CASS
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2025, n. 32515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32515 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LO MA EL LE AN ZO LA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da SA NO (CUI 039ITLD), nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli dell’1/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI SA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1.4.2025, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di declaratoria di nullità del provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Napoli il 10.4.2024 nei confronti di NO IN. L’istanza si fondava sulla doglianza di erronea dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli del 3.2.2022, rappresentando, in particolare, che il 17.6.2022 era stato interposto tempestivo ricorso per cassazione. La Corte territoriale ha rilevato che la cancelleria ha attestato che l'atto di impugnazione era stato inviato all'indirizzo pec della sezione e non all’indirizzo pec specificamente previsto per il deposito dei ricorsi per cassazione. Di conseguenza, il collegio ha fatto applicazione dell'orientamento di legittimità secondo cui il ricorso inoltrato tramite un indirizzo pec diverso da quello specificamente indicato deve considerarsi inammissibile.
2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il ricorso fa presente che il 17.6.2022 il difensore ha depositato il ricorso per cassazione alla casella pec “depositoattipenali4.ca.napoli@giustiziacert.it”, indicata nel provvedimento emesso dal DSGA il 17.11.2020, in vigore alla data di presentazione del gravame. La pec non veniva elaborata dalla cancelleria e nel corso dell'incidente di esecuzione veniva infine rinvenuta nel sistema informatico della cancelleria stessa, risultando che, di fatto, non fosse stata elaborata. Tuttavia, l'ordinanza della Corte d’appello ha fatto riferimento a un'attestazione, mai sottoposta al contraddittorio, in cui il dirigente amministrativo della quarta sezione della Corte stessa dichiara che l'indirizzo di inoltro del ricorso non era quello dedicato al deposito dei ricorsi per cassazione e fa riferimento a un provvedimento con il quale è stato stabilito un Penale Sent. Sez. 1 Num. 32515 Anno 2025 Presidente: BO NI Relatore: VA OL Data Udienza: 27/06/2025 diverso indirizzo pec per il deposito delle impugnazioni, reso noto, tuttavia, con avviso pubblicato sul sito ministeriale in data 27.1.2023 e, quindi, dopo oltre sei mesi dal deposito sul diverso indirizzo.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 22.5.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che il motivo in cui si articola è generico e contrastante con le acquisizioni assunte dalla Corte d’appello di Napoli sulla corretta individuazione dell’indirizzo di posta elettronica a cui inviare le impugnazioni, non emergendo alcun dato a supporto della tesi difensiva secondo cui l’indirizzo ora vigente non fosse operativo già all’epoca del deposito del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La data del deposito del ricorso, che era stato presentato nell’interesse di AS BB avverso la sentenza del 3.2.2022, è precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Nonostante ciò, la Corte d’appello di Napoli ha motivato il rigetto dell’istanza difensiva con il richiamo a giurisprudenza di legittimità che è relativa alla declaratoria di inammissibilità di ricorsi depositati telematicamente presso un indirizzo di posta certificata diverso da quello individuato ai sensi dell’art. 87-bis dello stesso d.lgs n. 150 del 2022, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze. I giudici dell’esecuzione danno atto di avere assunto questa decisione sulla base di un’attestazione della Cancelleria dell’avvenuto invio in data 17.6.2022 del ricorso per cassazione, da parte di BB, su posta elettronica certificata diversa da quella “specificamente prevista per il deposito dei ricorsi per Cassazione”. Senonché, nel documento in questione, la cui consultazione si è resa necessaria per il collegio alla luce della natura dell’eccezione difensiva, il Direttore di Cancelleria si limita a comunicare che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui è stato inviato il ricorso non era quello dedicato per il deposito di tale tipologia di atti e a indicare l’indirizzo esatto, senza tuttavia specificare quando e come sia stato istituito. Dal canto suo, il difensore ha allegato al presente ricorso: a) un decreto del Presidente della Corte d’Appello di Napoli e del Dirigente Amministrativo della stessa Corte in data 17.11.2020, che – emesso a seguito dell’individuazione di indirizzi pec dell’Ufficio – non contiene, per vero, l’indicazione, tra gli atti che si potevano depositare in modalità telematica, delle impugnazioni in genere;
b) lo screenshot relativo ad un avviso del 27.1.2023 della Corte d’appello, avente ad oggetto la comunicazione dell’indirizzo pec depositoattipenali.ca.napoli@giustiziacert.it – ovvero lo stesso indicato nell’attestazione del Direttore di cancelleria, posta a base della decisione impugnata – come indirizzo sul quale inoltrare i ricorsi avvero i provvedimenti emessi dalla Corte d’appello di Napoli. Dunque, il ricorrente ha fornito un principio di prova circa il fatto che l’indirizzo, sul quale l’ordinanza impugnata ha affermato che doveva essere inviato il ricorso, non fosse stato individuato ancora al momento del deposito del ricorso stesso e che anzi fosse stato pubblicamente comunicato solo in data ampiamente successiva. Pertanto, l’ordinanza impugnata, per un verso, è stata assunta in violazione di legge, in quanto adottata mediante il richiamo a disposizioni normative non ancora in vigore al momento del deposito del ricorso carente, e, per l’altro, risulta corredata da una motivazione carente, in quanto, nonostante le specifiche doglianze difensive e il contenuto per certi versi generico dei documenti acquisiti dalla Corte d’appello in sede di approfondimento istruttorio, ha omesso di accertare quando era stato istituito l’indirizzo di posta elettronica certificata 2 presso cui ha affermato che BB dovesse inoltrare il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 3.2.2022. Ne consegue, per quanto fin qui osservato, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 27/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OL VA NI BO 3
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI SA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1.4.2025, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di declaratoria di nullità del provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Napoli il 10.4.2024 nei confronti di NO IN. L’istanza si fondava sulla doglianza di erronea dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli del 3.2.2022, rappresentando, in particolare, che il 17.6.2022 era stato interposto tempestivo ricorso per cassazione. La Corte territoriale ha rilevato che la cancelleria ha attestato che l'atto di impugnazione era stato inviato all'indirizzo pec della sezione e non all’indirizzo pec specificamente previsto per il deposito dei ricorsi per cassazione. Di conseguenza, il collegio ha fatto applicazione dell'orientamento di legittimità secondo cui il ricorso inoltrato tramite un indirizzo pec diverso da quello specificamente indicato deve considerarsi inammissibile.
2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il ricorso fa presente che il 17.6.2022 il difensore ha depositato il ricorso per cassazione alla casella pec “depositoattipenali4.ca.napoli@giustiziacert.it”, indicata nel provvedimento emesso dal DSGA il 17.11.2020, in vigore alla data di presentazione del gravame. La pec non veniva elaborata dalla cancelleria e nel corso dell'incidente di esecuzione veniva infine rinvenuta nel sistema informatico della cancelleria stessa, risultando che, di fatto, non fosse stata elaborata. Tuttavia, l'ordinanza della Corte d’appello ha fatto riferimento a un'attestazione, mai sottoposta al contraddittorio, in cui il dirigente amministrativo della quarta sezione della Corte stessa dichiara che l'indirizzo di inoltro del ricorso non era quello dedicato al deposito dei ricorsi per cassazione e fa riferimento a un provvedimento con il quale è stato stabilito un Penale Sent. Sez. 1 Num. 32515 Anno 2025 Presidente: BO NI Relatore: VA OL Data Udienza: 27/06/2025 diverso indirizzo pec per il deposito delle impugnazioni, reso noto, tuttavia, con avviso pubblicato sul sito ministeriale in data 27.1.2023 e, quindi, dopo oltre sei mesi dal deposito sul diverso indirizzo.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 22.5.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che il motivo in cui si articola è generico e contrastante con le acquisizioni assunte dalla Corte d’appello di Napoli sulla corretta individuazione dell’indirizzo di posta elettronica a cui inviare le impugnazioni, non emergendo alcun dato a supporto della tesi difensiva secondo cui l’indirizzo ora vigente non fosse operativo già all’epoca del deposito del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La data del deposito del ricorso, che era stato presentato nell’interesse di AS BB avverso la sentenza del 3.2.2022, è precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Nonostante ciò, la Corte d’appello di Napoli ha motivato il rigetto dell’istanza difensiva con il richiamo a giurisprudenza di legittimità che è relativa alla declaratoria di inammissibilità di ricorsi depositati telematicamente presso un indirizzo di posta certificata diverso da quello individuato ai sensi dell’art. 87-bis dello stesso d.lgs n. 150 del 2022, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze. I giudici dell’esecuzione danno atto di avere assunto questa decisione sulla base di un’attestazione della Cancelleria dell’avvenuto invio in data 17.6.2022 del ricorso per cassazione, da parte di BB, su posta elettronica certificata diversa da quella “specificamente prevista per il deposito dei ricorsi per Cassazione”. Senonché, nel documento in questione, la cui consultazione si è resa necessaria per il collegio alla luce della natura dell’eccezione difensiva, il Direttore di Cancelleria si limita a comunicare che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui è stato inviato il ricorso non era quello dedicato per il deposito di tale tipologia di atti e a indicare l’indirizzo esatto, senza tuttavia specificare quando e come sia stato istituito. Dal canto suo, il difensore ha allegato al presente ricorso: a) un decreto del Presidente della Corte d’Appello di Napoli e del Dirigente Amministrativo della stessa Corte in data 17.11.2020, che – emesso a seguito dell’individuazione di indirizzi pec dell’Ufficio – non contiene, per vero, l’indicazione, tra gli atti che si potevano depositare in modalità telematica, delle impugnazioni in genere;
b) lo screenshot relativo ad un avviso del 27.1.2023 della Corte d’appello, avente ad oggetto la comunicazione dell’indirizzo pec depositoattipenali.ca.napoli@giustiziacert.it – ovvero lo stesso indicato nell’attestazione del Direttore di cancelleria, posta a base della decisione impugnata – come indirizzo sul quale inoltrare i ricorsi avvero i provvedimenti emessi dalla Corte d’appello di Napoli. Dunque, il ricorrente ha fornito un principio di prova circa il fatto che l’indirizzo, sul quale l’ordinanza impugnata ha affermato che doveva essere inviato il ricorso, non fosse stato individuato ancora al momento del deposito del ricorso stesso e che anzi fosse stato pubblicamente comunicato solo in data ampiamente successiva. Pertanto, l’ordinanza impugnata, per un verso, è stata assunta in violazione di legge, in quanto adottata mediante il richiamo a disposizioni normative non ancora in vigore al momento del deposito del ricorso carente, e, per l’altro, risulta corredata da una motivazione carente, in quanto, nonostante le specifiche doglianze difensive e il contenuto per certi versi generico dei documenti acquisiti dalla Corte d’appello in sede di approfondimento istruttorio, ha omesso di accertare quando era stato istituito l’indirizzo di posta elettronica certificata 2 presso cui ha affermato che BB dovesse inoltrare il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 3.2.2022. Ne consegue, per quanto fin qui osservato, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 27/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OL VA NI BO 3