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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Tradizioni culturali? No, maltrattamenti (Cass. 133/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 gennaio 2026
In tema di maltrattamenti in famiglia, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/09/2025, n. 30237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30237 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30237 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 17/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. MO AO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in data 02/12/2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino il 15/04/2024, aveva condizionato la già concessa sospensione condizionale della pena al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della provvisionale assegnata alla parte civile. A sostegno del ricorso deduce: 1.1. Violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. perché, essendo stato proposto appello dal solo imputato e non anche dalla pubblica accusa, la subordinazione del già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale assegnata alla parte civile costituisce ipotesi di reformatio in peius della sentenza di primo grado. Deduce altresì il ricorrente che, se il giudice di primo grado, conoscendo la precedente concessione del beneficio, avesse effettivamente ritenuto di non concedere la seconda pena sospesa, egli (ricorrente) avrebbe potuto avanzare richiesta di sostituzione della pena ex art. 545-bis cod. proc. pen., facoltà compromessa, invece, dalla concessione del beneficio nel difetto delle condizioni di legge. 1.2. Vizio di motivazione in ordine quantificazione della provvisionale assegnata in euro 5.000,00, non avendo la Corte d'appello valutato le reali condizioni economiche del condannato ed apparendo tale importo eccessivo anche in considerazione del reale valore dell'autovettura corpo di reato e dell'ulteriore deprezzamento in relazione al reale chilometraggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Il comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen., così recita: "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado". La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, per espressa previsione della citata disposizione, il divieto riguarda la sola revoca dei benefici in quanto, come già sostenuto dalla dottrina, il divieto di reformatío in peius ha carattere eccezionale, il che preclude, di conseguenza, la possibilità di ampliarne l'ambito applicativo per analogia, anche se in bonam partem. Da tale affermazione consegue ulteriormente l'impossibilità 2 di ritenere operante il predetto divieto anche con riferimento alle modalità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riconduce all'ambito applicativo del predetto divieto, per quanto in questa sede rileva, unicamente la "revoca del beneficio", e, pertanto, a tale dato letterale occorre necessariamente limitarsi nel definire l'operatività del divieto, che non ricomprende, quindi, il caso - diverso dalla revoca del beneficio - in cui il giudice d'appello modifichi, in senso peggiorativo, le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022, Pastore, Rv. 283845 - 02). Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi ormai consolidato, a maggior ragione alla luce delle pronunce che hanno valutato l'esigenza di contemperare il principio di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. con le disposizioni di cui agli artt. 164 e 168 cod. pen. Per costante giurisprudenza, infatti, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1 -bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello pur in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv. 225699 - 01; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, La Rosa, Rv. 232895 - 01; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113 - 01). Applicando tale principio alle ipotesi in cui la sospensione condizionale sia stata illegittimamente disposta, come nel caso di specie, in assenza della necessaria subordinazione ad una delle condizioni previste dall'art. 165 cod. pen., se si è ritenuto che il giudice ben potrebbe disporre direttamente la revoca della sospensione condizionale della pena, tanto più deve ritenersi consentita, sempre anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la subordinazione del già riconosciuto beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. Come già rilevato da questa Corte di legittimità, peraltro, questa soluzione garantisce un risultato maggiormente vantaggioso per l'imputato che, in luogo della revoca del beneficio, viene sottoposto ad un regime che, sia pur meno favorevole rispetto all'omessa indicazione della condizione, è comunque più vantaggioso rispetto alla revoca tout court della sospensione. In conclusione, deve ritenersi ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di sospensione condizionale della pena, secondo cui non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (così, Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 - 01; in senso conforme;
Sez. 2, n. 34727/2022, cit.; Sez. 3 5, n. 11738 del 30/01/2020, Crescenzo, Rv. 278929 - 01; in senso difforme, solo le isolate Sez. 3, n. 30557 del 15/07/2011, Di Martino, Rv. 251041 - 01; Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Rv. 279033 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la censura volta a contestare la quantificazione della provvisionale assegnata già in primo grado in euro 5.000,00 non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Peraltro, va altresì osservato che si è anche in presenza di censura del tutto generica, laddove si assume che non sarebbero state valutate adeguatamente le reali condizioni economiche del ricorrente senza, però, in alcun modo dedurre condizioni di indigenza di questo o, comunque, elementi che consentano di dubitare della sua capacità di pagare la provvisionale. 2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità determinata da colpa, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L'estensore Il Presidente o
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30237 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 17/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. MO AO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in data 02/12/2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino il 15/04/2024, aveva condizionato la già concessa sospensione condizionale della pena al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della provvisionale assegnata alla parte civile. A sostegno del ricorso deduce: 1.1. Violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. perché, essendo stato proposto appello dal solo imputato e non anche dalla pubblica accusa, la subordinazione del già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale assegnata alla parte civile costituisce ipotesi di reformatio in peius della sentenza di primo grado. Deduce altresì il ricorrente che, se il giudice di primo grado, conoscendo la precedente concessione del beneficio, avesse effettivamente ritenuto di non concedere la seconda pena sospesa, egli (ricorrente) avrebbe potuto avanzare richiesta di sostituzione della pena ex art. 545-bis cod. proc. pen., facoltà compromessa, invece, dalla concessione del beneficio nel difetto delle condizioni di legge. 1.2. Vizio di motivazione in ordine quantificazione della provvisionale assegnata in euro 5.000,00, non avendo la Corte d'appello valutato le reali condizioni economiche del condannato ed apparendo tale importo eccessivo anche in considerazione del reale valore dell'autovettura corpo di reato e dell'ulteriore deprezzamento in relazione al reale chilometraggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Il comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen., così recita: "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado". La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, per espressa previsione della citata disposizione, il divieto riguarda la sola revoca dei benefici in quanto, come già sostenuto dalla dottrina, il divieto di reformatío in peius ha carattere eccezionale, il che preclude, di conseguenza, la possibilità di ampliarne l'ambito applicativo per analogia, anche se in bonam partem. Da tale affermazione consegue ulteriormente l'impossibilità 2 di ritenere operante il predetto divieto anche con riferimento alle modalità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riconduce all'ambito applicativo del predetto divieto, per quanto in questa sede rileva, unicamente la "revoca del beneficio", e, pertanto, a tale dato letterale occorre necessariamente limitarsi nel definire l'operatività del divieto, che non ricomprende, quindi, il caso - diverso dalla revoca del beneficio - in cui il giudice d'appello modifichi, in senso peggiorativo, le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022, Pastore, Rv. 283845 - 02). Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi ormai consolidato, a maggior ragione alla luce delle pronunce che hanno valutato l'esigenza di contemperare il principio di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. con le disposizioni di cui agli artt. 164 e 168 cod. pen. Per costante giurisprudenza, infatti, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1 -bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello pur in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv. 225699 - 01; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, La Rosa, Rv. 232895 - 01; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113 - 01). Applicando tale principio alle ipotesi in cui la sospensione condizionale sia stata illegittimamente disposta, come nel caso di specie, in assenza della necessaria subordinazione ad una delle condizioni previste dall'art. 165 cod. pen., se si è ritenuto che il giudice ben potrebbe disporre direttamente la revoca della sospensione condizionale della pena, tanto più deve ritenersi consentita, sempre anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la subordinazione del già riconosciuto beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. Come già rilevato da questa Corte di legittimità, peraltro, questa soluzione garantisce un risultato maggiormente vantaggioso per l'imputato che, in luogo della revoca del beneficio, viene sottoposto ad un regime che, sia pur meno favorevole rispetto all'omessa indicazione della condizione, è comunque più vantaggioso rispetto alla revoca tout court della sospensione. In conclusione, deve ritenersi ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di sospensione condizionale della pena, secondo cui non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (così, Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 - 01; in senso conforme;
Sez. 2, n. 34727/2022, cit.; Sez. 3 5, n. 11738 del 30/01/2020, Crescenzo, Rv. 278929 - 01; in senso difforme, solo le isolate Sez. 3, n. 30557 del 15/07/2011, Di Martino, Rv. 251041 - 01; Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Rv. 279033 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la censura volta a contestare la quantificazione della provvisionale assegnata già in primo grado in euro 5.000,00 non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Peraltro, va altresì osservato che si è anche in presenza di censura del tutto generica, laddove si assume che non sarebbero state valutate adeguatamente le reali condizioni economiche del ricorrente senza, però, in alcun modo dedurre condizioni di indigenza di questo o, comunque, elementi che consentano di dubitare della sua capacità di pagare la provvisionale. 2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità determinata da colpa, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L'estensore Il Presidente o