato PATRIZIA MITTIGA ZANDRI, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente contro 00678576 AG DO TITOLARE AG IMM, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASSARCO 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARDILLI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 avversO la sentenza n. 45/98 della Corte d'Appello di 1812 -1- PERUGIA, emessa il 28/01/98 e depositata il 27/02/98 (R.G. 244/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Patrizia MITTIGA ZANDRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 29/5/93 la AG IL di Roma, in persona del titolare DO AG, conveniva dinanzi al Tribunale di Orvieto PAOLINA IL esponendo: che in data 16/11/1991 la IL, previa sottoscrizione di apposito modulo a stampa, aveva conferito alla AG IL irrevocabile ed esclusivo incarico a procurare la vendita dell'azienda agricola di circa 46 ha., con fabbricati rurali, sita in agro di Orvieto, località Pian del Vantaggio 47, per il prezzo di vendita di Lit. 735.000.000, prevedendosi una provvigione pari al 5% del prezzo stesso, e fissandosi l'incarico sino al 16/11/1992; che tra le clausole del mandato (v. punto 8) veniva altresì previsto che il compenso pattuito sarebbe stato comunque dovuto alla AG IL anche per "revoca del presente incarico prima della sua naturale scadenza", ovvero "per rinuncia a vendere alle condizioni pattuite"; - che a fronte dell'incarico ricevuto, la ditta attrice aveva effettuato un'ampia pubblicizzazione dell'azienda offerta in vendita, procedendo ad inserti su riviste e periodici del settore, con consistenti esborsi ed impegni di personale, e facendo, sino ai primi di ottobre 1992, svariate visite in loco con possibili acquirenti;
- che in data 5/10/92 la IL aveva fatto pervenire una lettera di revoca del mandato facendo riferimento a "ben noti avvenimenti politico- economici cui stiamo vivendo attualmente" e "in attesa di tempi migliori"; - che peraltro, in epoca successiva, la AG era venuta a conoscenza che la medesima IL, sin dal 24 /1/1992, e cioè due mesi dopo il conferimento dell'incarico, aveva sottoscritto con tale GI IP UL una promessa di vendita relativa al medesimo immobile oggetto del mandato. fissando il prezzo d'acquisto in Lit. 600.000.000 e percependo consistenti acconti a titolo di caparra ed anticipazione del prezzo (vendita poi formalizzata in corso di causa). Ciò premesso, e considerato l'inadempimento della mandante alle proprie obbligazioni, e in particolare in applicazione della clausola "8" dell'incarico 16/11/91, l'attrice chiedeva la condanna della IL al pagamento della somma di Lit. 30.000.000, oltre IVA 19%, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. Prodotti documenti ed espletate le prove testimoniali ammesse. l'adito Tribunale, con sentenza 24/5/1994 provvisoriamente esecutiva ex lege, condannava la IL al solo rimborso delle spese sostenute dall'attrice nell'espletamento dell'incarico ricevuto, ex art. 1756 c.c.. riconosciute in complessive L. 4.000.000, con gli interessi legali dal 29/5/93 al saldo e compensazione delle spese processuali. L'appello proposto dalla ditta AG IL ed al quale aveva resistito la IL era però accolto dalla Corte perugina, con sentenza 27 febbraio 1998, che condannava l'appellata al pagamento della somma di L. 30.000.000 come richiesto in citazione, oltre alle spese del grado. Riteneva il giudice del gravame che erroneamente il Tribunale aveva ravvisato l'insussistenza del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c., mentre la domanda era fondata sulla violazione della clausola 8 lett. b) del mandato, che - comeprevedeva comunque la corresponsione del compenso pattuito ove nella specie - l'incarico fosse stato revocato prima della scadenza del mandato stesso. Ha proposto ricorso per cassazione la IL sulla base di un motivo, illustrato anche con memoria. Ha resistito la AG IL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1363 ss. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contesta l'interpretazione data dal giudice di appello della clausola 8 lett. b) del mandato a vendere, secondo cui la provvigione sarebbe spettata al mandatario interamente anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico, eventualità ravvisata nella specie in quanto "la IL aveva revocato il mandato con lettera in data 5/10/92, e cioè in epoca antecedente alla scadenza del contratto di mandato fissato al 16/11/92". La censura è fondata. Infatti la Corte perugina ha trascurato il tenore della clausola 3 del contratto, alla cui stregua l'incarico, stabilito per un anno fino al 16/11/92, si sarebbe rinnovato automaticamente "salva disdetta da darsi esclusivamente con lettera raccomandata A/R un mese prima della scadenza". Ora la IL, con racc. del 5/10/92, aveva comunicato alla AG IL la sua volontà di "disdire l'incarico a Voi conferito in data 16/11/91 alla sua naturale scadenza". Eppertanto, con ogni evidenza,il mandato è stato disdettato tempestivamente per la scadenza annuale prevista e non prima - come erroneamente ritenuto dal giudice di appello -, con l'ulteriore conseguenza della inoperatività della clausola 8 lett. b) (che prevede appunto il caso di revoca del mandato prima della scadenza convenuta). Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altro giudice (individuato nella Corte di Appello de L'Aquila) il quale provvederà ad un nuovo esame, tenendo conto di quanto sopra. Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello de L'Aquila. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Spran Schelm CANCELLIERE C1 Giovanni GiambattistaWenbe Depositata in Cancelleria Oggi, li 6 MAR. 2001 40000 IL CANGELLIERE Giovanni jambattista 290000 Hom UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gara2060 2001 Serie 4 290.000 262 versate DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPC) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI Grazia DIFILIPPO) (D.ssa .........