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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CRESPI ORNELLA, Presidente
CE TO, TO
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3732/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della Giustizia - 80184430587
elettivamente domiciliato presso Via Arenula 70 00100 Roma RM Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 022001SC0000007430003 IMP. REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 15.07.2025, la ricorrente sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di liquidazione imposta n. 2022/001/sc/000000743/0/003 notificato in data 17 aprile 2025, emessa per il pagamento di euro 7.548,00, per omesso versamento dell'imposta per la registrazione della sentenza in riferimento al giudizio civile recante n. R.g. 743/2022 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che esaminata la documentazione allegata, ed in particolare il versamento dell'imposta dovuta per l'atto giudiziario, provvedeva all'annullamneto dell'avviso di liquidazione ed istava pertanto per l'estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando la carenza di legittimazione passiva in merito.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all' udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, verificato le condizioni di ammissibilità, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
- preso atto che la resistente Agenzia delle Entrate ha evidenziato l'avvenuto annullamneto dell'impugnato avviso di liquidazione a seguito dell'abbinamento del versamento effettuato dalla contribuente;
- che l'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere;
- che l'avvenuto annullamento dell'avviso di liquidazione successivamente al deposito del presente ricorso suggerisce l'applicazione del principio della soccombenza, non sussistenzo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria;
- visto l'art. 46 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.leg.vo 546/92. Condanna
l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori, se dovuti per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratosi antistatario.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026. il relatore il presidente
Dott.ssa Ornella Crespi Dott. Roberto Celentano
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CRESPI ORNELLA, Presidente
CE TO, TO
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3732/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della Giustizia - 80184430587
elettivamente domiciliato presso Via Arenula 70 00100 Roma RM Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 022001SC0000007430003 IMP. REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 15.07.2025, la ricorrente sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di liquidazione imposta n. 2022/001/sc/000000743/0/003 notificato in data 17 aprile 2025, emessa per il pagamento di euro 7.548,00, per omesso versamento dell'imposta per la registrazione della sentenza in riferimento al giudizio civile recante n. R.g. 743/2022 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che esaminata la documentazione allegata, ed in particolare il versamento dell'imposta dovuta per l'atto giudiziario, provvedeva all'annullamneto dell'avviso di liquidazione ed istava pertanto per l'estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando la carenza di legittimazione passiva in merito.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all' udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, verificato le condizioni di ammissibilità, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
- preso atto che la resistente Agenzia delle Entrate ha evidenziato l'avvenuto annullamneto dell'impugnato avviso di liquidazione a seguito dell'abbinamento del versamento effettuato dalla contribuente;
- che l'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere;
- che l'avvenuto annullamento dell'avviso di liquidazione successivamente al deposito del presente ricorso suggerisce l'applicazione del principio della soccombenza, non sussistenzo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria;
- visto l'art. 46 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.leg.vo 546/92. Condanna
l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori, se dovuti per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratosi antistatario.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026. il relatore il presidente
Dott.ssa Ornella Crespi Dott. Roberto Celentano