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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5029 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa NA EO ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15054/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN MARCELLINO (CE) il 02/03/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IROLLO GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De
CT e DE CA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo l'annullamento delle comunicazioni di indebito relative alla indennità di CP_1 malattia agricola e maternità, oggetto delle comunicazioni di rateizzazione del 20.08.2024, per l'importo complessivo pari ad euro € 3.624,14. A fondamento della domanda, l'istante ha dedotto: che, in data 27.07.2013, il ricorrente ha ricevuto dalla sede di Aversa CP_1 una comunicazione del seguente tenore: “le comunico che la domanda di disoccupazione agricola, relativa all'anno 2003, presentata in data 25.03.2004 e riesaminata il 16.07.2013,
è stata respinta”, motivandola con la mancata iscrizione negli elenchi agricoli;
che, con successiva missiva del 06.08.2013, l ha informato il ricorrente che “nel periodo che CP_1
1 va dal 01.01.2003 al 31.12.2003 sono stati pagati € 5.824,90 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola”, motivandola con la circostanza relativa alla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, richiesta reiterata anche con lettera del 10.03.2015, con cui l'Istituto, richiamando la missiva del 2013, ha sollecitato il pagamento della somma di € 5.824,90; che, con lettera del 11.10.2023, l'istituto ha accettato la rateizzazione del predetto debito richiesto dal ricorrente, emettendo avvisi di pagamento per l'importo di € 5.558,29 in sessanta rate mensili ciascuna di importo pari ad € 92,64; che, successivamente, con distinte lettere, tutte elaborate dall'istituto in data 20 agosto 2024, l ha richiesto la CP_1 restituzione della complessiva somma di € 3.624,14 a titolo di indebito, applicando direttamente la rateizzazione, somme da imputarsi per indennità malattia e maternità (n.
25846 (€ 1411,24); n. 25847 (€ 812,38); n. 25848 (€ 833,46); n. 25849 (€428,48); n.25845
(€138,58); che, con richiesta inviata a mezzo pec in data 18.10.2024, l'istante ha chiesto chiarimenti in merito al predetto indebito a cui l ha prontamente risposto in data CP_1
24.10.2024, depositando tutta la documentazione relativa alla restituzione delle rate a titolo di disoccupazione agricola, omettendo l'invio di ogni documentazione relativa all'indebito oggetto di causa;
che il predetto debito pari a complessivi euro 3.624,14 era stato richiesto per la prima volta con le raccomandate sopra indicate, ovvero con le lettere elaborate dall'Istituto in data 20.08.2024, non avendo il ricorrente mai ricevuto alcuna richiesta relativamente alla predetta somma, con conseguente prescrizione del credito, essendo decorsi oltre 10 anni tra la data del pagamento della indennità di malattia e maternità (2003) e quello della richiesta di restituzione (2024). Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di: “• Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato e non dovuta la somma richiesta stante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ovvero in via subordinata accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato e non dovuta la somma richiesta per intervenuta prescrizione;
• condannare l alla restituzione di tutto CP_1 quanto nelle more eventualmente trattenuto a tale titolo sulle eventuali prestazioni dovute al ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
• Condannare l al pagamento delle spese e delle competenze di CP_1 lite, in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti difensori antistatari, da liquidarsi, in ogni caso, nel rispetto dei minimi inderogabili, previsti dal tariffario forense cosi come approvato dai
D.M. 55/2014 e 37/2018.”.
2 CP_ L' si costituiva e chiedeva disporsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che: “In relazione agli altri indebiti elencati n.ri 25846; 25847; 25848;
25849 e 25845 (gli unici, in realtà, oggetto di causa) lo scrivente Ufficio ha provveduto ad un'attenta disamina degli atti nonché delle ragioni esposte dal ricorrente e, al termine dell'istruttoria condotta, si conferma che gli indebiti contestati non sono dovuti”. CP_ Rinviata la causa all'udienza del 11.12.2025, per consentire all' di produrre la prova documentale dell'annullamento in autotutela dei predetti indebiti, la causa è stata decisa sulle note di trattazione di parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato. CP_ L' ha, invero, ammesso che gli indebiti n.ri 25846; 25847; 25848; 25849 e 25845 (gli CP_ unici, in realtà, oggetto di causa) non sono dovuti (v. memoria difensiva dell ).
Tuttavia, non avendo l' – sebbene onerato dal giudicante in tal senso – versato in CP_1 atti documentazione attestante l'annullamento in autotutela dei predetti indebiti, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, il credito per cui è causa (pari ad euro 3.624,14) risulta prescritto essendo decorsi più di 10 anni dalla data del pagamento delle indennità di malattia agricola e maternità e fino alla richiesta di restituzione del 20.08.2024.
E, invero, le precedenti richieste di restituzione comunicate all'istante si riferivano alla diversa prestazione di disoccupazione agricola (per l'importo pari ad euro 5.558,29) non oggetto di causa.
Va, quindi, dichiarata l'insussistenza dell'indebito prospettato dall pari ad euro CP_1
3.624,14; va, altresì, ordinata la restituzione al ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non rilevante complessità della causa e del valore della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' pari ad euro 3.624,14 ed ordina la restituzione al ricorrente di quanto CP_1 eventualmente già trattenuto a tale titolo;
condanna l alla corresponsione delle spese di lite che si liquidano CP_1 complessivamente in euro 900,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
3 Aversa, 12.12.2025
Il giudice
NA EO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa NA EO ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15054/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN MARCELLINO (CE) il 02/03/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IROLLO GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De
CT e DE CA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo l'annullamento delle comunicazioni di indebito relative alla indennità di CP_1 malattia agricola e maternità, oggetto delle comunicazioni di rateizzazione del 20.08.2024, per l'importo complessivo pari ad euro € 3.624,14. A fondamento della domanda, l'istante ha dedotto: che, in data 27.07.2013, il ricorrente ha ricevuto dalla sede di Aversa CP_1 una comunicazione del seguente tenore: “le comunico che la domanda di disoccupazione agricola, relativa all'anno 2003, presentata in data 25.03.2004 e riesaminata il 16.07.2013,
è stata respinta”, motivandola con la mancata iscrizione negli elenchi agricoli;
che, con successiva missiva del 06.08.2013, l ha informato il ricorrente che “nel periodo che CP_1
1 va dal 01.01.2003 al 31.12.2003 sono stati pagati € 5.824,90 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola”, motivandola con la circostanza relativa alla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, richiesta reiterata anche con lettera del 10.03.2015, con cui l'Istituto, richiamando la missiva del 2013, ha sollecitato il pagamento della somma di € 5.824,90; che, con lettera del 11.10.2023, l'istituto ha accettato la rateizzazione del predetto debito richiesto dal ricorrente, emettendo avvisi di pagamento per l'importo di € 5.558,29 in sessanta rate mensili ciascuna di importo pari ad € 92,64; che, successivamente, con distinte lettere, tutte elaborate dall'istituto in data 20 agosto 2024, l ha richiesto la CP_1 restituzione della complessiva somma di € 3.624,14 a titolo di indebito, applicando direttamente la rateizzazione, somme da imputarsi per indennità malattia e maternità (n.
25846 (€ 1411,24); n. 25847 (€ 812,38); n. 25848 (€ 833,46); n. 25849 (€428,48); n.25845
(€138,58); che, con richiesta inviata a mezzo pec in data 18.10.2024, l'istante ha chiesto chiarimenti in merito al predetto indebito a cui l ha prontamente risposto in data CP_1
24.10.2024, depositando tutta la documentazione relativa alla restituzione delle rate a titolo di disoccupazione agricola, omettendo l'invio di ogni documentazione relativa all'indebito oggetto di causa;
che il predetto debito pari a complessivi euro 3.624,14 era stato richiesto per la prima volta con le raccomandate sopra indicate, ovvero con le lettere elaborate dall'Istituto in data 20.08.2024, non avendo il ricorrente mai ricevuto alcuna richiesta relativamente alla predetta somma, con conseguente prescrizione del credito, essendo decorsi oltre 10 anni tra la data del pagamento della indennità di malattia e maternità (2003) e quello della richiesta di restituzione (2024). Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di: “• Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato e non dovuta la somma richiesta stante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ovvero in via subordinata accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato e non dovuta la somma richiesta per intervenuta prescrizione;
• condannare l alla restituzione di tutto CP_1 quanto nelle more eventualmente trattenuto a tale titolo sulle eventuali prestazioni dovute al ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
• Condannare l al pagamento delle spese e delle competenze di CP_1 lite, in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti difensori antistatari, da liquidarsi, in ogni caso, nel rispetto dei minimi inderogabili, previsti dal tariffario forense cosi come approvato dai
D.M. 55/2014 e 37/2018.”.
2 CP_ L' si costituiva e chiedeva disporsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che: “In relazione agli altri indebiti elencati n.ri 25846; 25847; 25848;
25849 e 25845 (gli unici, in realtà, oggetto di causa) lo scrivente Ufficio ha provveduto ad un'attenta disamina degli atti nonché delle ragioni esposte dal ricorrente e, al termine dell'istruttoria condotta, si conferma che gli indebiti contestati non sono dovuti”. CP_ Rinviata la causa all'udienza del 11.12.2025, per consentire all' di produrre la prova documentale dell'annullamento in autotutela dei predetti indebiti, la causa è stata decisa sulle note di trattazione di parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato. CP_ L' ha, invero, ammesso che gli indebiti n.ri 25846; 25847; 25848; 25849 e 25845 (gli CP_ unici, in realtà, oggetto di causa) non sono dovuti (v. memoria difensiva dell ).
Tuttavia, non avendo l' – sebbene onerato dal giudicante in tal senso – versato in CP_1 atti documentazione attestante l'annullamento in autotutela dei predetti indebiti, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, il credito per cui è causa (pari ad euro 3.624,14) risulta prescritto essendo decorsi più di 10 anni dalla data del pagamento delle indennità di malattia agricola e maternità e fino alla richiesta di restituzione del 20.08.2024.
E, invero, le precedenti richieste di restituzione comunicate all'istante si riferivano alla diversa prestazione di disoccupazione agricola (per l'importo pari ad euro 5.558,29) non oggetto di causa.
Va, quindi, dichiarata l'insussistenza dell'indebito prospettato dall pari ad euro CP_1
3.624,14; va, altresì, ordinata la restituzione al ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non rilevante complessità della causa e del valore della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' pari ad euro 3.624,14 ed ordina la restituzione al ricorrente di quanto CP_1 eventualmente già trattenuto a tale titolo;
condanna l alla corresponsione delle spese di lite che si liquidano CP_1 complessivamente in euro 900,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
3 Aversa, 12.12.2025
Il giudice
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