Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05721/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5721 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato PA Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqualino Emerito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco Comune di Sessa Aurunca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- dell'ordinanza sindacale n.-OMISSIS-, adottata dal Sindaco del Comune di Sessa Aurunca e notificata in data 11/10/2022, finalizzata allo sgombero dell'immobile sito in Sessa Aurunca, Località Castrese, alla Via Campo Felice, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Sessa Aurunca al foglio -OMISSIS- e dell'unità immobiliare sottostante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sessa Aurunca e del Sindaco del Comune di Sessa Aurunca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso all’esame del Collegio, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Sindaco di Sessa Aurunca n.-OMISSIS-, adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, TUEL, finalizzata allo sgombero dell’immobile sito in Località Castrese, via Campo Felice, censito in Catasto Fabbricati al foglio -OMISSIS- e dell’unità immobiliare sottostante.
I ricorrenti deducono di essere proprietari dell’immobile oggetto dell’ordinanza impugnata, che si eleva su due piani, ognuno dei quali ospitante un’unità immobiliare a destinazione residenziale.
L’appartamento al piano terra fu edificato in conformità alla concessione edilizia n°-OMISSIS-, mentre l’unità immobiliare al piano superiore fu realizzata in assenza di titolo edilizio e – dopo l’irrogazione della sanzione amministrativa della demolizione - sanata con permesso di costruire n°-OMISSIS-, rilasciato ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico sull’Edilizia.
Il permesso in sanatoria n. -OMISSIS- è stato annullato in autotutela dal Comune, con provvedimento n°-OMISSIS-. I ricorrenti lo hanno impugnato dinanzi a questo T.A.R. con ricorso iscritto al-OMISSIS- all’epoca dell’introduzione del giudizio ancora pendente.
A causa del medesimo abuso, il dante causa dei ricorrenti veniva condannato in sede penale e, quale sanzione accessoria, veniva irrogata la sanzione della demolizione.
Per dare esecuzione al dispositivo di condanna, la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, nell’ambito del procedimento RESA n. 52 dell’anno 2008, emanava un ordine di sgombero in data 5.10.2022. I ricorrenti ne chiedevano la sospensione innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, adducendo l’intervenuto rilascio del permesso in sanatoria.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, la Corte d’Appello di Napoli, disapplicando il permesso di costruire in sanatoria n°-OMISSIS- poiché ritenuto illegittimo, negava la sospensione della sanzione accessoria.
In data 18 ottobre 2022, in ossequio alle disposizioni del giudice penale, sono state avviate le operazioni di sgombero dell’unità immobiliare.
Nelle more il Sindaco del Comune di Sessa Aurunca, in data 10 ottobre 2022, adottava, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, T.U.E.L., l’ordinanza di sgombero impugnata, anch’essa finalizzata a consentire l'esecuzione della sanzione demolitoria disposta nel contesto del procedimento penale, ritenendo necessario procedere allo sgombero anche dell’unità abitativa posta al pianterreno (sottostante quella oggetto dell’ordine di demolizione emesso in sede penale) al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.
I ricorrenti dichiarano che, pur avendo dato esecuzione all’ordine di sgombero, hanno interesse alla decisione del ricorso perché, in caso di accoglimento del ricorso proposto avverso l’annullamento del p.d.c. in sanatoria (R.G. n.-OMISSIS-) e di sospensione del procedimento esecutivo intrapreso dalla Procura della Repubblica di Napoli, la vigenza di un’ordinanza contingibile e urgente impedirebbe loro di riappropriarsi dei luoghi, avendo il provvedimento impugnato effetti potenzialmente permanenti.
Con il ricorso in trattazione, pertanto, hanno impugnato l’ordinanza di sgombero in epigrafe per i seguenti motivi:
1) nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione - Eccesso di potere per sviamento - Violazione dell’art. 21 septies legge n. 241/1990.
Con il provvedimento in esame, il Sindaco del Comune di Sessa Aurunca si sarebbe arbitrariamente sovrapposto all'Autorità penale nell'adottare una misura propedeutica all'esecuzione della sanzione demolitoria disposta in quella sede.
L’ordinanza sarebbe stata adottata per il perseguimento delle medesime finalità dell’ordine di sgombero disposto dalla Procura, del tutto estranee rispetto alla “prevenzione o eliminazione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”, previste dall'articolo 54 T.U.E.L.
2) Incompetenza - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000 - Violazione artt. 27, 31 e ss. D. lgs. n. 380/2001 - Violazione art. 54 TUEL - Eccesso di potere per carenza di motivazione - difetto di istruttoria.
Il Sindaco, anche ai sensi della normativa contenuta nel Testo unico dell’Edilizia, non avrebbe il potere di disporre lo sgombero coattivo di un immobile ritenuto abusivo, potendo essere disposto soltanto in caso di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e successiva acquisizione del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n°380/2001. Nel caso di specie, l’amministrazione, avrebbe dapprima dovuto ingiungere la demolizione delle opere ritenute abusive, poi procedere all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di ripristino e alla successiva acquisizione al patrimonio dell’ente e, soltanto allora, avrebbe potuto agire per lo sgombero. Il relativo provvedimento sarebbe in ogni caso stato di competenza dirigenziale.
3) Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 54 TUEL - Eccesso di potere per carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria.
Sarebbero insussistenti i presupposti di cui all’art. 54 TUEL per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente. La motivazione sarebbe insufficiente a sorreggere il provvedimento in esame, limitandosi a richiamare gli estremi del procedimento RESA relativo all’immobile.
Si è costituito il Comune di Sessa Aurunca eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché il provvedimento impugnato è stato integralmente eseguito. Ha controdedotto nel merito delle avverse censure.
Con memoria depositata in data 11.11.2025 i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della domanda di annullamento, precisando di avere tuttavia interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato avendo proposto domanda risarcitoria per i danni da esso derivanti con separato ricorso.
Il Comune si è opposto all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ribadendo l’eccezione di improcedibilità già sollevata in precedenza.
All’esito dell’udienza straordinaria del 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come concordemente affermato dalle parti la domanda di annullamento del provvedimento impugnato dev’essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché in data 18.10.2022 i ricorrenti hanno provveduto allo sgombero dell’immobile, trasferendo altrove il proprio domicilio.
2. I ricorrenti, tuttavia, hanno dichiarato di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, avendo proposto con separato giudizio domanda risarcitoria.
A tale proposito, va richiamato l’art. 34, comma 3, c.p.a. alla stregua del quale “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.”.
Per ormai consolidata giurisprudenza, “Ai fini dell'accertamento dell'illegittimità di un atto impugnato, risulta sufficiente che il ricorrente manifesti un interesse risarcitorio, senza necessità di indagare i presupposti specifici della eventuale futura domanda risarcitoria. Il giudice amministrativo, pertanto, deve limitarsi allo scrutinio di legittimità dell'atto controverso, precludendosi qualsiasi prognosi sulla fondatezza della futura azione risarcitoria.” ( ex multis , cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 15/04/2025, n. 3252).
Pertanto, avendo parte ricorrente già proposto domanda risarcitoria con separato giudizio – e impregiudicata ogni valutazione sui presupposti della suddetta domanda, non rientrante nel thema decidendum del presente giudizio – occorre che il Collegio si pronunci sulla fondatezza delle censure articolate avverso il provvedimento impugnato.
3. Il primo motivo non è fondato. Il Sindaco non ha invaso le attribuzioni del giudice penale, avendo adottato un provvedimento contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., che gli attribuisce la suddetta competenza, com’è noto, in qualità di ufficiale del Governo.
La circostanza che le finalità – predisposizione delle condizioni di sicurezza per procedere alla demolizione dell’immobile abusivo – siano le stesse perseguite anche con l’ordine di sgombero della Procura non fa venir meno le attribuzioni del Sindaco nella materia de qua, essendo ben possibile che per far fronte ad analoghe esigenze di tutela dell’interesse pubblico concorrano le competenze di diversi soggetti.
Inoltre, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, le motivazioni esposte nell’ordinanza impugnata sono coerenti con le finalità per le quali il potere emergenziale è attribuito al sindaco.
Ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. 267/2000, “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”. L’ordinanza di sgombero, è così motivata: “Preso atto del decreto emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli in data 05/10/2022;
Considerato che in data 18/10/2022 è previsto l'avvio delle operazioni di demolizione della parte di manufatto colpita dal provvedimento repressivo richiamato in premessa;
Considerato che la demolizione interessa il solo primo piano dello stabile restando escluse le parti di immobile sottostanti, non oggetto del provvedimento repressivo;
Considerato che i lavori di demolizione parziale dell'immobile costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità e richiedono lo sgombero preliminare della parte di immobile da demolire nonché di quella sottostante;”.
4. Anche il secondo motivo è infondato. Il Sindaco nell’adottare il provvedimento impugnato, non agito nell’esercizio dei poteri di autotutela esecutiva di un’ordinanza di demolizione, ma nell’esercizio, in qualità di ufficiale del Governo, dei poteri contingibili e urgenti attribuitigli dalla legge a tutela dell’incolumità pubblica. Pertanto non era necessaria la preventiva adozione di un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001.
5. È infondato anche il terzo motivo. Dalla lettura del provvedimento impugnato emergono le ragioni di contingibilità e urgenza alle quali il provvedimento intendeva sovvenire, ossia evitare i pericoli cui sarebbero stati esposti gli abitanti dell’intero stabile (anche quelli residenti al piano sottostante l’immobile abusivo) per effetto delle attività di demolizione del primo piano dell’edificio. La sussistenza dei suddetti rischi, a fronte della demolizione di un intero piano di una palazzina, appare palese e, pertanto, la motivazione riportata nel provvedimento, è logica e sufficientemente intellegibile.
6. Per le ragioni sopra spiegate, la domanda di accertamento della fondatezza delle censure formulate avverso il provvedimento impugnato deve essere respinta.
7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. la domanda di accertamento della fondatezza delle censure formulate avverso il provvedimento impugnato è infondata.
8. Le spese di lite, stante la peculiarità delle questioni esaminate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Accerta l’infondatezza delle censure formulate avverso il provvedimento impugnato. Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IN, Presidente
IO OR, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | PA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.