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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38329 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FO RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2025 del Tribunale di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina - adito in sede di riesame - confermava l'ordinanza emessa 1'11 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RI FO, indagato per il reato di cui all'art. 73 d. P.R. del 9 ottobre 1990 n 309. 2. Avverso il provvedimento, RI FO - per il tramite del difensore di fiducia - ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di Penale Sent. Sez. 6 Num. 38329 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 01/10/2025 reiterazione del reato. Osserva, in particolare, il difensore che i reati per i quali è stato emesso il titolo cautelare nei confronti del FO risalgono al lontano mese di febbraio del 2021; di contro, lo specifico episodio del maggio 2024, valorizzato dai Giudici ai fini cautelari, non attiene ad un caso di detenzione per finalità di spaccio, trattandosi piuttosto di detenzione di stupefacente per uso esclusivamente personale. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma cartolare - il Pubblico Ministero ha inviato conclusioni scritte chiedendo la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e generico. 2. Il devolutum pone all'attenzione la rilevanza in sede cautelare del c.d. "tempo silente" ai fini della valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere. Ebbene, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e i precedenti di questa stessa Sezione, il tempo trascorso dai fatti contestati - anche in relazione ai reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - non ha un valore neutro e deve essere, comunque, considerato dal giudice, soprattutto se successivamente ai reati in relazione ai quali è stato emesso il titolo cautelare non si registrino ulteriori condotte da parte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Dunque, il tempo trascorso dai fatti rende necessaria la individuazione di ulteriori elementi specifici e concreti, che siano idonei a dimostrarne l'attualità del pericolo di recidiva (ex multis, Sez. 6, n 2112 del 22/12/2013, Rv285895; Sez. 6, n.21809 del 04/06/2025, Rv.288276). 2.1. Nel caso in oggetto, si enunciano compiutamente nel provvedimento impugnato (pagg. 5 e ss) le ragioni per le quali RI FO è da considerarsi persona stabilmente inserita nell'attività di narcotraffico e quindi "pericolosa" ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen.. Si dà atto che già nel 2018 era il pusher dei Messina, madre e figlio, dai quali acquistava a cadenza regolare apprezzabili quantitativi di sostanza stupefacente che provvedeva a vendere al dettaglio sulle piazze di spaccio (cfr deposizione del collaboratore GE IP ed esiti dell'attività intercettativa); che tale condotta si era protratta per lungo tempo e senza soluzione di continuità sino al febbraio del 2021; che, anche dalla attività investigativa svolta in epoca successiva ai fatti - reato in contestazione, traspariva il perdurante inserimento del FO nel medesimo contesto criminale. In particolare, le perquisizioni del 22 giugno, 16 settembre e 17 dicembre del 2022 2 pfri - che conducevano al sequestro nei confronti del FO di diversi quantitativi di droga leggera ( hashish e marjuana) e di strumenti atti alla pesatura (bilancino di precisione) rinvenuti nella rivendita di frutta da lui gestita - e la perquisizione del 10 maggio 2024, sempre all'interno dell'esercizio commerciale, con sequestro di marjivana e di un bilancino di precisione, attestavano che il ricorrente non si era mai allontanato dal circuito degli stupefacenti, avendo continuato ad acquistare e a collocare la droga sul mercato, utilizzando come base logistica l'esercizio commerciale da lui gestito. Ed ancora, per i Giudici della cautela, ai fini della valutazione in oggetto, va efficacemente stigmatizzato il curriculum criminale del FO, sintomatico di una personalità incline a delinquere sia per i precedenti anche specifici, da cui lo stesso risulta gravato, sia per il procedimento penale in corso, essendo sub iudice per il reato di cui all'art. 74 cit. d.P.R. in veste di partecipe al sodalizio capeggiato da GE IP fino al giugno 2021. 2.2. Il Giudice della cautela dunque - nella verifica della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - si è mosso nel quadro dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla valenza probatoria del cd tempo silente e lungo un percorso argomentativo scevro da vulnus motivazionali, non rilevandosi né incongruenze né illogicità manifeste. Peraltro, il ricorrente - nel prospettare la rilevanza del dato temporale e nel dedurre l'assenza di elementi successivi ed ulteriori in grado di rivitalizzare il periculum libertatis - si limita ad opporre una diversa lettura degli esiti delle attività investigative successive ai reati in contestazione e nello specifico dell'episodio del maggio 2024. Episodio quest'ultimo assertivamente ricondotto nell'alveo del penalmente irrilevante, senza confrontarsi con la logica e ineccepibile lettura fornita dai Giudici di merito. Non va inoltre sottaciuto come il ricorrente, nel contestare le valutazioni del Giudice della cautela, abbia focalizzato l'attenzione su un solo elemento probatorio (Le. l'episodio del maggio 2024), rifuggendo dalla doverosa lettura sinergica di tutto quanto accaduto in epoca successiva ai fatti di causa: vicende - come congruamente rilevato - evocative della apprezzabile capacità delinquenziale del FO e della mancata presa di distanza dal pregresso modus agendi. Non destruttura la tenuta logica del provvedimento de libertate l'assunto difensivo dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto nel corso delle indicate perquisizioni. Anche in tal caso, infatti, il ricorrente ripropone questioni già vagliate dai Giudici di merito con motivazione non censurabile in sede di legittimità per la stringente logicità degli argomenti utilizzati. E' stata, al riguardo, congruamente rilevata la natura assertiva della deduzione difensiva, 3 peraltro non supportata da coerente documentazione: documentazione che non solo attesta la frequentazione del FO al Sert per dipendenza da sostanze di diversa natura (cocaina) rispetto a quelle oggetto di sequestro, ma soprattutto colloca tale frequentazione nel limitato, diverso e risalente periodo gennaio - marzo 2022. 2.3. L'ordinanza impugnata, infine, non si presta a censure nemmeno sotto il diverso profilo della adeguatezza della misura custodiale: il Tribunale del riesame infatti ha, non illogicamente, osservato come l'attività di spaccio del FO si svolgesse prevalentemente all'interno della "bottega", di guisa che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari non avrebbe adeguatamente preservato la ravvisata esigenza cautelare. 3. Sulla base di tali premesse, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell'importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 01/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina - adito in sede di riesame - confermava l'ordinanza emessa 1'11 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RI FO, indagato per il reato di cui all'art. 73 d. P.R. del 9 ottobre 1990 n 309. 2. Avverso il provvedimento, RI FO - per il tramite del difensore di fiducia - ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di Penale Sent. Sez. 6 Num. 38329 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 01/10/2025 reiterazione del reato. Osserva, in particolare, il difensore che i reati per i quali è stato emesso il titolo cautelare nei confronti del FO risalgono al lontano mese di febbraio del 2021; di contro, lo specifico episodio del maggio 2024, valorizzato dai Giudici ai fini cautelari, non attiene ad un caso di detenzione per finalità di spaccio, trattandosi piuttosto di detenzione di stupefacente per uso esclusivamente personale. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma cartolare - il Pubblico Ministero ha inviato conclusioni scritte chiedendo la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e generico. 2. Il devolutum pone all'attenzione la rilevanza in sede cautelare del c.d. "tempo silente" ai fini della valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere. Ebbene, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e i precedenti di questa stessa Sezione, il tempo trascorso dai fatti contestati - anche in relazione ai reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - non ha un valore neutro e deve essere, comunque, considerato dal giudice, soprattutto se successivamente ai reati in relazione ai quali è stato emesso il titolo cautelare non si registrino ulteriori condotte da parte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Dunque, il tempo trascorso dai fatti rende necessaria la individuazione di ulteriori elementi specifici e concreti, che siano idonei a dimostrarne l'attualità del pericolo di recidiva (ex multis, Sez. 6, n 2112 del 22/12/2013, Rv285895; Sez. 6, n.21809 del 04/06/2025, Rv.288276). 2.1. Nel caso in oggetto, si enunciano compiutamente nel provvedimento impugnato (pagg. 5 e ss) le ragioni per le quali RI FO è da considerarsi persona stabilmente inserita nell'attività di narcotraffico e quindi "pericolosa" ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen.. Si dà atto che già nel 2018 era il pusher dei Messina, madre e figlio, dai quali acquistava a cadenza regolare apprezzabili quantitativi di sostanza stupefacente che provvedeva a vendere al dettaglio sulle piazze di spaccio (cfr deposizione del collaboratore GE IP ed esiti dell'attività intercettativa); che tale condotta si era protratta per lungo tempo e senza soluzione di continuità sino al febbraio del 2021; che, anche dalla attività investigativa svolta in epoca successiva ai fatti - reato in contestazione, traspariva il perdurante inserimento del FO nel medesimo contesto criminale. In particolare, le perquisizioni del 22 giugno, 16 settembre e 17 dicembre del 2022 2 pfri - che conducevano al sequestro nei confronti del FO di diversi quantitativi di droga leggera ( hashish e marjuana) e di strumenti atti alla pesatura (bilancino di precisione) rinvenuti nella rivendita di frutta da lui gestita - e la perquisizione del 10 maggio 2024, sempre all'interno dell'esercizio commerciale, con sequestro di marjivana e di un bilancino di precisione, attestavano che il ricorrente non si era mai allontanato dal circuito degli stupefacenti, avendo continuato ad acquistare e a collocare la droga sul mercato, utilizzando come base logistica l'esercizio commerciale da lui gestito. Ed ancora, per i Giudici della cautela, ai fini della valutazione in oggetto, va efficacemente stigmatizzato il curriculum criminale del FO, sintomatico di una personalità incline a delinquere sia per i precedenti anche specifici, da cui lo stesso risulta gravato, sia per il procedimento penale in corso, essendo sub iudice per il reato di cui all'art. 74 cit. d.P.R. in veste di partecipe al sodalizio capeggiato da GE IP fino al giugno 2021. 2.2. Il Giudice della cautela dunque - nella verifica della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - si è mosso nel quadro dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla valenza probatoria del cd tempo silente e lungo un percorso argomentativo scevro da vulnus motivazionali, non rilevandosi né incongruenze né illogicità manifeste. Peraltro, il ricorrente - nel prospettare la rilevanza del dato temporale e nel dedurre l'assenza di elementi successivi ed ulteriori in grado di rivitalizzare il periculum libertatis - si limita ad opporre una diversa lettura degli esiti delle attività investigative successive ai reati in contestazione e nello specifico dell'episodio del maggio 2024. Episodio quest'ultimo assertivamente ricondotto nell'alveo del penalmente irrilevante, senza confrontarsi con la logica e ineccepibile lettura fornita dai Giudici di merito. Non va inoltre sottaciuto come il ricorrente, nel contestare le valutazioni del Giudice della cautela, abbia focalizzato l'attenzione su un solo elemento probatorio (Le. l'episodio del maggio 2024), rifuggendo dalla doverosa lettura sinergica di tutto quanto accaduto in epoca successiva ai fatti di causa: vicende - come congruamente rilevato - evocative della apprezzabile capacità delinquenziale del FO e della mancata presa di distanza dal pregresso modus agendi. Non destruttura la tenuta logica del provvedimento de libertate l'assunto difensivo dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto nel corso delle indicate perquisizioni. Anche in tal caso, infatti, il ricorrente ripropone questioni già vagliate dai Giudici di merito con motivazione non censurabile in sede di legittimità per la stringente logicità degli argomenti utilizzati. E' stata, al riguardo, congruamente rilevata la natura assertiva della deduzione difensiva, 3 peraltro non supportata da coerente documentazione: documentazione che non solo attesta la frequentazione del FO al Sert per dipendenza da sostanze di diversa natura (cocaina) rispetto a quelle oggetto di sequestro, ma soprattutto colloca tale frequentazione nel limitato, diverso e risalente periodo gennaio - marzo 2022. 2.3. L'ordinanza impugnata, infine, non si presta a censure nemmeno sotto il diverso profilo della adeguatezza della misura custodiale: il Tribunale del riesame infatti ha, non illogicamente, osservato come l'attività di spaccio del FO si svolgesse prevalentemente all'interno della "bottega", di guisa che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari non avrebbe adeguatamente preservato la ravvisata esigenza cautelare. 3. Sulla base di tali premesse, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell'importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 01/10/2025